Licenziamento. La modifica dell’art.18 non si applica ai processi in corso – Cassazione Lavoro Sentenza 07/05/2013
La modifica all’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori determinata dalla legge Fornero, legge 92 del 2012, “non incide sul solo apparato sanzionatorio, ma impone un approccio diverso alla qualificazione giuridica dei fatti, incompatibile con una sua immediata applicazione ai processi in corso. Ed infatti con la richiamata legge è stata introdotta una nuova, complessa e articolata disciplina dei licenziamenti” in virtù della quale le sanzioni irrogabili nel caso di licenziamento illegittimo (che vanno dal reintegro all’indennizzo di un minino di 12 mensilità) non sono compatibili con il giudizio di legittimità deputato alla Cassazione, ma anche il rinvio al giudice di merito risulterebbe in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo e con l’articolo 111 della Costituzione e con la Convenzione Europea sui diritti dell’uomo.
I distinti regimi di tutela a seconda che si accerti la natura discriminatoria del licenziamento, l’inesistenza della condotta addebitato o la sua riconducibilità tra quelle punibili solo con una sanzione conservativa. Un vero e proprio stravolgimento del sistema dell’allegazioni e delle prove nel processo, non limitato ad una modifica della sanzione irrogabile: un sistema che non incide sul solo apparato sanzionatorio, ma impone un approccio diverso alla qualificazione giuridica dei fatti, incompatibile con una sua immediata applicazione ai processi in corso.
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Cassazione Civile Sezione Lavoro Sentenza 07/05/2013 |
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