Iva: la contabilità affidata a terzi non legittima il versamento tardivo – Cassazione Civile sentenza 9558/2013
La tenuta dei libri “altrove” non consente di posticipare i pagamenti periodici, ma solo di tener conto dell’imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente
—
La scelta del regime della contabilità presso terzi non può rappresentare un modo per differire il versamento periodico dell’Iva. La Cassazione, con la sentenza 9558 del 19 aprile, ha respinto il ricorso introduttivo del contribuente, ritenendo il ritardo vantaggioso per la società, ma inammissibile per l’Amministrazione finanziaria.
Il fatto
La vicenda in esame riguarda una società che aveva affidato la contabilità a terzi, ma anziché effettuare i dodici versamenti mensili dell’Iva nei relativi termini di scadenza, li aveva eseguiti il mese successivo, sulla base dell’interpretazione data all’articolo 27 del Dpr 633/1972. Per questo motivo, l’ente impositore aveva applicato le relative sanzioni per il ritardo. La società aveva, quindi, proposto ricorso ottenendo giudizio favorevole sia dalla Commissione tributaria provinciale sia da quella regionale, le quali ritenevano corretto l’operato della parte.
L’Amministrazione finanziaria ricorre per cassazione, denunciando la sentenza impugnata per violazione di legge, atteso che l’articolo 27 del Dpr 633/1972, nei commi 1 e 2 (ora abrogati), disponeva all’epoca dei fatti che entro il giorno 20 di ciascun mese il contribuente deve calcolare in apposita sezione del registro di cui all’articolo 23 o 24 (fatture emesse/corrispettivi), sulla base delle annotazioni eseguite per il mese precedente, la differenza tra l’ammontare complessivo dell’imposta dovuta e quello dell’imposta detraibile ai sensi dell’articolo 19. Tuttavia, in deroga a tale disposizione, il contribuente che affida a terzi la tenuta della contabilità, ai fini del calcolo della differenza di imposta relativa al mese precedente, può fare riferimento alle annotazioni eseguite per il secondo mese precedente, dandone comunicazione all’ufficio.
La decisione
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 9558/2013, respinge nel merito il ricorso introduttivo del contribuente, affermando che non è consentito differire di un mese i versamenti mensili previsti dall’articolo 27 Dpr 633/1972 rispetto al termine fissato dalla norma, neppure nel caso di contabilità affidata a terzi.
Bisogna, infatti, sottolineare che dall’opzione sulla scelta della tenuta della contabilità presso terzi non discende affatto – contrariamente a quanto stabilito da entrambi i giudici di merito – che la contribuente fosse autorizzata a procrastinare i versamenti periodici Iva di un mese.
Tant’è che, come ben evidenziato dall’Amministrazione ricorrente, l’articolo 27, comma 2, del Dpr 633/1972, prevedeva espressamente che la liquidazione dell’Iva, e quindi il suo versamento, doveva essere effettuato “entro il termine previsto nel comma 1”, vale a dire – all’epoca – entro il 20 di ciascun mese seguente e ciò – chiaramente – anche nell’ipotesi in cui la società avesse optato per il regime di contabilità presso terzi previsto dalla stessa norma.
Occorre, inoltre, aggiungere al riguardo che l’articolo 1, comma 1, del Dpr 100/1998, che disciplina ora la materia, prevede che i contribuenti con liquidazione mensile determinano l’Iva a debito o a credito di ogni mese, entro il giorno 16 del mese successivo, facendo riferimento all’imposta esigibile (articolo 6, Dpr 633/1972) e all’imposta detratta (previa registrazione nel registro degli acquisti) nel mese cui si riferisce la liquidazione. Il successivo comma 3, nel dettare un diverso sistema di effettuazione delle liquidazioni Iva, dispone che il contribuente che affida a terzi la tenuta della contabilità, può fare riferimento, ai fini del calcolo della differenza di imposta relativa al mese precedente, all’imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente.
Tale scelta va quindi intesa nel senso che un soggetto con liquidazione mensile che ha affidato a terzi soggetti la tenuta della contabilità (Ced, commercialista, associazione di categoria, eccetera) possa effettuare la liquidazione periodica con riferimento ai dati del secondo mese precedente; ad esempio, un soggetto Iva che ha optato per la contabilità presso terzi, per quello che riguarda la liquidazione di marzo da effettuarsi entro il 16 aprile, deve fare riferimento ai dati del mese di febbraio (risoluzione n. 6/E del 2011).
Non vi è alcuna ragione per ritenere, pertanto, che al diverso calcolo dell’imposta da versare (giustificato dal fatto della non pronta disponibilità della documentazione quando la contabilità viene eseguita non nell’ambito della stessa azienda), dovesse corrispondere anche un diverso termine per effettuare il versamento dell’imposta stessa, ciò che non sarebbe legittimato da alcuna plausibile esigenza, né di ordine formale, né di ordine pratico (cfr Cassazione 21192/2008 e 18676/2008).
In conclusione, quello che nella fattispecie è “sfuggito” alla Commissione del riesame, valutando erroneamente i termini della vicenda, è che la tenuta della contabilità da terzi non ammette anche la possibilità di differire “in avanti” i versamenti periodici Iva, ma soltanto di tener conto, all’“indietro”, ai fini del calcolo della differenza di imposta relativa al mese precedente, dell’imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente, invece che del solo mese precedente: un ritardo di cassa vantaggioso per la società, ma inammissibile per il Fisco.
Salvatore Servidio – nuovofiscooggi.it