Mutui prima casa. Con il fondo Mef rate sospese senza interessi
Uno stanziamento di 20 milioni di euro consente di riaprire l’accesso a questo tipo di beneficio che dal 2010 è già arrivato in aiuto di 6mila aspiranti proprietari
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Il “salva Italia” ha rifinanziato, per un ammontare di 20 milioni di euro, il Fondo di solidarietà per i mutui prima casa del Mef. Di conseguenza, dal prossimo 27 aprile, sarà di nuovo possibile sospendere, senza interessi, per un massimo di 18 mesi, l’intera rata del finanziamento per l’acquisto dell’abitazione principale. Grazie agli stanziamenti, sarà il Fondo che pagherà alla banca i costi e gli interessi maturati a causa del rinvio, con esclusione della componente di spread.
A darne notizia un comunicato stampa del ministero dell’Economia e delle Finanze, mentre il decreto 37/2013 che detta le nuove regole applicative della misura, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 aprile.
Il Fondo, dal 2010, ha già consentito 6mila sospensioni.
L’agevolazione è circoscritta ai mutui non superiori a 250mila euro, in ammortamento almeno da un anno. L’Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) del titolare del contratto, inoltre, non deve superare i 30mila euro.
Il beneficio non prevede l’applicazione di commissioni, spese o garanzie, e non entra in collisione con altri tipi di sospensione, sempreché lo stop, complessivamente, non superi 18 mesi.
Per usufruirne, l’intestatario, o almeno uno dei cointestatari del mutuo, deve essere attualmente disoccupato e, successivamente alla stipula del contratto e nei tre anni antecedenti alla richiesta dell’aiuto al Fondo, deve aver perso il lavoro per i motivi specificati nel Regolamento stesso, oppure morto, invalido o con grave handicap.
Tre le ipotesi di esclusioni:
ritardo nei pagamenti superiore a novanta giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda di accesso all’agevolazione, ovvero per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell’atto di precetto o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull’immobile ipotecato
fruizione di agevolazioni pubbliche
un’assicurazione a copertura del rischio che si verifichino gli eventi di cui sopra, purché tale assicurazione garantisca il rimborso almeno degli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso.
La richiesta potrà essere presentata direttamente, dal 27 aprile, alla banca o all’intermediario finanziario di concessione del mutuo, che a sua volta la inoltrerà alla Consap Spa, la società del Mef che gestisce il Fondo e che, verificati i presupposti, rilascerà il nulla-osta alla sospensione.
I moduli per l’istanza saranno disponibili sul sito del ministero dell’Economia e delle Finanze (www.mef.gov.it) e della Consap (www.consap.it).
r.fo. – nuovofiscooggi.it