Concessione equo indennizzo. – Consiglio di Stato sentenza 14/05/2013
a) All’indomani dell’entrata in vigore dell’art. 5 bis D.L. 21 settembre 1987, n. 387, convertito in legge 20 novembre 1987, n. 472, il giudizio della C.M.O. sulla dipendenza dell’infermità di servizio può essere disatteso dal C.P.P.O. nel procedimento relativo alla concessione dell’equo indennizzo, atteso che la dichiarata definitività del giudizio medico collegiale in ordine alla dipendenza da causa di servizio non riguarda anche la valutazione di competenza del C.P.P.O. ai fini della concessione dell’equo indennizzo;
b) il C.P.P.O. è, in ordine all’equo indennizzo, l’unico organo competente ad esprimere un giudizio conclusivo, in cui confluiscono le valutazioni espresse dagli altri organi consultivi;
c) in presenza di valutazioni discordanti degli organi predetti, l’Amministrazione neppure è tenuta a motivare le ragioni della preferenza accordata a quello reso dal Comitato;
d) il riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio e la concessione dell’equo indennizzo sono ancorati a situazioni giuridiche fondate su distinti presupposti e regolati da separate norme, atteso che nel primo caso l’esame viene portato sul nesso tra l’evento e l’infermità che ne è derivata e di cui bisogna accertare la gravità, mentre nel secondo caso la verifica ha come oggetto il rapporto tra l’infermità stessa e la menomazione che ne è derivata e per la quale viene chiesto l’indennizzo;
e) l’ordinamento non mette a disposizione dell’Amministrazione una serie di pareri pariordinati resi da organi consultivi diversi e dotati di identica competenza sui quali orientarsi, ma affida al Comitato il compito di esprimere un giudizio conclusivo, anche sulla base di quello reso dalla Commissione medica ospedaliera; pertanto, in quanto momento di sintesi e di superiore valutazione dei giudizi espressi da altri organi precedentemente intervenuti, il parere del C.P.P.O. s’impone all’Amministrazione, la quale è tenuta solo a verificare se l’organo in questione, nell’esprimere le proprie valutazioni, ha tenuto conto delle considerazioni svolte dagli altri organi e, in caso di disaccordo, se le ha confutate, con la conseguenza che un obbligo di motivazione in capo all’Amministrazione è ipotizzabile solo per l’ipotesi in cui essa, per gli elementi di cui dispone e che non sono stati vagliati dal Comitato, ritenga di non poter aderire al suo parere.
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Consiglio di Stato Sezione Quinta Sentenza 14/05/2013 |
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