Il lavoro straordinario non autorizzato – Cassazione Lavoro, Sentenza 3194/2009
I problemi pratici dettati dalle prestazioni di lavoro straordinario non richiesto dal lavoratore al prestatore, la recente giurisprudenza ha ritenuto di onerare il lavoratore della relativa prova in ordine alla quantità ed alla qualità del lavoro prestato.
Contestazioni si pongono tutte le volte in cui il datore non abbia mai richiesto della prestazione il lavoratore, ma questa sia prospettata, a parte prestatoris, come realizzata in favore dell’impresa.
Ebbene, in difetto di prova di prestazione di lavoro straordinario in misura maggiore a quello indicato in busta – paga, da assolversi rigorosamente dal lavoratore, vale quanto risulta da quest’ultima, come ha sostenuto, sul punto, Cass., sez. lav., 29 febbraio 2009, n. 3194, con massima del seguente tenore:
«E’ onere del lavoratore che pretenda un compenso per lavoro straordinario provare la relativa prestazione e, quando egli ammetta bensì di esserne stato remunerato ma assuma l’insufficienza della remunerazione, anche di provare la quantità del lavoro effettivamente svolto, senza che eventuali ma non decisive ammissioni del datore di lavoro possano portare ad un’inversione dell’onere della prova».
Conff., in tema, idd., 21 gennaio 1993, n. 739, nonché 1 settembre 1995, n. 9231.
Il rigore probatorio in subiecta materia, impone l’assolvimento del relativo onere in capo al dipendente, e non già un’inammissibile inversione a suo favore, ed a carico del datore.
Concludendo, l’orientamento in esame ha tenuto fermo l’onere del lavoratore che pretenda un compenso per lavoro straordinario, della prova della relativa prestazione su cui fondi il diritto.
Con l’importante precisazione che, ammessa da lui la circostanza della remunerazione, ma, al contempo, dolendosi questi dell’insufficienza della remunerazione, gli correrà, aggiuntivamente, l’obbligo di provare la quantità di lavoro effettivamente svolto, e ciò senza che giammai eventuali ammissioni del datore di lavoro possano portare ad esentarlo dall’onere ex art. 2697 c.c.
Né sarebbe giuridicamente congruo, conclude la sezione lavoro, rimettere al giudice la stima equitativa (ex art. 1226 c.c.) del corrispettivo del lavoro straordinario in oggetto, operazione ermeneutica giustificata solo quando sia provata nell’an – e non meramente probabile –, la prestazione di lavoro straordinario in contestazione.
Giorgio Vanacore
Avvocato in Napoli
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