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La “sceneggiata” di Cittadella e la Sentenza della Cassazione del 20.03.2013, n° 7041

IMG_5482Articolo dell’Avv. Rodolfo Tullio Parrella – Segretario della Sezione di Salerno sul convegno tenutosi il 6 aprile 2013, presso l’Aula Parrilli del Tribunale di Salerno sul tema : ” La P. A. S. – Sindrome di Alienazione Genitoriale “

Torna di attualità, dopo la Sentenza in epigrafe, la distruzione della figura di uno dei due genitori ad opera di quello presso il quale i figli erano stati collocati.

Il convegno, promosso dalla Sezione di Salerno dell’Oss. Naz. Dir. Fam., moderato dalla sua Presidente Avv. Maria Teresa De Scianni, ha visto la partecipazione :
– del Dr. Andrea Vallabio, Psicologo e autore del libro “Niente è come sembra – La famiglia e le sue vittime”;
– del Dr. Prof. Casonato, Docente di psicologia presso l’Università Bicocca di Milano ;
– del Magistrato Dr. Vito Colucci, Consigliere di Corte d’Appello di Salerno.

Dopo il caso del bambino prelevato dalla scuola a Cittadella (Padova) a cui, grazie alle riprese con il telefonino della zia, i media hanno dato ampio risalto, ignorando peraltro che tale modalità di prelievo è la prassi costante prescritta per casi del genere proprio al fine di non dare adito a tali “sceneggiate” da parte del genitore che, nel caso in esame, il Tribunale dei Minori e la Corte di Appello di Venezia:

dopo aver acquisito pareri consulenziali di psicologi e psichiatri,

dopo averle revocato la potestà per evidente carenza di capacità genitoriale atteso che la stessa, appoggiata dalla sua famiglia, per anni, aveva impedito al figlio di avere contatti con il padre condizionandolo psicologicamente ponendo in essere nei suoi confronti un’incessante opera denigratoria e ricattatoria evidenziando che la eventuale scelta del bambino di vedere il padre avrebbe comportato la minaccia della perdita dell’affetto della madre(se vai con papà -che io disprezzo- significa che non mi vuoi bene),

dopo che la stessa, per anni, aveva disatteso i provvedimenti del Tribunale che le prescrivevano di non ostacolare gli incontri e la frequentazione del piccolo con suo padre, ha ritenuto che stesse abusando psicologicamente del figlio presso di lei collocato, ponendo in essere denigrazioni continue nei confronti dell’ex coniuge non collocatario, senza minimamente farsi carico della sofferenza che tale suo comportamento oltraggioso verso il padre infliggeva al suo stesso figlio e, pertanto:

vista la inefficacia di tali già gravi sanzioni ad indurla a cessare tali feroci comportamenti, al fine di proteggere il minore ne disponeva, finalmente e dopo anni, l’allontanamento dalla madre abusante.

L’argomento torna di attualità atteso che la Cassazione, con la Sentenza in epigrafe, ha inviato un segnale ai Giudici di Merito sostanzialmente invitandoli a non fare riferimento, nei loro provvedimenti di allontanamento dal genitore abusante collocatario, alla PAS – atteso che la stessa non trova riscontro unanime nella letteratura medico-scientifica internazionale, ma, più correttamente e credibilmente , nulla cambiando nella sostanza, a comportamenti contrari all’interesse del figlio e che manifestano una evidente incapacità a svolgere il ruolo di genitore.

Il Dr. Vallabio ha trattato il tema della genitorialità negata attraverso comportamenti denigratori e manipolativi del genitore collocatario, (complici avvocati stolti ed insensibili che alimentano il cinico senso di impunità dei loro assistiti per tali comportamenti), che allontanano fisicamente e psicologicamente il minore dall’altro genitore generando, nel bambino, attraverso la rottura dei legami, angoscia e crisi di identità e, nel genitore denigrato e privato del figlio, stati di frustrazione e grave depressione indotti dal terribile senso di impotenza e dalla impunità di cui sovente gode il genitore collocatario abusante:

il Prof. Casonato, ha sottolineato come, nel caso di Cittadella, da una attenta visione delle immagini che hanno invaso i media, registrate dalla zia del piccolo, si evincesse con chiarezza che il bambino, pur opponendo resistenza, non solo non ha mai pianto ma, soprattutto come si rivolgesse alla zia che lo filmava con il telefonino, dicendo : “cosa devo fare?”

Questo specifico passaggio testimonia, ad avviso del Prof. Casonato, totalmente condiviso dall’autore di questo scritto, come il bambino, lungi dal non voler andare con il padre, fosse, al contrario, ostaggio da anni, non solo della madre ma dell’intera famiglia materna alla quale – laddove non avesse opposto apparente ed evidente resistenza- avrebbe poi dovuto rendere conto, al momento in cui vi avesse fatto ritorno, come è poi avvenuto in seguito alla Sentenza della Cassazione, del fatto che avesse scelto -volontariamente- di “rivedere” il padre!

Il Giudice e lo psicoterapeuta non devono prendere troppo sul serio le lamentele dei figli e capire che non deve consentire loro di poter decidere di respingere il genitore alienato, in tal modo liberandolo dalla sua condizione di “ostaggio” del genitore abusante e di vittima della “sindrome di Stoccolma” (il sequestrato che si innamora delle ragioni del suo sequestratore). In questo modo si applica la migliore terapia che consiste nel dare ai figli la possibilità di sperimentare che il genitore alienato non è così disprezzabile o pericoloso, come gli è stato fatto credere.

Il Consigliere Dr. Vito Colucci ha analizzato dal punto di vista giuridico la Sentenza della Cassazione rilevando come la stessa, ineccepibile dal punto di vista formale, lungi dal negare la validità della scelta della Corte di Appello di Venezia, di allontanare il minore della madre abusante, non ne condivideva la pedissequa motivazione de relato alla CTU che riassumeva detti comportamenti abusanti della madre nella definizione di “PAS Sindrome di alienazione genitoriale”. Tale definizione, infatti, non trova riscontro unanime nella letteratura scientifica internazionale e, pertanto, rimetteva alla Corte di Appello di Brescia il giudizio di rinvio perché decidesse con diversa motivazione, che ipotizzava potesse riassumersi in :”comportamenti contrari all’interesse del minore” .

Alla ricerca di soluzioni alternative, efficaci ma meno traumatiche, Il Dr. Colucci riportava una sua esperienza in cui, con provvedimento ex art. 709 ter c.p.c. , riduceva temporaneamente l’assegno di mantenimento fino alla cessazione dei comportamenti manipolatori del genitore collocatario; miracolosamente, in quel caso, il problema svanì ed il bambino poté tornare a godere della compagnia e vicinanza del padre.

Quando si tocca la tasca abbiamo la sanzione più efficace!

Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia – Avvocati di Famiglia – Sezione di Salerno – Il Segretario : Avv. Rodolfo Tullio Parrella via Roma, 11, 84091, Battipaglia (SA)
Tel. 0828/344750 – Fax 0828/341833 – E.mail: rodpar@tin.it

AllegatoSlide convegno PAS Sindrome alienazione genitoriale

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