Per il Tribunale di Catania incostituzionale il divieto di fecondazione eterologa
A distanza di una settimana dall’ordinanza dei giudici milanesi, anche il Tribunale di Catania ha risollevato con ordinanza di rimessione del 13 aprile 2013 la questione di legittimita’ costituzionale del divieto assoluto di fecondazione eterologa, previsto dalla legge n. 40 del 2004, per violazione (degli articoli 2, 3, 31, 32 -comma 1 e 2) della Costituzione Italiana. Lo riferisce l’associazione Hera di Catania, spiegando che il caso riguarda una coppia in cui la donna e’ affetta da menopausa precoce.
“Il Tribunale di Catania – spiega l’avvocato Costantini – come aveva fatto la scorsa settimana il Tribunale di Milano, ha ritenuto ancora una volta che il divieto di fecondazione eterologa si ponga in contrasto con principi costituzionali fondamentali, tra cui il diritto dall’autodeterminazione della coppia, in relazione alla procreazione e al diritto di fondare una famiglia; il principio di eguaglianza tra coppie, discriminate in base al grado di sterilità e infertilità; il diritto alla salute della coppia. Questi sono pilastri ormai stabili e riconosciuti nel nostro ordinamento. E’ venuto il tempo che la Legge 40 sia riscritta. Speriamo che la prossima volta non si debba chiedere ai giudici il riconoscimento di diritti naturali e consolidati”.
“Con questo provvedimento – commenta Francesco Gerardi, presidente dell’associazione Hera – il tribunale di Catania ha ribadito finalmente il diritto della coppia ad avere un bambino mediante le tecniche di procreazione assistita anche eterologa e che questo diritto sia protetto da principi fondamentali. Se la Corte costituzionale accoglie la nostra richiesta non sarà più necessario andare all’estero”.