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Convenzione di Washington e reati di contravvenzione – Anche in Cassazione arriva la “scarsa gravità del fatto”

Reati in violazione della Convenzione di Washington e mancanza di deterrente. Non solo in merito alle pene (con la sola eccezione di alcune sanzioni pecuniarie) ma anche per la mancanza di stimoli investigativi adeguati. Per indagare sui traffici illegali di flora e fauna in via di estinzione, ovvero uno dei capitoli più rilevanti a livello mondiale per fatturato annuo, l’Italia mette in campo reati di sola natura contravvenzionale. Vengono di fatto a mancare tecniche di indagine invasive, come le intercettazioni di natura ambientale.

Una recente sentenza della Cassazione ripropone ora quella che forse potrebbe essere intesa  come la scarsa percettibilità che si ha del problema in generale. Un fatto occorso nel 2010 nel chietino e relativo alla detenzione di due animali inseriti nell’elenco di specie definite pericolose. Il tutto in violazione dell’art. 6 della legge 150/92.

Più motivi di impugnazione. Due dell’imputato ed entrambi rigettati dalla Corte, ed uno dal Pubblico Ministero. Il Giudice di primo grado non avrebbe fornito motiviazione in merito all’applicazione delle attenutanti generiche.  Per la terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 10280 del marzo 2013, si è indotti a ritenere che il Giudice di merito “abbia valorizzato la scarsa gravità del fatto“. Dunque il minimo della pena edittale pari a 7.746 euro.

Il reato contesto non è probabilmente tra i più gravi della legge 150/92 e l’imputato non aveva commesso condotte riferibili al traffico di animali, ma rimane il fatto che sia stato punito con il minimo previsto dall’ammenda.

Fonte: Geapress

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