Domanda di costituzione coattiva di servità di passaggio su fondi di diversi proprietari – Cassazione Sezioni Unite sentenza 9685/2013
Le Sezioni Unite, risolvendo il contrasto rimesso dalla Seconda sezione con ordinanza n. 6764 del 2012, hanno affermato che la domanda di costituzione coattiva di servitù di passaggio deve essere contestualmente proposta nei confronti dei proprietari di tutti i fondi che sia necessario attraversare per il collegamento con la strada pubblica, dovendo, in mancanza, essere respinta, perché diretta a far valere un diritto inesistente.
Allegato Pdf:
Sentenza n. 9685 del 22 aprile 2013
(Sezioni Unite Civili, Presidente R. Preden, Relatore E. Bucciante)