Le influenze della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo e della giurisprudenza di Strasburgo sul diritto interno – di Mariabice Schiavi
Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione – decisione 25 ottobre 2012 n°41694 – hanno rimesso al giudizio della Consulta la questione di legittimità costituzionale dell’art.315 c. p .p in relazione all’art.646 comma 1 c. p. p nella parte in cui non prevedono che, su istanza degli interessati, il procedimento per la riparazione dell’ingiusta detenzione si svolga in udienza pubblica e non mediante rito camerale come risulta dal quadro normativo vigente.
Il Supremo Collegio, aderendo integralmente agli orientamenti del giudice sovranazionale, ritiene ravvisabile un contrasto normativo -non superabile attraverso la tecnica dell’interpretazione convenzionalmente orientata scolpita dalle sentenze 348/2007 e 349/2007 del giudice delle leggi – fra la disciplina dettata nell’ordinamento interno in merito alle modalità di celebrazione del processo per riparazione di ingiusta detenzione e la giurisprudenza della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo.
La Corte europea con la sentenza Lorenzetti c. Italia (10 .04.2012 ) ha stabilito infatti che la trattazione del procedimento, anche nel caso in cui esso abbia natura di procedimento di riparazione per ingiusta detenzione, debba svolgersi con le forme dell’udienza pubblica e non del rito camerale, fatte salve deroghe fondate e giustificate da circostanze oggettive proprie del medesimo.
La Corte ha infatti ritenuto che, in attuazione dell’art.6 della Convenzione, la pubblicità dell’udienza sia un principio la cui osservanza salvaguarda la trasparenza e l’equità quali regole cui è indispensabile uniformarsi: la pubblicità dell’udienza rappresenta infatti- dice il Collegio- un valore teso a fornire una garanzia per i singoli da una giustizia che sfugge al controllo del pubblico.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione richiamano i criteri interpretativi dettati da Strasburgo, insistendo sul fatto che la giurisprudenza del giudice sovranazionale in modo uniforme ribadisce proprio il principio di pubblicità delle udienze: esso contribuisce a attuare l’art.6 della CEDU e, dunque, a realizzare un processo equo, la cui garanzia fa parte dei principi fondamentali di ogni società democratica.
L’organo di nomofilachia prosegue, nella illustrazione delle motivazioni poste a fondamento dei dubbi di costituzionalità, richiamando la giurisprudenza della Corte Costituzionale in relazione al problema della compatibilità della L1423/1956, in tema di modalità di applicazione di misure di prevenzione, con i principi della Convenzione e, in specie , con l’art.6 CEDU.
Il giudice costituzionale nella pronuncia 93/2010 adito per far dichiarare l’incostituzionalità dell’art.4 L 1423/1956 e dell’art.2ter L 575/1965 nella parte in cui non consentivano che, su istanza degli interessati, il procedimento per la applicazione di misura di prevenzione si svolgesse mediante udienza pubblica, accoglie le censure prospettate sottolineando che la assenza di uno specifico richiamo in Costituzione al principio di pubblicità delle udienze non scalfisce il valore di tale principio consacrato in molti documenti internazionali e confermato dalla previsione dettata dall’art. 47 paragrafo 2 della Carta di Nizza. La specifica peculiarità del procedimento di prevenzione lo differenzia- prosegue il Collegio- dalle altre procedure camerali. In specie , infatti, il procedimento al cui esito viene disposta la applicazione di una misura di prevenzione è un procedimento diretto a incidere in modo definitivo e sostanziale su beni costituzionalmente tutelati dell’individuo, quali la libertà personale e il patrimonio, il che conferisce specifico risalto alle esigenze alla cui soddisfazione il principio di pubblicità delle udienze è preordinato.
La pubblicità del giudizio, specie del giudizio penale, costituisce infatti un principio connaturato a un ordinamento democratico fondato sulla sovranità popolare cui deve conformarsi l’amministrazione della giustizia.
Nella pronuncia 80/2011 la Corte Costituzionale torna a esaminare la portata del principio di pubblicità delle udienze e sottolinea come tale esigenza sia derogabile laddove il giudizio sia un giudizio di legittimità e non di merito. Il giudizio di legittimità fuoriesce dalla platea dei momenti di esercizio della giurisdizione in cui è necessaria la garanzia della pubblicità dell’udienza, posto che questa esigenza si apprezza quando il giudice sia chiamato ad assumere prove, ad accertare o ricostruire fatti e si attenua invece quando è chiamato a risolvere questioni interpretative: sfuggono al giudizio di legittimità infatti gli aspetti per rapporto ai quali la pubblicità si valuta misura necessaria.
Le Sezioni Unite pertanto – rebus sic stantibus – sollevano questione di costituzionalità dinanzi la Corte per ottenere un suo intervento in materia al fine di colmare quello status che Strasburgo definisce di carenza strutturale del quadro normativo domestico.
La soluzione che la Corte proporrà all’organo di nomofilachia offrirà – nel momento in cui verrà resa – interessanti spunti di riflessione.
In attesa degli esiti del giudizio è però opportuno formulare qualche osservazione.
In primo luogo non è irragionevole sostenere che la Corte Costituzionale ha già dettato in tema di procedimenti il cui esito incide su diritti fondamentali proprie linee guida: la pubblicità è un principio che disciplina l’esercizio della funzione giurisdizionale perché è un criterio la cui osservanza e attuazione non solo viene presidiata attraverso i suggerimenti dell’ordinamento sovranazionale, ma prima ancora e soprattutto tale principio è insito nella tavola dei valori tracciati dalla Carta Costituzionale. Pertanto forse sarebbe stato ardito, ma non del tutto censurabile se le Sezioni Unite stesse, avvalendosi delle pronunce già formalizzate dalla Corte Costituzionale proprio in tema di pubblicità nel rito camerale, avessero proposto una interpretazione convenzionalmente e dunque costituzionalmente orientata del quadro normativo attuale, estendendo anche al particolare procedimento camerale in esame le stesse garanzie accordate a quello finalizzato all’applicazione di misure di prevenzione al fine di garantire un precetto costituzionale, il precetto dell’uguaglianza di cui all’art.3 sub specie di ragionevolezza: le situazioni all’ esame infatti sono omologhe in ragione del fatto che l’esito di entrambi i procedimenti va ad incidere proprio su libertà fondamentali e dunque, deve celebrarsi con le medesime garanzie. Il Supremo Collegio ha ritenuto invece che non vi fosse alcuno spazio per l’attività interpretativa e che spettasse alla Consulta pronunciarsi in relazione a un così delicato profilo.
Resta infine non trascurabile sottolineare che l’esigenza di attuare i principi della Convenzione e uniformare ad essi la legislazione degli stati che vi aderiscono ha indubitabilmente condotto a mettere in discussione o comunque a ridimensionare la portata applicativa e la tenuta e irretrattabilità di principi connotativi della legislazione degli stati membri.
L’esempio più evidente della incidenza della Convenzione nella legislazione degli stati aderenti alla medesima si ravvisa proprio per rapporto a un precetto fondamentale del nostro ordinamento, la cui forza di resistenza sarebbe dovuta essere superiore anche a quella del diritto comunitario in base alla nota teoria dei controlimiti elaborata dalla giurisprudenza della stessa Corte Costituzionale: il principio di intangibilità del giudicato.
Nel noto caso Dorigo la stessa Corte Costituzionale (sentenza 113/2011) afferma esplicitamente che, pur nell’indubbia rilevanza dei valori della certezza e della stabilità della cosa giudicata, non può ritenersi contraria a Costituzione la perdita di efficacia della statuizione giurisdizionale se assunta in violazione della Convenzione e dunque dei diritti fondamentali della persona che essa ha ad obiettivo di attuare.
La messa in discussione del principio di intangibilità del giudicato per uniformarsi alla Convenzione torna a porsi alla attenzione della Corte Costituzionale nella pronuncia 230/2012: il giudice dell’esecuzione infatti dovrebbe – secondo il giudice a quo – disporre la revoca della sentenza definitiva sulla base di un intervenuto mutamento dell’orientamento giurisprudenziale che non considera più come fatto di reato la fattispecie penale sulla base della quale era stata emessa la condanna. Questo orientamento si fonderebbe sull’esigenza di uniformarsi alla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo che nella sentenza del 17 settembre 2009 Scoppola c. Italia avrebbe stabilito che il principio dettato dall’art.7 della CEDU statuisce il divieto di applicazione retroattiva della norma penale più sfavorevole al reo e, implicitamente dispone l’obbligo di fare applicazione retroattiva della lex mitior.
Tale prospettazione riproposta alla Corte Costituzionale dal Tribunale di Torino è stata già sconfessata dal giudice delle leggi con ampie motivazioni.
La sentenza 236/2011 sostiene già che, pur avendo la giurisprudenza europea iscritto fra le garanzie sancite dall’articolo 7 il principio di retroazione della lex mitior, tale principio non ha la forza non derogabile del principio di irretroattività della legge più sfavorevole al reo: esso è derogabile se le deroghe alla sua operatività sono sorrette da ragioni giustificatrici. La medesima posizione è assunta dalla Corte con la pronuncia 230/2012: è da escludere dice il Collegio che possa ravvisarsi l’esigenza “convenzionale” di rimuovere in nome del principio di retroazione della lex mitior le decisioni giudiziali definitive non sintoniche con l’intervenuto mutamento giurisprudenziale in bonam partem; la Corte di Strasburgo peraltro non ha mai sinora riferito il principio di retroazione della lex mitior ai mutamenti di giurisprudenza. Al fine infatti di porre nel nulla ciò che di per sé dovrebbe essere intangibile, il giudicato, il legislatore esige una vicenda modificativa che determini la caduta della rilevanza penale di una determinata condotta con connotati di generale vincolatività e intrinseca stabilità, connotati che la vicenda in esame non presenta.
La Corte dunque in rapporto al caso di specie precisa , puntualizza, ma non esclude del tutto che, a date condizioni, possa mettersi in discussione la forza e il valore del giudicato se ciò costituisce il mezzo per garantire l’osservanza e l’attuazione dei principi della Convenzione.
La Corte di Cassazione infine nell’ordinanza 10 settembre 2012 n°34472 afferma che il valore della certezza del giudicato debba ritenersi recessivo e possa essere sacrificato rispetto a pregnanti ed evidenti compromissioni in atto di diritti fondamentali della persona la cui protezione va assicurata anche a costo di mettere in crisi il dogma del giudicato.
Attendiamo dunque i futuri sviluppi e i pronunciamenti della Corte Costituzionale che costituisce attualmente l’ultimo presidio alla resa incondizionata del nostro ordinamento al sistema delle garanzie sovranazionali e alla pluralità dei centri di produzione delle fonti normative che, determina un inarrestabile ed inevitabile tramonto dell’idea di sovranità statale , sacrificata e superata dalla ben più attuale prospettiva di creare una tutela multilivello dei diritti fondamentali, unico strumento per assicurare ad essi unanime riconoscimento e una protezione efficace, concreta e non illusoria .
Mariabice Schiavi, dottore di ricerca in Diritto Costituzionale, Università di Milano