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Immobile ereditato ed espropriato: l’indennità finisce in successione – Cassazione Civile sentenza 6908/2013

casa_incatenataI crediti, che al momento dell’apertura della successione non avevano concorso alla formazione dell’attivo ereditario, poiché contestati giudizialmente, devono essere esposti nella dichiarazione di successione, se in seguito vengono ritenuti sussistenti con idoneo provvedimento giurisdizionale o in via transattiva.

La sentenza della Cassazione n. 6908 del 20 marzo 2013 rappresenta l’epilogo di un’articolata vicenda giudiziaria, sorta a seguito del ricorso avverso degli avvisi di liquidazione relativi all’imposta principale di successione per indennità di esproprio di un bene culturale vincolato.

Ad avviso dei ricorrenti, tale indennità, poiché relativa a un bene culturale vincolato, avrebbe dovuto essere esente da imposta integralmente e, in via subordinata, limitatamente alle somme attribuite loro dal giudice dopo l’apertura della successione. Ciò in quanto l’articolo 13 del Dlgs 346/1990 (Tus) esclude, a determinate condizioni, dall’attivo ereditario i beni classificati culturali.

Su tale ricorso i giudici della Corte suprema si erano già espressi (sentenza 4753/2008) per la legittimità degli avvisi di liquidazione in base al principio secondo il quale le norme che prevedono esenzioni o agevolazioni fiscali (come quella richiamata dal citato articolo 13), in quanto norme eccezionali, non sono applicabili in via analogica e, pertanto, nel caso di specie, l’esenzione sui beni culturali non poteva estendersi all’indennità corrisposta sullo stesso a titolo di esproprio.

La sentenza però rilevava che il giudice di merito non aveva delibato sulla questione afferente alla domanda subordinata dei ricorrenti e, su tale punto, aveva rinviato ad altra sezione della Commissione tributaria regionale. Quest’ultima, nella sentenza impugnata dai contribuenti, respingeva la domanda degli eredi, ritenendo che nessuna distinzione andava fatta, ai fini dell’imposta successoria, tra le somme già presenti nel patrimonio del de cuius al momento dell’apertura della successione e quelle corrisposte in seguito agli eredi a titolo di definizione del credito relitto dello stesso de cuius.

Avverso tale sentenza veniva interposto ricorso per cassazione dai soccombenti, i quali affermavano che le somme ottenute a seguito dell’opposizione all’indennità di espropriazione e la successiva transazione con il Comune espropriante erano state percepite iure proprio e non iure hereditario e quindi non avrebbero dovuto far parte dell’attivo ereditario.

Con la sentenza in commento, la Cassazione, nel rigettare il ricorso, ha ritenuto ininfluente, ai fini dell’inclusione dell’indennità percepita successivamente all’apertura della successione, la circostanza che il giudizio sul credito sia proseguito per scelta autonoma degli eredi e definito in via transattiva.
Il trattamento di tali somme, infatti, è espressamente disciplinato dalle norme successorie.
Al riguardo, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera d), del Tus, “i crediti contestati giudizialmente alla data di apertura della successione, fino a quando la loro sussistenza non sia riconosciuta con provvedimento giurisdizionale o con transazione” non concorrono a formare l’attivo ereditario. Gli stessi crediti contestati devono risultare dalla dichiarazione di successione con l’indicazione degli estremi dell’iscrizione a ruolo della causa e delle generalità e residenza dei debitori (articolo 29, comma 1, lettera g).
Infine, l’articolo 28, comma 6, del Tus, obbliga alla presentazione di una dichiarazione integrativa nel caso di eventi sopravvenuti che comportino l’applicazione dell’imposta in misura superiore.

Dalla lettura delle citate norme emerge chiaramente, ad avviso della Corte suprema, che il legislatore ha voluto escludere temporaneamente dall’attivo ereditario quei crediti giudizialmente contestati che potrebbero, all’esito del giudizio, essere ritenuti insussistenti. E’ stata fatta quindi una valutazione di opportunità ossia quella di inserire gli importi in questione nell’attivo ereditario solamente ad accertamento avvenuto con provvedimento giurisdizionale o con transazione.
Pertanto, nel caso in esame, anche le somme percepite dagli eredi, successivamente all’apertura della successione, in via transattiva a titolo di indennità di esproprio rientrano a pieno titolo nell’attivo ereditario del de cuius e, conseguentemente, vanno inserite in dichiarazione di successione e assoggettate a imposizione.

Leonardo D’Alessandro – nuovofiscooggi.it

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