Corte Ue: no al rimborso dell’accisa, ma a una precisa condizione
Secondo l’interpretazione dei giudici comunitari, la richiesta può essere respinta ma soltanto se l’imposta non è stata versata nello Stato membro di destinazione
Il protagonista della controversia
La società commercializza prodotti alcolici in Romania ed in altri Stati membri. Essa immetteva in consumo in Romania prodotti alcolici destinati al consumo nella Repubblica Ceca e versava le accise su tali prodotti in Romania.
Le domande di rimborso delle accise versate venivano respinte dalla amministrazione fiscale rumena sulla base della motivazione che dette domande venivano depositate successivamente all’arrivo delle merci nella Repubblica ceca.
La società proponeva pertanto ricorso dinanzi alla competente autorità giurisdizionale, la quale sottoponeva al vaglio pregiudiziale della Corte Ue alcune questioni pregiudiziali, con le quali in buona sostanza alla Corte si chiede di specificare se la direttiva 92/12 debba essere interpretata nel senso che ove prodotti soggetti ad accisa e immessi in consumo in uno Stato membro, nel quale l’accisa è stata versata, siano stati trasportati in un altro Stato membro in cui tali prodotti sono soggetti ad accisa, una domanda di rimborso dell’accisa versata nello Stato membro di partenza possa essere respinta sulla base del solo rilievo che tale domanda non è stata prodotta anteriormente alla spedizione degli stessi prodotti.
Le valutazioni della Corte
La menzionata direttiva n. 92/12 fissa alcune regole sulla detenzione, circolazione e i controlli di prodotti soggetti ad accise, in particolare al fine di assicurare che l’esigibilità delle accise sia identica in tutti gli Stati membri.
Per garantire che la riscossione delle accise si effettui in un solo Stato membro, quello in cui avviene il consumo, l’articolo 22 della direttiva prevede, nel rispetto di determinate condizioni, il rimborso delle accise versate in un altro Stato membro.
Due sono i regimi di rimborso previsti dalla citata norma. Il primo di questi regimi, disciplinati dall’articolo 22, par 1 e 2 della direttiva, si applica alle situazioni in cui i prodotti soggetti ad accisa in uno Stato membro, in cui l’accisa è stata versata, siano trasportati in un altro Stato membro in cui tali prodotti sono parimenti soggetti ad accisa, senza che sia necessario che l’accisa sia stata già versata in tale Stato. Viceversa, nelle situazioni che ricadono nell’articolo 22, paragrafo 3, l’accisa è rimborsata soltanto quando sia stata versata sia nello Stato membro di partenza sia in quello di destinazione.
La Corte rileva che il legislatore comunitario ha previsto requisiti più rigorosi nelle situazioni in cui il rimborso venga richiesto prima del versamento dell’accisa nello Stato membro di destinazione. Tra tali requisiti è ricompreso quello in forza del quale la domanda di rimborso deve essere introdotta precedentemente alla spedizione delle merci.
La disciplina fiscale rumena non ha tuttavia tenuto conto della peculiare differenza tra i due regimi, nel prevedere che alla domanda di rimborso debba essere allegato un documento che comprovi che le accise sono state versate nello Stato membro di destinazione, circostanza non richiesta dall’articolo 22, par 2, lettera c) della Direttiva.
In una situazione, quale quella della fattispecie in esame, in cui l’accisa risulta essere già stata versata nello Stato membro di destinazione, è applicabile l’articolo 22, par 3 della Direttiva, in base al quale l’unico requisito previsto ai fini del rimborso è costituito dalla circostanza che l’accisa sia stata versata nello Stato membro di destinazione.
Ciò comporta che l’operatore economico non sia tenuto a presentare la domanda di rimborso anteriormente alla spedizione dei prodotti.
Ciò premesso, la Corte rileva che la riserva con cui lo Stato membro può respingere la domanda di rimborso laddove la stessa non risponda ai criteri di regolarità da esso stabiliti non risulta applicabile nell’ipotesi di mancata presentazione della domanda di rimborso anteriormente alla spedizione dei prodotti.
Viceversa, nell’ipotesi in cui la domanda di rimborso sia stata presentata precedentemente al versamento dell’accisa nello Stato membro di destinazione, trova applicazione l’articolo 22, par. 1 e 2 della direttiva. Pertanto, lo Stato membro di partenza può imporre che la domanda di rimborso sia presentata anteriormente alla spedizione di tali prodotti. In detta ipotesi, la inosservanza di tale prescrizione può dar luogo al diniego del rimborso.
Le conclusioni degli eurogiudici e la sentenza
Tutto ciò premesso, la Corte perviene alla conclusione che l’articolo 22, paragrafo 1 e 3 della direttiva, deve essere interpretato nel senso che, ove prodotti soggetti ad accisa ed immessi in consumo in uno Stato membro, nel quale l’accisa è stata versata, siano stati trasportati in altro Stato membro in cui tali prodotti sono soggetti ad accisa ed in cui l’ accisa è stata versata, la domanda di rimborso dell’accisa versata nello Stato membro di partenza non può essere respinta sulla base dell’unico rilievo che tale domanda non è stata presentata precedentemente alla spedizione dei prodotti, ma deve essere valutata in base a quanto previsto dal paragrafo 3.
Viceversa, se l’accisa non è stata versata nello Stato membro di destinazione, la domanda può essere respinta sulla base di quanto stabilito dai paragrafo 1 e 2 di tale articolo 22.