Non impugnabile il provvedimento camerale sulle modalità di pagamento dell’assegno di divorzio – Cassazione Civile Sentenza 9675/2013
Il provvedimento che decide sulle modalità di pagamento dell’assegno divorzile non è impugnabile in Cassazione. E’ quanto ha affermato la Suprema Corte nella sentenza 9671/2013.
Secondo la Prima Serzione della Cassazione l’ultimo comma dell’art. 739 c.p.c. esclude che, nell’ambito dei procedimenti in camera di consiglio, avverso i provvedimenti emessi in sede di reclamo, possa proporsi ricorso per Cassazione, trattandosi di una scelta legislativa che veniva sostanzialmente giustificata con il carattere stesso dei provvedimenti, non incidenti su posizioni di diritto soggettivo, modificabili e revocabili in ogni tempo.
Tuttavia, l’uso sempre più diffuso del procedimento camerale, previsto dal Legislatore anche per risolvere controversie afferenti diritti soggettivi e status, ha condotto la giurisprudenza ad ammettere il ricorso straordinario per cassazione avverso decreti, emessi in sede di reclamo.
Si è pervenuti così ad affermare che l’ammissibilità del ricorso è subordinata alla presenza di vari requisiti: posizioni di diritto soggettivo o di status, decisorietà e definitività”. Ora, “quanto alla corresponsione diretta di assegno, a carico del terzo debitore, il provvedimento, all’evidenza, non risolve una controversia sulla esistenza del diritto del coniuge all’assegno, diritto che ne costituisce un presupposto, ma piuttosto attiene alle modalità di attuazione del diritto stesso, non ha dunque carattere di decisorietà, e non è definitivo, potendo essere modificato, seppur a seguito di mutamento delle circostanze.
Allegato Pdf:
Cassazione Civile Sezione Prima Sentenza 9675 del 22/04/2013