Penale

Sollecitazione del Pubblico Ufficiale a dare o promettere denaro – Cassazione Penale Sentenza 16154/2013

La VI sezione ha ritenuto che la sollecitazione del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio rivolta al privato a dare o promettere denaro o altra utilità, pure se espressa con la prospettazione di evitare un pregiudizio derivante dall’applicazione della legge, mediante un atto contrario ai doveri di ufficio integra, nel caso sia rifiutata, il delitto di istigazione alla corruzione punito dall’art. 322 cod. pen., o, se accolta, quello di corruzione punito dall’art. 319 cod. pen.; la sollecitazione a dare o promettere il denaro integra, invece, il delitto induzione, punito dall’art. 319 ter cod. pen. quando sia preceduta o accompagnata da uno o più atti che costituiscono estrinsecazione del concreto abuso della qualità o del potere dell’agente pubblico.

Allegato Pdf:
Sentenza n. 16154 ud. 11 gennaio 2013 – deposito 8 aprile 2013
(Sezione Sesta Penale, Presidente G. De Roberto, Relatore D. Carcano)

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