Per la revisione delle tabelle millesimali basta la maggioranza – Cassazione Civile Sentenza 13/05/2013
Non è necessaria l’unanimità dei consensi per procedere alla revisione delle tabelle millesimali del condominio, essendo sufficiente anche la maggioranza. Lo afferma la seconda sezione civile della Cassazione in una sentenza depositata lo scorso 13 maggio. Per gli Ermellini, l’atto di approvazione delle tabelle millesimali, al pari di quello di revisione delle stesse, non ha natura negoziale, per cui non necessita di approvazione all’unanimità essendo a tal fine sufficiente la maggioranza qualificata dei condomini, prevista dall’articolo 1136 del codice civile.
Poichè le tabelle millesimali sono allegate al regolamento condominiale, approvato dall’assemblea a maggioranza, anche la loro revisione è soggetta alla stessa maggioranza richiesta per il regolamento di condominio. Questa modalità di approvazione, peraltro, non comporta inconvenienti nei confronti dei condomini, in quanto nel caso di errori nella valutazione delle unità immobiliari di proprietà esclusiva, coloro i quali si sentono danneggiati possono chiedere, sena limiti di tempo, la revisione ex articolo 68 delle disposizioni di attuazione del codice civile.
Non da ultimo va sottolineato, scrive la Cassazione, che tale interpretazione trova conferma nella legge di riforma del condominio (legge 11 dicembre 2012 n. 220, in vigore dal prossimo 18 giugno).
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Cassazione Penale Sezione Seconda Sentenza 13/05/2013 |
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