Attività principale e occasionale: per la Corte Ue, l’Iva non fa sconti
La causa principale
La parte ricorrente è una persona fisica che, nel territorio della Bulgaria, esercita la professione di ufficiale giudiziario in qualità di lavoratore autonomo con conseguente regime fiscale con partita Iva. Nel novembre 2008, a seguito della stipula di un formale contratto di mandato, in qualità di mandatario presentava ben numero tre offerte nell’ambito di altrettante procedure di asta immobiliare. In caso di esito positivo di partecipazione all’asta egli si impegnava a trasferire al mandante, che al contempo avrebbe fornito le risorse finanziarie necessarie all’operazione, il diritto di proprietà sui suddetti immobili. Per tale contrattazione per il nostro mandatario sarebbe spettato un compenso corrisposto nello stesso giorno di firma del contratto. La questione controversa prende le mosse proprio dal fatto che per il compenso pattuito non veniva previsto alcun assoggettamento ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. Ecco che allora, le autorità fiscali facevano recapitare un avviso di accertamento proprio per assoggettare ad imposta il compenso per le prestazioni di cui al contratto di mandato. Accertamento fiscale che prevedeva proprio una rettifica in virtù dell’Iva da versare in quanto il soggetto mandatario è un soggetto registrato ai fini Iva e pertanto passivo ai fini di detta imposta. Nonostante le rimostranze presentate, la parte ricorrente vedeva confermarsi l’avviso di accertamento e, pertanto, presentava ricorso. Come motivazione principale, veniva sostenuto come la prestazione di servizi di cui al contratto di mandato, non aveva alcun nesso con la sua attività di ufficiale giudiziario, la sola attività per la quale egli risultava soggetto passivo ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. Il rinvio ai giudici europei, nasce proprio per chiarire se una prestazione occasionale che non sia attinente all’attività principale, nel caso di specie quella di ufficiale giudiziario, sia plausibilmente assoggettabile ad Iva solo in specie di tale assoggettamento per l’attività principale.
La questione pregiudiziale
La questione controversa riguarda l’assoggettamento all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1 della direttiva Iva, di un operazione consistente nello svolgimento di una prestazione di lavoro occasionale eseguita da una persona fisica che in virtù dell’attività di ufficiale giudiziario, attività svolta come principale professione, è già registrato ai fini Iva.
Le valutazioni della Corte
Occorre premettere che non spetta alla Corte pronunciarsi sulla corretta interpretazione nonché sull’applicabilità delle disposizioni nazionali anche laddove ciò comporti il dover accertare vicende rilevanti alla soluzione della controversia principale. Detto questo, nell’entrare nel merito della questione, i giudici europei sottolineano come prima cosa il riferimento all’articolo 9, paragrafo 1, primo comma, della sesta direttiva Iva. Dalla lettura di tale norma, pertanto, si evince come debba considerarsi soggetto passivo esclusivamente chi eserciti, in modo indipendente a prescindere dal luogo di prestazione, dallo scopo e dai risultati, un’attività economica. Ecco che allora, pur non mancando disposizioni plausibili di una diversa lettura resta fermo il fatto che un soggetto passivo, per una certa tipologia di attività svolta in via principale, debba essere considerato tale anche laddove effettui, in modo occasionale, afferente ad un ambito di attività che non presenti alcun nesso con l’attività principale. Nel caso di cui alla fattispecie principale, però, anche a seguito di una più ampia lettura delle disposizioni di cui alla sesta direttiva Iva si evince, concludono i togati europei, come la circostanza che la persona fisica sia già registrata ai fini dell’imposta e, pertanto, sia già soggetto passivo ai fini Iva comporta l’assoggettamento di qualsiasi altra attività esercitata all’imposta in questione.
La pronuncia degli eurogiudiuci
La conclusione, a seguito delle argomentazioni apportate dai togati della prima sezione della Corte, sul quesito di cui alla fattispecie principale non può prescindere da quanto disposto dall’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva del Consiglio n. 2006/112/CE. Pertanto, un individuo che sia già assoggettato all’imposta sul valore aggiunto, in considerazione di un’ altra attività svolta in via principale, non potrà non essere assoggettato all’Iva anche per una ulteriore attività lavorativa anche se svolta sulla base di un contratto di lavoro di tipo occasionale.