Nuovi codici tributo per scommesse e concorsi pronostici
Devono essere esposti nella sezione “Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”
Le norme in materia (articolo 24 del decreto-legge 98/2011) prevedono che sia l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (dal 1° dicembre 2012 incorporata nell’Agenzia delle Dogane, ora Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) a procedere, mediante procedure automatizzate, alla liquidazione dell’imposta unica e al controllo della tempestività e della rispondenza rispetto ai versamenti effettuati.
Pertanto, per versare le somme dovute a seguito di tale attività di controllo, ferma restando la possibilità di rateazione, andranno utilizzati i seguenti codici tributo:
- “5340” (imposta e interessi)
- “5341” (sanzioni)
- “5342” (imposta e interessi – di competenza della regione Sicilia)
- “5343” (sanzioni – di competenza della regione Sicilia)
Per quanto riguarda invece le vincite e i rimborsi non riscossi, il decreto dirigenziale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli del 12 febbraio 2013 ne ha disposto il riversamento all’erario da parte del concessionario. A tale scopo, sono stati istituiti i codici tributo:
- “5344” (vincite prescritte e rimborsi non riscossi derivanti da scommesse diverse dalle ippiche e dalle sportive nonché da altri concorsi pronostici)
- “5345” (interessi)
- “5346” (penale per ritardato versamento).