Penale

La mancanza del titolo edilizio principale non sana la costruzione del parcheggio – Cassazione Penale, Sentenza 16495/2013

hqdefaultDeve ritenersi non autorizzata la non autorizza la costruzione di un parcheggio in presenza di una semplice presentazione della Dia ed in assenza del titolo edilizio relativo al fabbricato cui è asservito.

Lo sottolinea la Corte di cassazione nella sentenza n. 16495/2013. Precisa la Corte che è infondato l’assunto difensivo principale secondo cui – a seguito della modifica normativa dell’art. 9, comma 5, legge 122/1989, introdotta dall’articolo 10 Dl n. 5/2012 — la nozione di pertinenzialità era estesa, sin dall’inizio del procedimento autorizzativo, a qualunque immobile sussistente nel comune interessato”. Invero, come si evince in modo univoco dall’esame delle citate norme, la predetta disciplina legislativa consente esclusivamente di trasferire in epoca successiva alla realizzazione dell’autorimessa la proprietà del parcheggio con contestuale destinazione del parcheggio trasferito a pertinenza di altra unità immobiliare sita nello stesso Comune; il tutto in deroga alla originaria destinazione del parcheggio ad unità immobiliare già individuata nel titolo edilizio che aveva legittimato la costruzione”. Tuttavia, la norma non consente sin dall’inizio la realizzazione del parcheggio senza preventiva individuazione nel titolo edilizio del fabbricato cui è asservita.

Ne consegue che mancando, all’epoca della presentazione della Dia attinente al cosiddetto primo livello delle autorimesse, la individuazione delle abitazioni servite, detta Dia non costituiva valido titolo per la realizzazione delle autorimesse, essendo necessario il preventivo rilascio del permesso di costruire.

Allegato Pdf:

Cassazione Penale, Sezione Terza, Sentenza n. 16495 del 11/04/2013

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