Cessione d’azienda. Imponibile anche il valore delle vetture – Cassazione Civile Sentenza 6936/2013
L’esclusione dalla registrazione per gli atti di natura dichiarativa e traslativa relativi a veicoli iscritti al Pra non riguarda l’ipotesi della ditta dedita al commercio di quei beni
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 6936 del 20 marzo, ha chiarito che, in caso di acquisto di un ramo di azienda da parte di una concessionaria di automobili, il valore delle vetture presenti iscritte al Pra devono essere computate nel calcolo della base imponibile ai fini dell’imposta di registro.
Il caso scaturisce dall’acquisto di un ramo d’azienda da parte di una concessionaria auto e dalla conseguente richiesta di restituzione di parte dell’imposta di registro versata all’erario, presentata agli uffici finanziari che, ritenendola inammissibile, rifiutarono l’istanza.
Successivamente, i difensori della concessionaria presentarono ricorso in Ctp avverso l’opposizione dell’ufficio.
Il giudizio di merito, in prime cure confermò la decisione di diniego dell’Agenzia delle Entrate, ma, in appello, la sentenza fu completamente ribaltata dalla Commissione tributaria di Trento.
In particolare, i giudici di seconde cure evidenziarono che, in base agli articoli 7 del Dpr 131/1986 (Tur) e 11-bis dell’allegata Tabella, il valore attribuibile ai veicoli iscritti al Pra doveva ritenersi escluso dalla base imponibile dell’imposta di registro e che, pertanto, detta disposizione, calata nel caso concreto, doveva ritenersi applicabile anche nell’ipotesi di trasferimento di veicoli realizzato nell’ambito di cessione di un ramo d’azienda.
Avverso la sentenza fu proposto ricorso dall’Agenzia delle Entrate, sostenendo che la Commissione fosse incorsa nella violazione e falsa applicazione degli articoli 7 e 51 del Dpr 131/1986, e 11-bis della Tabella allegata al decreto, in quanto aveva erroneamente ritenuto di dover escludere dal calcolo della base imponibile dell’imposta di registro i veicoli iscritti al Pra anche nel caso di trasferimento delle autovetture per mezzo della cessione del ramo di azienda. Nello specifico, il Fisco riteneva che il trasferimento del ramo di azienda non avesse come fine ultimo il mero trasferimento dei veicoli, bensì del “complesso di beni funzionalmente destinati ad uno scopo economico unitario, come strumento dell’attività imprenditoriale”.
La Corte di cassazione, con la sentenza 6936 del 20 marzo, ha accolto la tesi dell’Agenzia delle Entrate, in quanto la contribuente aveva versato all’Erario l’imposta di registro calcolata sull’intero corrispettivo da lei pagato all’atto dell’acquisto del ramo d’azienda, ed essendo l’attività svolta di concessionaria di automobili, per la Corte la controversia andrebbe focalizzata solo sulla percentuale di valore dei veicoli acquistati.
Nella sentenza viene fatto espresso richiamo al dettame giuridico del comma 4, articolo 51, del Dpr 131/1986, che prevede “Per gli atti che hanno per oggetto aziende o diritti reali su di esse il valore di cui al comma primo è controllato dall’Ufficio con riferimento al valore complessivo dei beni che compongono l’azienda, compreso l’avviamento ed esclusi i beni indicati nell’art. 7 della parte prima della tariffa e art. 11-bis della tabella, al netto delle passività risultanti dalle scritture contabili obbligatorie o da atti aventi data certa a norma del Codice civile, tranne quelle che l’alienante si sia espressamente impegnato ad estinguere e quelle relative ai beni di cui al citato art. 7 della parte prima della tariffa e art. 11-bis della tabella. L’Ufficio può tenere conto anche degli accertamenti compiuti ai fini di altre imposte e può procedere ad accessi, ispezioni e verifiche secondo le disposizioni relative all’imposta sul valore aggiunto”.
Dunque, la Corte osserva che, ai sensi dell’articolo 7 del Tur, non è obbligatorio richiedere la registrazione per quegli atti di natura dichiarativa e traslativa riguardanti veicoli iscritti al Pra. L’esclusione è riferita al caso di veicoli che costituiscono beni strumentali dell’impresa e non si estende all’ipotesi di azienda dedita al commercio dei veicoli.
In questo caso, in base a un’interpretazione conforme ai principi informatori dell’imposta di registro, non si può pretermettere, nella determinazione della base imponibile dell’imposta, il valore relativo ai veicoli ceduti, che costituiscono l’elemento centrale e qualificante dell’azienda trasferita, senza, dunque, snaturare il presupposto dell’imposta, che assoggetta a tassazione il valore di mercato che viene in rilievo in caso di trasferimento di un’entità economica organizzata, e cioè il prezzo che il venditore ha probabilità di realizzare e l’acquirente di pagare, in condizioni normali di mercato, e che va, ovviamente, riferito all’oggetto effettivo della cessione.
Infine, per quanto concerne la registrazione degli atti presso il pubblico registro automobilistico, questi soggiacciono all’imposta unica provinciale di trascrizione (Ipt), dalla quale sono esenti, ai sensi dell’articolo 36, comma 6, Tur, le cessioni di mezzi di trasporto usati, da chiunque effettuate nei confronti di contribuenti che ne facciano commercio, come potrebbe essere il caso in esame, che però, avendo detto regime di determinazione dell’imposta autonoma regolamentazione, non trova riscontro nel caso di specie.
Valerio Giuliani – nuovofiscooggi.it