Computer e pennette sequestrabili: sono prova dell’evasione fiscale
La misura cautelare legittimata dal pericolo di un’eventuale cancellazione dei file tramite i quali la Guardia di finanza aveva ricostruito ingenti redditi nascosti al Fisco
Questo è quanto ha chiarito la Corte di cassazione con la sentenza n. 21103 del 16 maggio, ravvisando il requisito di pertinenzialità di quei beni al reato in questione.
Il fatto è accaduto a un professionista di Napoli, al quale era stato contestato il reato di dichiarazione infedele al fine dell’evasione delle imposte dovute all’Erario. A tal riguardo gli fu applicata la misura cautelare del sequestro delle apparecchiature informatiche, di seguito confermata anche dal tribunale del riesame.
In buona sostanza, gli organi inquirenti avevano ravvisato il periculum di un’eventuale cancellazione, a opera del contribuente, di centinaia di file tramite i quali era stato ricostruito dalla Guardia di finanza un ingente tenore reddituale nascosto al Fisco.
In particolare, sui supporti informatici erano stati registrati ingenti ricavi per prestazioni mediche eseguite nei confronti di pazienti.
Il software sequestrato consisteva in una serie di “fogli”, in formato excel, nei quali venivano registrate le cosiddette schede pazienti che riportavano il nome del cliente, con le relative prestazioni mediche a questi prestate e le relative somme percepite. Il tutto riferito a tre periodi di imposta.
A rafforzare il timore di possibili manomissioni, a opera del professionista, gli inquirenti avevano notato che i file contenuti nelle cartelle erano stati aperti e salvati in due sole giornate prefestive, il che portava a pensare, verosimilmente, che fosse avvenuta una modifica dei dati registrati.
Il sequestro dei beni del professionista è stato effettuato in diverse fasi, perché la prima volta gli inquirenti si erano accorti che il contribuente era stato illecitamente avvisato dell’imminente verifica fiscale presso il suo studio.
Il provvedimento di sequestro probatorio è stato annullato in sede di riesame e ne è stato emesso un secondo avente a oggetto il personal computer, le pen drive e le schede micro del professionista.
Successivamente, il pubblico ministero ha emesso un terzo decreto di sequestro probatorio, essendo variata l’ipotesi di reato di dichiarazione fiscale infedele al fine dell’evasione delle imposte.
Di conseguenza, la difesa del professionista, oggetto di ben tre misure cautelari, propose ricorso per la cassazione dei provvedimenti di sequestro dei beni del loro assistito.
In sostanza, nel ricorso presentato dagli avvocati del contribuente veniva evinta la violazione del principio del “ne bis in idem”, la carenza delle indicazioni delle esigenze probatorie sottese all’adozione del provvedimento cautelare, la genericità e astrattezza della contestazione posta in essere mediante la sola indicazione delle leggi violate e il difetto di pertinenzialità dei beni sequestrati rispetto all’ipotesi di reato contestata.
Per quanto concerne la parte del ricorso di legittimità in merito all’emissione di tre procedimenti di sequestro probatorio nei confronti del professionista, che secondo la tesi difensiva avevano medesimo oggetto rispetto a quelli annullati successivamente dal tribunale del riesame, essendo, a parere loro, rimasto inalterato il materiale sequestrato fin dal primo provvedimento cautelare, la Corte di cassazione, con la sentenza 21103 del 16 maggio 2013, ne ha dichiarato l’inammissibilità, perché, sebbene il Collegio riconosca l’inammissibilità della reiterazione di provvedimenti aventi medesimo oggetto di quelli annullati quando la situazione rimanga immutata, nel caso di specie la Corte suprema ne ravvisa il “sopravvenuto mutamento della situazione di fatto”.
Infatti, in particolare, i giudici di piazza Cavour ammoniscono che, se è vero come è vero che il principio del “ne bis in idem” comporti il divieto di disporre nuove misure cautelari basate sugli stessi elementi posti a fondamento del procedimento precedentemente annullato, ciò non preclude la possibilità al pubblico ministero di disporre ulteriori misure cautelari reali sulla base di elementi non valutati, anche se erano già a disposizione dell’accusa (cfr Cassazione penale 34607/2008).
L’ultimo provvedimento è stato emesso in relazione a una diversa ipotesi di reato, il che legittima la reiterazione della misura cautelare reale.
Il principio giuridico del “ne bis in idem”, presente nella generalità degli ordinamenti, in forza del quale un giudice non può esprimersi due volte sulla stessa azione, conosciuto anche nei sistemi dicommon law anglosassone col nome di “double jeopardy”, vieta la ripetizione della medesima misura cautelare, qualora l’autorità procedente sia stata chiamata a riesaminare nel merito gli elementi su cui questa si basa; ma quando l’esame riguarda elementi che non sono stati precedentemente valutati, tale divieto non ha ragione di essere.
Per quanto concerne il vizio di motivazione del provvedimento circa la pertinenzialità del materiale oggetto di sequestro con il reato perpetrato dal contribuente, la Corte di cassazione chiarisce che la misura cautelare probatoria viene posta in essere al fine di acquisire prove certe, non esperibili senza la sottrazione all’indagato della disponibilità della “res” o mediante l’acquisizione del bene da parte dell’Amministrazione giudiziaria, utile all’espletamento di ulteriori indagini.
Nel caso di specie, osservano i giudici, il provvedimento probatorio è ragionevolmente collegato all’ipotesi di attività criminose e i beni oggetto di sequestro probatorio devono essere considerati inerenti e pertinenziali all’ipotesi di reato di frode fiscale.
Infine, anche l’ultimo motivo del ricorso non trova accoglimento da parte della Corte, che dichiara la legittimità del sequestro probatorio del materiale informatico del professionista accusato di evasione fiscale anche se il sequestro fosse avvenuto senza avviso dell’indagato, il quale ha avuto la facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. Precisamente, l’eccezione di nullità del sequestro per omesso avviso da parte della polizia giudiziaria va formulata prima del compimento dell’atto oppure immediatamente dopo.