Tributaria

Revocazione nel processo tributario: ogni periodo d’imposta è storia a sé!

hqdefaultSe trattano di anni diversi e di imposte diverse, due sentenze non possono considerarsi contrarie, l’una nei confronti dell’altra, anche se quest’ultima è passata in giudicato

Posto che, ex articolo 7 del Tuir, l’imposta sui redditi è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un’obbligazione tributaria autonoma, non è configurabile la revocazione, ex articolo 395, n. 5, cpc, allorché il precedente giudicato si riferisca a una annualità di imposta sui redditi diversa dal periodo di imposta considerato nell’impugnata sentenza. Questo il principio di diritto stabilito dalla Cassazione, con l’ordinanza n. 14719 dell’11 giugno 2013.

La vicenda
La Ctr di Bari accoglieva il ricorso per revocazione di una contribuente, avverso altra decisione emessa dalla Ctr, che aveva statuito la legittimità di un avviso di rettifica Iva, per l’anno d’imposta 2001.
La pronuncia da revocare, a giudizio della contribuente, era in contraddizione con altra precedente pronuncia, passata in giudicato, della Ctp di Bari, relativa all’anno 1999 ed emessa nei suoi confronti.
I giudici regionali evidenziavano che, nella sentenza definitiva della Ctp, la questione dell’efficacia preclusiva o meno a ulteriori indagini sui crediti vantati dalla contribuente, in presenza di “condono tombale”, era stata risolta in senso positivo. Quindi, appariva evidente la sussistenza di un conflitto di giudicati, atteso che il condono operante anche per il 2001 aveva cristallizzato l’impostazione contabile, per cui il giudicato formatosi per l’anno 1999 assumeva valore anche per l’anno di imposta successivo, essendo medesimi i presupposti di fatto e di diritto tra le cause.

Il ricorso dell’Agenzia
Ricorreva per cassazione l’Agenzia delle Entrate, lamentando la violazione dell’articolo 395 cpc, atteso che, secondo l’ufficio, le due pronunce considerate dal giudice di merito non avevano “lo stesso oggetto”.

Le motivazioni
La Corte suprema reputa la censura manifestamente fondata, tanto da decidere la controversia con ordinanza.
Difatti, assume la Cassazione, l’oggetto del giudizio consisteva nel “diniego di rimborso per Iva 2001”, mentre l’oggetto del processo già passato in giudicato si identificava con “l’atto di contestazione di sanzione amministrativa per l’anno 1999”, conseguente al “rimborso per Iva ottenuto per l’anno 1999, in carenza dei presupposti per la liquidazione del rimborso”.
Pertanto, i provvedimenti impugnati si riferivano a una diversa tipologia di controllo, ad annualità e a crediti diversi.

Nel contenzioso tributario, prosegue la Cassazione, ai fini dell’applicazione dell’articolo 395, n. 5, cpc (richiamato dall’articolo 64 del Dlgs 546/1992), perché una sentenza possa considerarsi contraria ad altra precedente avente autorità di cosa giudicata, occorre che tra i due giudizi vi sia identità di soggetti e di oggetto, tale che l’oggetto del secondo giudizio sia costituito dal medesimo rapporto tributario definito irrevocabilmente dal primo, ovvero che, in quest’ultimo, sia stato definitivamente compiuto un accertamento radicalmente incompatibile con quello operante nel giudizio successivo.

Dunque, alla luce dell’articolo 7 del Tuir, non è configurabile il detto motivo di revocazione, allorché il precedente giudicato si riferisca a una annualità di imposta sui redditi diversa dal periodo di imposta considerato nell’impugnata sentenza (Cassazione, n. 14714/2011 e n. 12348/2009).
Nella fattispecie esaminata – conclude la Corte – non è possibile ritenere che si tratti di giudizi contraddittori, in quanto in discussione erano crediti di imposta riferiti ad annualità diverse, di cui, in un caso, era denegato il rimborso e, nell’altro, era preteso il recupero, con conseguente inflizione di sanzione.

Osservazioni
La revocazione, come mezzo di impugnazione, si distingue in “ordinaria”, quando concerne una pronuncia ancora non passata in giudicato, e “straordinaria”, quando invece ha a oggetto una sentenza definitiva.
La revocazione ordinaria si configura:

  • se la sentenza è l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa (articolo 395, n. 4, cpc)
  • se la sentenza è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione (articolo 395, n. 5, cpc).

Ciò premesso, la contrarietà fra giudicati è avvinta da caratteri stringenti nel processo tributario, attesa la peculiarità dell’obbligazione tributaria, che è “nuova” per ogni anno di imposta.
Pertanto, la Corte, attenendosi ai principi dell’imposizione diretta, non ha potuto che diversificare le controversie pendenti presso le Commissioni pugliesi, le cui statuizioni non erano, dunque, contraddittorie ma, al più, legate da un rapporto “logico”, non rilevante ai fini della censura dell’ultimo pronunciamento emesso.

Martino Verrengia

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