È reato il «nickname» con i dati di un altro – Cassazione Penale sentenza 18826/2013
Va incontro a una condanna chi si spaccia per un’altra persona nelle chat. Lo si evince da una sentenza (18826/2013) con cui la Cassazione ha confermato la condanna di una donna che aveva divulgato su una chat il numero di telefono cellulare della sua ex datrice di lavoro, con la quale aveva in corso una causa civile. La ‘vittima’, ignara di tutto, si era trovata all’improvviso a ricevere telefonate e sms di persone interessate a incontri erotici, alcune delle quali l’avevano apostrofata con insulti, inviandole anche mms con immagini porno.
L’imputata era stata ritenuta responsabile dalla Corte d’appello di Trieste dei reati di ingiuria e sostituzione di persona, mentre era stato dichiarato prescritto il reato di molestie. La quinta sezione penale della Cassazione ha rigettato il ricorso della donna, ricordando che “integra il reato di sostituzione di persona la condotta di colui che crei e utilizzi un account di posta elettronica, attribuendosi falsamente le generalita’ di un diverso soggetto, inducendo in errore gli utenti della rete Internet, nei confronti dei quali le false generalita’ siano declinate e con il fine di arrecare danno al soggetto le cui generalita’ siano state abusivamente spese”.
Nel caso in esame, si legge nella sentenza, “l’imputata non ha creato un account attribuendosi falsamente le generalita’ di un altro soggetto, ma ha inserito in una chat di incontri personali i dati identificativi” della ex datrice di lavoro “ad insaputa di quest’ultima”. Invero, aggiungono i giudici di ‘Palazzaccio’, “non puo’ non rilevarsi al riguardo che il reato di sostituzione di persona ricorre non solo quando si sostituisce illegittimamente la propria all’altrui persona, ma anche quando si attribuisce ad altri un falso nome o un falso stato ovvero una qualita’ a cui la legge attribuisce effetti giuridici, dovendosi intendere per ‘nome’ non solo il nome di battesimo ma anche tutti i contrassegni di identita’”.
In tali contrassegni, spiega la Suprema Corte, “vanno ricompresi quelli, come i cosiddetti ‘nicknames’ (soprannomi) utilizzati nelle comunicazioni via internet che attribuiscono una identita’ sicuramente virtuale, in quanto destinata a valere nello spazio telematico del web, la quale tuttavia non per questo e’ priva di una dimensione concreta, non essendo revocabile in dubbio che proprio attraverso di essi possono avvenire comunicazioni in rete idonee a produrre effetti reali nella sfera giuridica altrui, cioe’ di coloro ai quali il ‘nickname’ e’ attribuito”.
Il ‘nickname’, nel caso in cui “non vi siano dubbi sulla sua riconducibilita’ ad una persona fisica”, assume infatti “lo stesso valore – conclude la Cassazione – dello pseudonimo ovvero di un nome di fantasia, la cui attribuzione, a se’ o ad altri, integra pacificamente il delitto di cui all’articolo 494 cp.”, ovvero il reato di sostituzione di persona.