Norme & Prassi

Legge di stabilità: cosa cambia per il settore delle assicurazioni

assicruazione-polizza-vitaLe modifiche hanno effetti sulla disciplina dell’imposta sulle riserve matematiche dei rami vita e sulle polizze vita stipulate nell’esercizio dell’attività di impresa

Aumento dell’aliquota di tassazione per le riserve matematiche e introduzione di un limite all’importo del credito derivante dal versamento dell’imposta. I proventi delle polizze maturati dal 2013 concorrono alla formazione del reddito di impresa, senza applicazione di alcuna ritenuta o imposta sostitutiva. Sono le principali novità per il settore assicurativo apportate dalla legge di stabilità 2013 e illustrate dalla circolare n. 12/E del 3 maggio.

Imposta sulle riserve matematiche
Con riferimento all’imposta sulle riserve matematiche, dovuta dalle imprese che esercitano attività assicurativa, le modifiche consistono nella variazione in aumento dell’aliquota applicata e nell’introduzione di un limite – parametrato allo stock delle riserve matematiche – all’importo complessivo del credito di imposta derivante dal versamento dell’imposta medesima.

L’imposta si calcola in misura percentuale sulle riserve tecniche relative ai rami vita iscritte nel bilancio dell’esercizio (sono escluse le riserve relative ai contratti aventi per oggetto il rischio morte o di invalidità permanente da qualsiasi causa ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, nonché quelle relative ai fondi pensione e ai contratti di assicurazione di cui all’articolo 13 del Dlgs n. 252/2005) e l’aliquota, originariamente stabilita nella misura dello 0,20%, era stata già incrementata fino allo 0,35% decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2008.
Detta percentuale è stata ora stabilita nella misura dello 0,50% con riferimento alle riserve iscritte nel bilancio relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012. Per i periodi di imposta successivi l’aliquota dell’imposta è stabilita, a regime, nella misura dello 0,45 per cento.
Il termine di scadenza per il versamento dell’imposta coincide con quello previsto per il saldo delle imposte derivanti dalla dichiarazione annuale dei redditi (quest’anno, il 17 giugno).

L’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione dell’imposta non ha subito modifiche; pertanto, risultano confermati i chiarimenti forniti dall’Amministrazione finanziaria con la circolare n. 62/2003. Sono dunque tenuti al versamento dell’imposta, oltre alle società ed enti residenti che esercitano attività assicurativa, anche le imprese di assicurazione estere che operano nel territorio italiano in regime di libera prestazioni di servizi, qualora le stesse abbiano optato per l’applicazione dell’imposta sostitutiva ai sensi dell’articolo 26-ter del Dpr n. 600/1973.

Nella circolare è precisato che l’incremento dell’aliquota si applica anche all’imposta sul valore dei contratti assicurativi introdotta dall’articolo 68 del Dl n. 83/2012. Si tratta dell’imposta che si applica sul valore delle polizze emesse da imprese di assicurazione estere che esercitano l’attività nel territorio italiano in regime di libera prestazioni di servizi e non hanno optato per l’applicazione dell’imposta sostitutiva ai sensi dell’articolo 26-ter del Dpr 600/1973. In questo caso, sono tenuti ad applicare l’imposta gli intermediari che, su incarico del contribuente o della compagnia estera, operano in qualità di sostituti di imposta (cfr circolare n. 41/2012).

Limite all’ammontare del credito di imposta
L’altra modifica apportata dalla legge di stabilità 2013 all’imposta sulle riserve matematiche consiste nell’introduzione di un limite all’ammontare del credito di imposta accumulabile, derivante dal versamento di tale imposta, in corrispondenza del quale l’imposta sulle riserve è ridotta, anche fino ad azzeramento.
Si ricorda che le imposte versate dalle imprese di assicurazione possono essere recuperate, quale credito, in sede di versamento delle ritenute o imposte sostitutive applicate sulla prestazione assicurativa erogata (articolo 6 della legge n. 482/1985 e articolo 26-ter del Dpr n. 600/1973).
Inoltre, dal 2007, è possibile recuperare tale credito anche in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del Dlgs n. 241/1997 (“compensazione orizzontale”), anche oltre il limite previsto dall’articolo 34, comma 1, della legge 388/2000, o mediante cessione a società ed enti appartenenti al gruppo (con le modalità previste dall’articolo 43-ter del Dpr n. 602/1973), per la parte del credito corrispondente all’eccedenza del versamento dell’imposta eseguito nel quinto anno anteriore rispetto all’importo delle imposte sostitutive e ritenute applicate in un determinato periodo di imposta.

La legge di stabilità 2013 ha previsto che, se l’ammontare del credito derivante dal versamento dell’imposta sulle riserve matematiche non ancora compensato o ceduto, aumentato dell’imposta da versare, eccede un determinato limite (parametrato allo stock delle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio dell’esercizio), l’imposta da versare per tale anno è corrispondentemente ridotta. Al riguardo, la circolare fornisce alcuni esempi numerici ad ausilio dell’operatore chiamato ad applicare la disposizione normativa in commento.

Il limite è stato stabilito, inizialmente, in misura pari al 2,50% delle riserve iscritte nel bilancio, con undecalage dello 0,1% annuo, e decorre dal periodo di imposta 2013; pertanto, si applica per la prima volta alle riserve iscritte nel bilancio dell’esercizio relativo al periodo di imposta 2013.
Per i versamenti dell’imposta sulle riserve matematiche da eseguire per i periodi di imposta successivi al 2013, la riduzione annuale di 0,1 punti percentuali da applicare al parametro del limite si applica fino al 2024, mentre a decorrere dal 2025 il limite percentuale è stabilito in misura fissa pari all’1,25% (con una riduzione, in tale anno, dello 0,15%).

Polizze vita stipulate entro il 1995
Novità anche per il regime fiscale delle polizze vita stipulate nell’esercizio dell’attività di impresa.
L’attenzione è rivolta, in particolare, alle polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulate o rinnovate entro il 31 dicembre 1995 da soggetti esercenti attività d’impresa, i cui rendimenti sono tassati con una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta all’atto della loro percezione (articolo 6 della legge n. 482/1985).

Il regime fiscale delle polizze vita stipulate da parte degli esercenti attività di impresa è stato oggetto di diverse modifiche nel tempo; infatti, la ritenuta di cui all’articolo 6 si applica a titolo di acconto sui capitali derivanti da polizze stipulate o rinnovate dal 1° gennaio 1996, mentre per i contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2001 i relativi proventi concorrono a formare il reddito di impresa del contribuente secondo le regole ordinarie di tassazione, senza applicazione di alcuna ritenuta o imposta sostitutiva.

Per le polizze stipulate o rinnovate entro il 31 dicembre 1995 è ora prevista una presunzione di liquidazione anticipata dell’imposta sui rendimenti maturati fino a tutto il 2012; più precisamente, i redditi costituiti dalla differenza tra il valore della riserva matematica di ciascuna polizza al 31 dicembre 2012 e i relativi premi versati si considerano corrisposti a tale data con applicazione della predetta ritenuta a titolo di imposta.
La ritenuta deve essere versata in diverse tranche: il 16 febbraio 2013 è scaduto il termine per versare il 60% dell’importo totale; il restante 40% deve essere corrisposta, a partire dal 2014, in quattro rate annuali di pari importo entro il 16 febbraio di ciascun anno.
Per il calcolo della ritenuta, la circolare ricorda di tenere conto della diversa aliquota applicabile sui rendimenti maturati per effetto dell’unificazione dell’aliquota di tassazione delle rendite finanziarie (articolo 2 del Dl n. 138/2011): sui proventi maturati fino al 31 dicembre 2011 si applica la misura del 12,50%, per quelli maturati a partire dal 1° gennaio 2012 la misura è del 20%.
I proventi delle polizze che maturano successivamente al 31 dicembre 2012 concorrono, invece, a formare il reddito di impresa del contribuente secondo le regole ordinarie e, quindi, senza applicazione di alcuna ritenuta o imposta sostitutiva.

Claudia Calistri – nuovofiscooggi.it

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