Questione di legittimità costituzionale sollevata in altro giudizio civile – Cassazione Civile Sentenza 7580/2013
Il termine per la riassunzione del giudizio, sospeso in ragione della questione di legittimità costituzionale sollevata nell’ambito di un diverso giudizio, decorre dalla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale sulla Gazzetta Ufficiale e non dalla notificazione operata dalla parte interessata alle controparti.
Allegato Pdf:
PROCEDIMENTO CIVILE – QUESTIONE DI LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE SOLLEVATA IN ALTRO GIUDIZIO – SOSPENSIONE – RIASSUNZIONE – TERMINE – DECORRENZA
Sentenza n. 7580 del 26 marzo 2013
(Prima Sezione Civile, Presidente U. Vitrone, Relatore R. Bernabai)