Corte Ue: i redditi congiunti pagano le tasse dove si producono
La questione pregiudiziale nasce da una controversa interpretazione del principio sulla libera circolazione di persone di cui all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione elvetica. Il ricorso, infatti, è stato presentato per il diniego, apposto dall’Amministrazione finanziaria tedesca, alla possibilità di veder riconosciuta una agevolazione fiscale prevista dalla normativa tedesca in caso d’imposizione congiunta dei coniugi.
Il procedimento principale – La parte ricorrente e il suo congiunto, esercitano un attività di lavoro autonomo nel territorio tedesco, nel quale producono l’intero e unico reddito da lavoro. Successivamente, però, i coniugi decidevano di spostare la propria residenza in Svizzera mantenendo lo svolgimento della loro attività lavorativa in Germania. In sede di dichiarazione dei redditi, in applicazione del regime di imposizione congiunta, hanno chiesto di beneficiare del cd. metodo dello “splitting” o del frazionamento sottolineando di non avere alcun reddito imponibile nel territorio elvetico. In un primo momento, l’Amministrazione tributaria, accoglieva la richiesta per la tassazione congiunta ma successivamente riconosceva ai due coniugi solo ed esclusivamente il regime di tassazione separata. Ed ecco che allora veniva presentato ricorso di annullamento nel corso del quale il giudice asseriva come la situazione lavorativa dei coniugi doveva essere ricondotta ai lavoratori transfrontalieri che, come tali, hanno diritto allo stesso trattamento fiscale dei lavoratori autonomi nazionali. In base a tale considerazione, il giudice nazionale riconosceva l’applicabilità del metodo del frazionamento richiamando, altresì, la costante giurisprudenza della Corte europea con riguardo al principio della libertà di stabilimento e libera circolazione delle persone. In considerazione delle argomentazioni e dei principi richiamati, il giudice del rinvio decideva di sospendere il procedimento e attendere la risoluzione della questione pregiudiziale da parte dei giudici europei.
La questione pregiudiziale
La questione sollevata riguarda l’interpretazione di alcune disposizioni, e il rispettivo allegato, dell’accordo tra Unione europea e la Confederazione svizzera in merito alla preclusione di riconoscere l’applicazione di un regime fiscale agevolato (cd. frazionamento) alla tassazione congiunta del reddito di due coniugi che, nel corso del tempo, si sono trasferiti in Svizzera fermo restando l’assoggettamento al sistema impositivo tedesco.
Sulla questione pregiudiziale
Nell’intenzione del legislatore tedesco l’introduzione di un sistema di tassazione quale quello del metodo del frazionamento ha lo scopo, nella fattispecie di tassazione dei coniugi, di attenuare l’effetto di progressività dell’aliquota dell’imposta sui redditi. Nella sostanza tale metodo consiste nel sommare i redditi dei due coniugi per poi riattribuirli agli stessi nella misura del 50% e procedere poi alla tassazione degli stessi. Questo comporta che il reddito più alto venga livellato con quello più basso mitigando così, attraverso un aliquota inferiore, la tassazione complessiva. Un passaggio per giungere alla risoluzione della questione pregiudiziale è quella di chiarire l’ambito di applicazione dell’Accordo SEE, nella fattispecie di cui alla causa principale. Contrariamente a quanto sostenuto dal governo tedesco, infatti, i togati europei hanno sottolineato che lo stesso si applica anche nella situazione rivendicata dai coniugi cittadini tedeschi. Stabilito questo, un altro aspetto importante è definire che un lavoratore autonomo transfrontaliero non è equiparabile a un lavoratore autonomo strictu sensu. Infatti, nello stesso accordo ai lavoratori autonomi trasfrontalieri si applicano disposizioni distinte che, mutatis mutandis, prevedono per i suddetti lavoratori il godimento degli stessi vantaggi fiscali dei lavoratori residenti. Da questo ne deriva come un trattamento diversificato tra contribuenti residenti e non residenti sia giustificabile solo laddove sussista una situazione comparabile. La stessa Corte, al proposito, si è già espressa dicendo come al contribuente non residente, che produce il reddito nello Stato nel quale presta la sua attività lavorativa, si trovi nella stessa situazione del contribuente residente. Ne consegue che l’agevolazione fiscale del cd. metodo frazionato non può essere negato ai coniugi richiedenti.
La decisione
Alla luce delle argomentazioni dei giudici europei, la questione sottoposta all’attenzione della Corte deve essere risolta nel senso di accogliere il ricorso presentato dalle parti. Secondo i togati non può ritenersi compatibile con il diritto dell’Unione la normativa nazionale controversa ai sensi della quale era stata vietata la possibilità di beneficiare, in un regime di tassazione congiunta, di una specifica agevolazione esclusivamente perché i soggetti in questione avevano trasferito la propria residenza in altro Stato ma continuando a produrre reddito nel Paese di origine.
Fonte: procedimento C-425/11
Andrea De Angelis – nuovodiscooggi.it