Rimborso accordato: contestazioni non al giudice dell’esecuzione – Cassazione Civile Sentenza 1647/2013
L’ordinanza non può essere impugnata per cassazione allorché venga censurata la somma da restituire risultante dalla sentenza di cui si chiede l’osservanza
La Corte di cassazione, con la decisione 24 gennaio 2013, n. 1647, ha ritenuto che, se la sentenza da ottemperare contiene l’indicazione della somma da rimborsare, non può essere impugnata, ai sensi dell’articolo 70, comma 8, del Dlgs n. 546/1992, l’ordinanza di chiusura del giudizio per l’ottemperanza che abbia dato atto di un rimborso spese inferiore, risultando necessario presentare ricorso per cassazione o ricorso per revocazione della sentenza da ottemperare.
In ordine all’esecuzione delle sentenze passate in cosa giudicata, il legislatore del Dlgs n. 546/1992 ha dettato un’articolata disciplina del procedimento per l’ottemperanza, il quale prevede, al settimo comma dell’articolo 70, l’emanazione di una sentenza per adottare i provvedimenti – omessi dall’ente impositore – indispensabili per l’esecuzione della sentenza passata in cosa giudicata. Al successivo ottavo comma, il legislatore ha previsto la chiusura del giudizio mediante l’emanazione di un’ordinanza successivamente all’esecuzione dei precedenti provvedimenti emessi dal collegio e “dopo aver preso atto di quelli emanati ed eseguiti dal componente delegato o dal commissario nominato” (ossia il commissario ad acta).
Nel caso di specie, il giudice dell’ottemperanza aveva ritenuto legittimo – in quanto conforme alle pronunce adottate nel processo conclusosi dinanzi alla Commissione tributaria centrale – l’operato del commissario ad acta, il quale, invece, ad avviso della contribuente, “avrebbe violato il giudicato nello stabilire l’importo ad essa spettante a titolo di rimborso in Euro 1.024.650,49, pari al cinquanta per cento della somma versata in sede di registrazione, anziché nella misura del totale della somma medesima”.
La sentenza della Corte di cassazione in commento afferma – e correttamente, a nostro avviso – la legittimità dell’operato della Commissione regionale, nella sua veste di giudice dell’esecuzione, in quanto la sentenza da eseguire contiene l’inequivoco accertamento in fatto che l’importo indicato corrispondeva alla integrale somma versata dalla società e poi chiesta in restituzione, ossia di 1.024.650,49 euro.
Pertanto, nessun dubbio che, se qualche lamentela in ordine all’entità del rimborso avrebbe dovuto essere proposta, questa avrebbe dovuto essere indirizzata alla sentenza del giudice di cognizione che il relativo diritto della contribuente aveva in tale sede riconosciuto, e non innanzi al giudice dell’esecuzione che deve soltanto assegnare il bene della vita richiesto.
Come risulta dalla stessa sentenza in rassegna, il giudice di cognizione, aveva riconosciuto che il difensore della contribuente, all’udienza di trattazione, aveva chiesto di dichiarare l’obbligo dell’Amministrazione di rimborsare l’intera somma di lire 1.984.000.000 e “ha ritenuto <ultroneo> pronunciarsi sul punto, poiché sin dal ricorso di primo grado la società contribuente aveva chiesto il rimborso dell’intera somma di L. 1.984.040.000 e i giudici avevano accolto la domanda”, con pronuncia confermata in secondo grado.
La situazione di fatto oggetto della lite di cui alla pronuncia in commento, pertanto, è stata correttamente sussunta alla disciplina dettata dal legislatore processuale tributario, come interpretata dalla stessa Corte regolatrice del diritto nella sua giurisprudenza, per la quale vale il criterio della prevalenza della sostanza sulla forma ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione (ammesso dal decimo comma dell’articolo 70 soltanto nei confronti della sentenza di cui al precedente settimo comma).
In questi termini, si veda la sentenza del Supremo collegio 21 febbraio 2005, n. 3435, secondo cui perfino l’ordinanza vertente sulla pretesa difformità della liquidazione degli interessi rispetto al dispositivo della sentenza da eseguire, esprime un giudizio di conformità tra il decisum e la sua esecuzione e tale decisione è impugnabile per cassazione.
Vi è da aggiungere che la sentenza della Suprema corte 13 novembre 2006, n. 24196, aveva fissato il principio che il provvedimento col quale la Commissione tributaria, nel giudizio per l’ottemperanza, adotta i provvedimenti indispensabili per l’esecuzione in luogo dell’ufficio che li ha omessi e nomina un commissario ad acta, ha natura di sentenza.
Nella sentenza di legittimità da ultimo citata, si è, quindi, reputata ammissibile l’impugnazione di tale atto (per la sua natura decisoria) processuale per cassazione ai sensi del successivo decimo comma, seppure tale ricorso per cassazione sia previsto soltanto “per inosservanza delle norme sul procedimento”, dizione che la sentenza della Suprema corte 3 marzo 2005, n. 4596, ha reputato, in base all’articolo 111 della Costituzione, non limitante per l’impugnazione per cassazione per ogni altra violazione di legge.
Peraltro è da osservare come nel proprio precedente espresso nella decisione del Supremo collegio 6 luglio 2012, n. 11352, i giudici di legittimità avevano affermato che l’ordinanza emessa ai sensi dell’articolo 70, comma 8, del Dlgs n. 546/1992, è un provvedimento a carattere meramente ordinatorio che si limita a dichiarare chiuso il procedimento, una volta preso atto dell’avvenuta esecuzione dei provvedimenti emessi con la sentenza che pronuncia sull’istanza di ottemperanza, e di quelli eventualmente adottati dal nominato commissario ad acta. Da ciò l’effetto che è stato ritenuto che tale ordinanza non può incidere in alcun modo sulla precedente sentenza emessa ai sensi dell’articolo 70, comma 7, del Dlgs n. 546/1992, che abbia rilevato l’avvenuto rimborso effettuato anteriormente alla proposizione del ricorso per l’ottemperanza.
a cura di Giurisprudenza delle imposte edita da ASSONIME