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Paga l’Irap il professionista con segretaria in “outsourcing” – Cassazione Civile sentenza 8962/2013

hqdefaultSe il rapporto è di tipo continuativo, come pure i pagamenti relativi al servizio prestato, è irrilevante che il personale sia formalmente dipendente di una società terza

La sentenza 8962 del 12 aprile ha chiarito che, in tema di Irap, il ricorso al lavoro di terzi per la fornitura di tutti i necessari servizi (dalla telefonia al segretariato) in forma rilevante e non occasionale, ma continuativa, integra il presupposto dell’esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata, previsto dall’articolo 2, comma 1, del Dlgs 446/1997, non rilevando che la struttura posta a sostegno e potenziamento dell’attività professionale del contribuente sia fornita da personale dipendente o da un terzo in base a un contratto di fornitura.

Il caso trae origine dall’istanza di rimborso Irap presentata da un professionista, che riteneva di essere sprovvisto del requisito della cosiddetta autonoma organizzazione essenziale ai fini dell’imposizione del tributo.
Avverso il silenzio rifiuto degli uffici finanziari, il contribuente ricorreva alla Commissione tributaria provinciale, territorialmente competente, che accoglieva parzialmente le richieste del commercialista, riconoscendo il rimborso di tre sole annualità, in quanto lo stesso professionista aveva presentato istanza di condono per i tre precedenti anni d’imposta.

Diametralmente opposta la sentenza della Ctr, chiamata a giudicare su impulso dell’Agenzia delle Entrate.
Nulla questio per le tre annualità per cui era stato chiesto il condono, i giudici di merito di secondo grado riconoscevano l’erogazione, da parte del professionista, di ingenti compensi a favore di terzi in diversi anni, come tra l’altro risultava dalle relative dichiarazioni dei redditi, circostanza che provava il carattere non occasionale delle prestazioni effettuate nei confronti del contribuente.
A sostegno della decisione veniva altresì evidenziato che il ricorrente era socio di minoranza e membro del consiglio di amministrazione della società che gli forniva le prestazioni di servizio di cui non aveva mai fornito la reale natura.

Il commercialista soccombente ricorreva per cassazione, adducendo nelle motivazioni che i giudici di merito non avevano tenuto conto dei documenti presentati comprovanti, invece, la mancanza dell’autonoma organizzazione dell’attività svolta, principio essenziale su cui si basa la pretesa impositiva.
Inoltre, nel ricorso veniva lamentata la mancata considerazione, sia in prime che in seconde cure, della documentazione fornita al fine di dimostrare che i compensi erogati alla società, di cui il contribuente era sia socio che membro del consiglio di amministrazione, erano da considerarsi come mero affitto del locale in cui egli svolgeva la professione e non anche il corrispettivo dei servizi organizzativi fornitigli dall’azienda.

La Corte di cassazione, con la sentenza in esame, ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello, non accogliendo le due motivazioni in esso contenute.
In riferimento alla prima ragione del ricorso, il Collegio, preventivamente, ha giudicato essere la questione sollevata dalla difesa di solo merito, estranea, pertanto, alla corretta applicazione delle norme di diritto, sostanziale e processuale, di competenza, come noto, della Corte di cassazione.

Terminate le questioni procedurali, i giudici di legittimità hanno affrontato la seconda parte del ricorso riguardante la pretesa impositiva ai fini dell’Irap da parte degli uffici finanziari che contestavano al contribuente l’impiego di collaboratori per lo svolgimento dell’attività di commercialista e la fruizione dei locali della società di cui il professionista era sia amministratore sia membro del consiglio di amministrazione, circostanze che giustificano il presupposto della stabile organizzazione.

La copiosa giurisprudenza della Corte di cassazione in tema di Irap, nonché l’orientamento costituzionale della Consulta fornito con la sentenza 156/2001, hanno in più riprese fornito chiarimenti in merito al presupposto impositivo dell’Irap basato sull’esercizio abituale della professione, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diversa dall’impresa commerciale che deve, necessariamente, essere autonomamente organizzata.
Non solo, le precedenti pronunce delle Corte hanno altresì chiarito che il requisito dell’autonoma organizzazione va accertato dal giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità.

La sentenza 8962/2013 ribadisce, per l’applicazione dell’imposta regionale, il principio civil-tributaristico dell’inversione dell’onere della prova, secondo il quale spetta al contribuente provare che l’attività svolta non ricada nel campo d’applicazione dell’Irap che, come ricordano i giudici di legittimità, ricorre quando il professionista “a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che, secondo l'”id quod plerumque accidit”, costituiscono nell’attualità il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività anche in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui”.
fortiori, la sentenza della Cassazione 10151/2010 aveva chiarito che “il ricorso al lavoro di terzi per la fornitura di tutti i necessari servizi (dalla telefonia al segretariato) in forma rilevante e non occasionale, ma continuativa, integra il presupposto dell’esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata, previsto dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1” aggiungendo inoltre che non rileva “che la struttura posta a sostegno e potenziamento dell’attività professionale del contribuente sia fornita da personale dipendente o da un terzo in base ad un contratto di fornitura”.

Pertanto, alla luce di quanto su esposto, il solo impiego di lavoro altrui configura di per sé il requisito impositivo della stabile organizzazione.
Dunque, nel caso di specie, posto che il professionista aveva versato compensi con continuità e sistematicamente, per più annualità, in ragione dei servizi ricevuti dalla società di cui era amministratore e socio e non avendo provato ai giudici, di merito e di legittimità, la natura dei servizi ricevuti producendo nel ricorso opportuna documentazione, come lo statuto della società e le relative fatture dalle quali si poteva pacificamente evincere la natura della prestazione, si è visto legittimare la pretesa impositiva degli uffici finanziari che gli avevano negato il rimborso dell’Irap ed è stato condannato dalla Corte al pagamento delle spese di giudizio.

Valerio Giuliani – nuovofiscooggi.it

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