Assegnazione posti aggiuntivi di medici alle scuole di specializzazione – Consiglio di Stato Sentenza 00621/2013
sul ricorso numero di registro generale 1110 del 2009, proposto da:
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Gen.Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; Ministero della Difesa, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Università degli Studi di Bologna;
contro
XX, rappresentato e difeso dagli avv. Ezio Zuppardi, Elio Cuoco, con domicilio eletto presso Studio Abbamonte Titomanlio in Roma, via Terenzio N. 7;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE III BIS n. 10010/2008, resa tra le parti, concernente assegnazione posti aggiuntivi di medici alle scuole di specializzazione
Consiglio di Stato, Sezione Sesta, Sentenza n.00621/2013 del 01.02.2013
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di XX;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2013 il Cons. Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per le parti gli avvocati l’avvocato dello Stato Camassa e l’avvocato Orazio Abbamonte per delega dell’avvocato Cuoco;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Le Amministrazioni statali di cui in epigrafe impugnano la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio 11 novembre 2008 n. 10010 che ha accolto il ricorso del dott. Felice Ruberto, medico militare in servizio quale ufficiale medico presso il Comando dell’aeroporto di Vicenza, avverso gli atti (meglio indicati nell’epigrafe della impugnata sentenza) con i quali le odierne amministrazioni appellanti non hanno riservato al personale militare alcun posto, per l’anno accademico 1999/2000, nell’ambito della scuola di specializzazione in medicina del lavoro presso la facoltà di Medicina e chirurgia di Bologna, ove il ricorrente di primo grado intendeva iscriversi avendo conseguito l’idoneità al corso.
Le appellanti Amministrazioni deducono la legittimità degli atti oggetto dell’impugnazione di primo grado, evidenziando il carattere prettamente discrezionale della richiesta di assegnazione, da parte del Ministero della difesa, dei posti da conferire al proprio personale medico; nessuna censura pertanto poteva essere mossa alla determinazione, assunta sulla base di insindacabili valutazioni organizzative, di non assegnare alcun posto, fra quelli di propria pertinenza ( pari al 5% dell’intero), presso l’ateneo bolognese.
Censurano inoltre le appellanti l’erronea interpretazione data dal giudice di primo grado alla normativa regolante l’accesso del personale medico militare ai posti assegnati presso ciascuna scuola di specializzazione, rilevando che detti posti, una volta determinati a livello nazionale, non vengono conferiti automaticamente alle scuole esistenti presso le università, ma soltanto in relazione alle indicazioni che il Ministero della difesa compie sulla scorta di proprie insindacabili valutazioni organizzative.
Si è costituito l’appellato per resistere al ricorso e chiederne la reiezione, rilevando l’arbitraria ed immotivata riduzione, a mezzo dei provvedimenti in primo grado impugnati, dei posti da assegnare ai medici dell’amministrazione della difesa, in difetto peraltro di un potere in tal senso in capo alla Amministrazione della difesa, in quanto non contemplato né nell’art. 2 del d.lgs 8 agosto 1991, n. 257, né nel successivo d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368.recanti, rispettivamente, l’attuazione delle direttive comunitarie 82/76/CEE e 93/16/CE in materia di formazione dei medici specialisti.
All’udienza del 15 gennaio 2013 la causa è stata trattenuta per la sentenza.
2. – L’appello è fondato e va accolto.
Con la sentenza n. 10010 dell’11 novembre 2008, il Tribunale amministrativo per il Lazio ha accolto il ricorso del dottor Ruberto sul rilievo, ritenuto assorbente, che l’impugnato decreto del M.I.U.R. dell’11 luglio 2000 (Assegnazione dei posti aggiuntivi e soprannumerari per l’ammissione di medici alle scuole di specializzazione per l’A.A. 1999/2000), nel ripartire i posti di medicina del lavoro, ne aveva assegnati solamente due – uno all’Università degli Studi di Bari ed uno all’Università Cattolica di Roma – con ciò contraddicendo quanto disposto con il precedente d.m. 1° febbraio 2000 (Assegnazione alle Università di borse di studio per medici per l’a.a. 1999/2000) tramite il quale, alla Tabella B, si era stabilito di riservare ai medici militari nove posti per la specialità di medicina del lavoro.
3. -Avverso detta sentenza, le Amministrazioni soccombenti in primo grado hanno proposto appello rilevando che: a) non vi era alcuna contraddizione tra il d.m. 11 luglio 2000 ed il precedente d.m. 1° febbraio 2000, poiché il primo individuava il tetto massimo dei posti attribuibili al Ministero della Difesa ed il secondo individuava concretamente in quali sedi universitarie vi erano medici idonei nella richiamata specializzazione e quali di queste sedi “coincidevano con le necessità organizzative del ministero della difesa”; b) le note del Ministero della difesa del 10 febbraio e del 5 maggio 2000 erano congruamente motivate poiché offrivano un quadro completo delle esigenze dell’Amministrazione militare; c) il provvedimento del M.U.R.S.T. impugnato era conforme all’art. 35, comma 3, del d. lgs. n. 368 del 1999 che impone la “ripartizione tra le singole scuole dei posti riservati” ai medici militari; d) era errato il riferimento “ad una non meglio precisata convenzione” con l’Università La Sapienza, atteso che la medesima non faceva comunque venir meno il potere discrezionale del Ministero della difesa di individuare il numero dei posti ritenuto necessario al soddisfacimento delle sue esigenze di medici specializzati.
L’appellato ha insistito nella tesi della contraddittorietà tra il decreto del M.U.R.S.T. del 1° febbraio 2000, con il quale veniva indicato il fabbisogno nazionale programmato per la tipologia di medicina legale, riservando ai medici militari 6 posti nelle relative scuole di specializzazione, ed il successivo decreto del medesimo dicastero del 11 luglio 2000 che aveva ridotto a due il numero dei posti riservati ai medici militari. L’appellato ha anche richiamato i principi enunciati da questa Sezione con la sentenza n. 5587 del 2006.
4.- Nel merito dell’appello proposto dall’Amministrazione della difesa, il Collegio osserva che dalla dizione letterale dei provvedimenti impugnati, confermata dalla relazione del 13 maggio 2008 in atti, predisposta dal dirigente della Direzione generale per l’Università, non emerge alcuna contraddizione, atteso che nel decreto ministeriale del 1° febbraio 2000 veniva indicato il fabbisogno nazionale programmato per la specializzazione di medicina del lavoro secondo le esigenze del Ministero della salute, prevedendo per tale specializzazione 179 posti di cui 9 (pari al 5 per cento previsto dalla normativa in vigore) in favore dei medici militari, mentre nel decreto ministeriale dell’11 luglio 2000 veniva, in concreto, stabilito il numero di medici da ammettere alle scuole di specializzazione e le relative sedi dove svolgere i predetti corsi, che per quanto riguardava il Ministero della difesa, a seguito delle richieste pervenute, venivano individuati nel numero di 2, cui consentire la frequentazione dei corsi presso le indicate università.
In riforma della sentenza impugnata, la corrispondente censura di primo grado va respinta.
Non appare sussistere il dedotto difetto di motivazione delle note del 10 febbraio e del 30 maggio 2000 (quest’ultima confermativa della precedente), con cui il Ministero della difesa ha comunicato le sue determinazioni in relazione alle sedi universitarie dove avrebbero potuto essere iscritti gli ufficiali medici giudicati idonei dopo il superamento delle prove del concorso d’ammissione.
Infatti, il contenuto di tali atti inerisce all’esercizio del potere d’organizzazione, caratterizzato da ampia discrezionalità, che dunque non necessitava di ulteriori motivazioni aggiuntive a quelle consistenti, come è avvenuto con i provvedimenti impugnati, in un’ampia e completa ricognizione delle esigenze dell’Amministrazione, esposte in assenza di elementi d’illogicità o d’irragionevolezza che avrebbero potuto giustificarne la sindacabilità da parte del giudice amministrativo.
5.- A giudizio del Collegio i provvedimenti impugnati in primo grado neppure risultano in contrasto con l’art. 35, comma 3, ultimo periodo, d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE).
Il medesimo art. 35, comma 3, infatti, stabilisce soltanto – non differenziandosi peraltro dal previgente art. 2, comma 3, d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 (Attuazione della direttiva n. 82/76/CEE del Consiglio del 26 gennaio 1982, recante modifica di precedenti direttive in tema di formazione dei medici specialisti, a norma dell’art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Legge comunitaria 1990))- che nell’ambito dei posti risultanti dalla programmazione del fabbisogno di medici specialistici spetta al settore della sanità militare una riserva di posti complessivamente non superiore al 5 per cento e che la ripartizione di detti posti deve avvenire tramite un decreto del Ministro della salute sentito, per gli aspetti relativi alla sanità militare, il Ministero della difesa.
Il predetto art. 35, comma 3, in altri termini, individua un tetto massimo di posti da riservare al settore sanitario militare entro il quale il Ministero della salute, d’intesa con il Ministero della difesa, deve stabilire per ciascuna specialità la concreta individuazione delle posizioni da attribuire, in relazione alle esigenze della sanità militare che possono, in relazione alla discrezionalità che caratterizza la materia de qua, dar luogo ad un’assegnazione di un numero di posti inferiore a quello programmato.
In relazione al contenuto dell’art. 35 del d.lgs. n. 368 del 1999, entrato in vigore il 7 novembre 1999, risulta poi senza fondamento la censura dell’appellato di “indebita intromissione del Ministero della difesa nel procedimento” di determinazione dei posti da attribuire alla sanità militare, essendo ciò espressamente previsto dalla norma.
Inoltre, risulta non puntuale il riferimento operato dall’appellato alla sentenza n.5587 del 2006 di questa Sezione, atteso che la medesima era volta a giudicare l’impugnazione di atti emanati, contrariamente alla fattispecie in esame, prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 368 del 1999.
6.- In definitiva, l’appello va accolto e, in riforma della impugnata sentenza, va respinto il ricorso di primo grado dell’odierno appellato.
Giusti motivi per la integrale compensazione tra le parti delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello ( RG n. 1110/09), come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della impugnata sentenza, respinge il ricorso di primo grado.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2013 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Severini, Presidente
Aldo Scola, Consigliere
Maurizio Meschino, Consigliere
Gabriella De Michele, Consigliere
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/02/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)