Civile

Sezioni Unite su pignoramento dell’immobile e rinnovazione tacita del contratto di locazione

Le Sezioni Unite Civili, risolvendo un contrasto di giurisprudenza, hanno affermato che la rinnovazione tacita alla prima scadenza del contratto di locazione di immobile adibito ad uso non abitativo, per mancato esercizio, da parte del locatore, della relativa facoltà di diniego, costituisce un effetto automatico derivante direttamente dalla legge e non da una manifestazione di volontà negoziale. Pertanto, in caso di pignoramento dell’immobile e di successivo fallimento del locatore, la stessa rinnovazione non necessita dell’autorizzazione del giudice dell’esecuzione, prevista dal secondo comma dell’art. 560 cod. proc. civ.

Allegato Pdf:
Sentenza n. 11830 dell’16 maggio 2013
(Sezioni Unite Civili, Presidente R. Preden, Estensore R. Vivaldi)

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