Money transfer tenuti a comunicare con l’Archivio rapporti finanziari
Istituti di pagamento e agenti italiani o esteri, anche senza succursale sul nostro territorio, sono obbligati agli adempimenti previsti dall’articolo 11 del Dl 201/2011
Gli operatori finanziari Ue, che si avvalgono per i pagamenti di strutture italiane, devono trasmettere all’archivio dei rapporti finanziari i dati relativi all’attività svolta e sono obbligati a rispondere alle richieste di informazioni riguardanti indagini finanziarie. Lo chiarisce una nota delle Entrate dell’11 aprile.
Gli istituti di pagamento e gli agenti italiani, che svolgono attività finanziaria, nonché gli agenti esteri, ovvero istituti di pagamento comunitari, autorizzati a prestare in Italia servizi di pagamento, anche senza avere succursali, in regime di libera prestazione di servizi, sono tenuti, secondo le loro informazioni, a:
- comunicare mensilmente all’Archivio dei rapporti finanziari l’esistenza e la natura di qualsiasi relazione o operazione compiuta al di fuori di un rapporto continuativo, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, con l’indicazione dei dati anagrafici, nonché annualmente le informazioni integrative di cui all’articolo 11 del decreto legge 201 del 6 dicembre 2011
- predisporre la procedura telematica necessaria per rispondere alle richieste di indagini finanziarie inoltrate dall’Amministrazione finanziaria italiana