Civile

Avvocati, sanzionabile la pubblicità occulta dello studio – Cassazione Sezioni unite Sentenza 10304/2013

In tema di responsabilità disciplinare degli avvocati, la pubblicità informativa che lede il decoro e la dignità professionale costituisce illecito, ai sensi dell’art. 38 del r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578, poiché l’abrogazione del divieto di svolgere pubblicità informativa per le attività libero-professionali, stabilita dall’art. 2 del dl 4 luglio 2006 n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248, non preclude all’organo professionale di sanzionare le modalità ed il contenuto del messaggio pubblicitario, quando non conforme a correttezza”

Nella fattispecie la pubblicità si era svolta con modalità lesive della dignità e del decoro della professione. per il tipo di pubblicazione, il titolo dell’articolo e la forma dell’intervista perché non consentivano al lettore di percepire con immediatezza di trovarsi al cospetto di una informazione pubblicitaria.

Allegato Pdf:
Corte di cassazione – Sezioni unite civili – Sentenza 3 maggio 2013 n. 10304

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