Mantenimento dei livelli occupazionali per le cooperative sociali – Consiglio di Stato sentenza 10/05/2013
L’esigenza del mantenimento dei livelli occupazionali (che costituisce la ragione della clausola sociale contenuta nell’art. 37 del C.C.N.L. per le cooperative sociali) non può impedire all’imprenditore di organizzare la propria impresa nella maniera ritenuta maggiormente efficiente. L’amministrazione quindi non può ritenersi vincolata in maniera indefinita» ad utilizzare un servizio con un numero di addetti variabile solo in aumento, nonostante l’evoluzione tecnologica consenta la realizzazione del servizio con un numero minore di addetti, con corrispondente risparmio di spesa pubblica.
Se quindi la clausola sociale deve ritenersi inderogabile quando il servizio è organizzato dal nuovo gestore con le stesse sostanziali modalità con le quali lo stesso servizio era organizzato dal gestore uscente, l’esigenza di dover rispettare la clausola sociale non può escludere una diversa organizzazione del lavoro e l’ausilio di nuovi strumenti tecnici o informatici, che non rendono più necessario l’utilizzo di tutto il personale già utilizzato per il servizio.
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Consiglio di Stato Sezione Terza Sentenza 10/05/2013 |
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