Le nuove regole di fatturazione tra i tanti “aggiornamenti” Iva
Arrivano i primi chiarimenti sulle modifiche apportate dalla legge di stabilità 2013 in ambito fiscale. Focus sulla normativa relativa alla principale imposta sui consumi
—
Con la circolare n. 12/E del 3 maggio, l’Agenzia delle Entrate scioglie i primi dubbi degli operatori.
Questo il quadro dei principali cambiamenti alla disciplina sull’imposta sul valore aggiunto.Base imponibile
Sono stati modificati i criteri da seguire per computare nella base imponibile i corrispettivi, le spese e gli oneri sostenuti in valuta estera. Qualora non sia noto il giorno di effettuazione dell’operazione, il tasso di cambio deve adesso essere individuato con riferimento al momento dell’emissione della fattura.
Inversione contabile
È stato allargato il novero delle operazioni, effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti, a cui si applicano le disposizioni in materia di reverse charge. In particolare, dal 1° gennaio 2013, la procedura di assolvimento dell’imposta da parte del committente/cessionario residente si applica sia alle cessioni di beni (diverse dagli acquisti intracomunitari oggetto di una specifica disciplina) sia a tutte le prestazioni di servizi (anche “non generiche”) rese da un soggetto comunitario nel territorio dello Stato.
Volume d’affari
A decorrere dal 1° gennaio 2013, diventano rilevanti, ai fini della determinazione del volume d’affari, anche le prestazioni di servizi generiche rese da un soggetto stabilito nel territorio nazionale a un soggetto stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, per quanto non soggette a imposta per carenza del requisito della territorialità.
Prestazioni socio assistenziali svolte da cooperative sociali
Per l’anno in corso, mentre le prestazioni socio assistenziali rese da cooperative sociali/onlus direttamente nei confronti dei fruitori continuano a essere assoggettate al regime di esenzione, le altre cooperative saranno tenute ad applicare l’aliquota Iva ordinaria al 21 per cento.
Per le operazioni compiute in base a contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2013, le prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative rese da società cooperative, saranno assoggettate a diversi trattamenti ai fini Iva:
- regime di esenzione dall’imposta, se rese da cooperative con la qualifica di Onlus e cooperative sociali (Onlus di diritto), direttamente nei confronti del fruitore finale
- aliquota Iva del 10%, se rese da cooperative sociali e loro consorzi, in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale
- aliquota ordinaria del 21%, se rese da cooperative non Onlus (sia ordinarie che di diritto) e sempre che non abbiano le caratteristiche per rientrare nell’applicazione delle esenzioni.
Servizi di gestione individuale di portafogli
A decorrere dal 1° gennaio 2013, tali servizi non beneficiano più del regime di esenzione dall’imposta, ma sono assoggettati a Iva con applicazione dell’aliquota ordinaria. In correlazione con il nuovo regime fiscale, è stata quindi estesa l’opzione per l’applicazione separata dell’imposta anche per i soggetti che svolgono sia il servizio di gestione individuale di portafogli, ovvero prestazioni di mandato, mediazione o intermediazione relative al predetto servizio, sia attività esenti dall’imposta.
Disciplina della fatturazione
Sono state apportate diverse modifiche alla normativa, in ottemperanza a quanto previsto dalla direttiva 45/2010/Ue.
Queste le novità relativamente alle quali la circolare fornisce indicazioni:
- Fattura elettronica – Libertà del contribuente nella scelta delle modalità da utilizzare per garantire il rispetto dei requisiti di autenticità dell’origine, integrità del contenuto e leggibilità del documento.
- Contenuto della fattura – Maggiori formalità nell’indicazione dei dati identificativi del cessionario/committente. Anche nelle fatture in lingua straniera, imposta e imponibile devono essere indicati con arrotondamento al centesimo di euro.
- Termini e modalità di emissione della fattura – Ampliate le fattispecie in relazione alle quali è possibile derogare alla regola generale di emissione della fattura al momento di effettuazione dell’operazione.
- Annotazioni in fattura – Richiesta per determinate operazioni l’annotazione in fattura del peculiare regime applicabile. Facoltativa l’indicazione della specifica norma comunitaria o nazionale, obbligatoria per la previgente normativa.
- Ampliamente delle operazione soggette a fatturazione – Ribadito l’obbligo di fatturazione anche per le operazioni non soggette a imposta per carenza del requisito di territorialità.
- Introdotta la fattura semplificata – Possibile per importi complessivi non superiori a 100 euro, nonché – a prescindere dall’ammontare – per le note di variazione, emettere fattura in modalità semplificata indicando in modo sintetico l’operazione effettuata. Non richiesta, in tale ipotesi, la distinta esposizione dell’imponibile e dell’imposta.
Operazioni intracomunitarie
La circolare elenca alcune operazioni in relazione alle quali, pur in presenza di un’introduzione fisica nel territorio dello Stato di un bene proveniente da altro Stato membro, non si considera perfezionata la fattispecie dell’acquisto intracomunitario. Si tratta delle ipotesi di importazione nel territorio italiano di beni oggetto di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali, quando gli stessi vengono successivamente trasportati o spediti al committente nello Stato dell’Unione europea di provenienza o, per suo conto, in altro Stato membro ovvero al di fuori dell’Unione europea. Il momento di effettuazione sia della cessione, sia dell’acquisto intracomunitario di beni, coincide con il momento dell’inizio del trasporto o della spedizione dei beni al cessionario o a terzi per suo conto.
È stata rivista la disciplina degli adempimenti contabili delle operazioni intracomunitarie, concedendo in generale termini più lunghi rispetto a quelli previsti dalla disciplina previgente. Ampliato il termine per l’integrazione e l’annotazione delle fatture relative agli acquisti intracomunitari.