Frode in commercio se l’etichetta inganna sulla provenienza del prodotto – Cassazione Penale sentenza 19093/2013
Nel valutare l’idoneità della condotta a produrre l’equivoco sull’origine dei prodotto occorre tenere conto delle modalità correnti nella scelta e nell’acquisto del prodotto medesimo da parte del consumatore medio che potrebbe non essere a conoscenza di normative specifiche. L’obbligo di non ingannevolezza sulla zona di origine del prodotto prescinde dalla concomitante presenza nella medesima area geografica di prodotti specificamente protetti assolvendo all’obbligo di una corretta informazione per il consumatore. Si deve dunque ritenere che l’obbligo di indicazione del luogo di origine sorga ogniqualvolta sia possibile una confusione sul punto.
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Corte di cassazione – Sezione III penale – Sentenza 3 maggio 2013 n. 19093