Amministrativa

Sanzione per lavori di cava non autorizzati – Consiglio di Stato Sentenza 00117/2013

sul ricorso r.g.n. 8892/2008, proposto dal Comune di Magione, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Fulco Ruffo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Francesco Cacioppoli, in Roma, viale Bruno Buozzi, 51;
contro
Tinarelli s.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, n.c.;
nei confronti di
la Provincia di Perugia, in persona del presidente in carica, rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimo Minciaroni ed Umberto Segarelli, con domicilio eletto presso lo studio del secondo, in Roma, via G.B. Morgagni, 2/A;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. Umbria, Perugia, n. 861/2007, resa tra le parti e concernente una sanzione per lavori di cava non autorizzati.

Consiglio di Stato, Sezione Sesta. Sentenza n.00117/2013 del 11.01.2013

Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati, con tutti gli atti e documenti di causa.
Viste le memorie con cui il comune appellante e la provincia appellata hanno convenuto circa la richiesta di declaratoria d’improcedibilità per sopravvenuto difetto d’interesse al ricorso in capo all’appellante.
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), 38 ed 85, comma 9, cod. proc. amm..
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2012, il Consigliere di Stato Aldo SCOLA ed uditi, per le parti, gli avvocati Ruffo e Segarelli.
Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.

FATTO
A) La Tinarelli s.p.a. ricorreva contro il Comune di Magione e la Provincia di Perugia, impugnando l’ordinanza comunale 10 gennaio 2007 n. 3, con cui il responsabile dell’area urbanistica e dell’assetto territoriale le aveva ordinato, quale titolare di una cava, di ripristinare la regimazione delle acque, irrogandole sanzioni pecuniarie (ex art. 17, legge reg. Umbria n. 2/2000 e legge reg. Umbria n. 15/1983) per complessivi euro 80.000,00, nonché ogni altro atto connesso (tra cui la nota provinciale 14 settembre 2006, prot. n. 13/276649 ed allegato verbale di accertamento), per aver effettuato lavori difformi da quelli di cui al progetto approvato ed assentito.
Venivano dedotte censure procedurali e sostanziali (per insussistenti violazioni del progetto citato).
B) Il comune e la provincia intimati si costituivano in giudizio e resistevano al ricorso, eccependo pregiudizialmente il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (richiamando Cass. civ., sez. un., sent. nn. 18040, 18041 e 18042/2008, nonché ord. n. 15222/2006, come pure Corte cost., sent. n. 281/2004): eccezione poi disattesa dal Tribunale amministrativo territoriale (cfr. Cass. civ., sez. un., sent. n. 7374/2004), per la ritenuta appartenenza della materia alla giurisdizione amministrativa generale di legittimità (per diritti o interessi e nonostante il parziale ridimensionamento dell’art. 34, d.lgs. n. 80/1998, ad opera della sent. Corte cost. n. 204/2004, escludendone i c.d. comportamenti), che nel merito accoglieva il ricorso a spese compensate, annullando gli atti impugnati (con sent. n. 861/2007) per le omesse garanzie partecipative e la correlativa mancanza di contraddittorio con la parte privata, esclusa l’applicabilità dell’art. 21-octies, legge n. 241/1990, come introdottovi dalla legge n. 15/2005.
Seguiva l’appello del Comune di Magione, condiviso dalla Provincia di Perugia, costituitasi in giudizio (al contrario dall’appellata impresa Tinarelli) ed all’esito della pubblica udienza di discussione la vertenza passava in decisione dopo una concorde richiesta di declaratoria d’improcedibilità prospettata dai difensori del comune e della provincia.
DIRITTO
I) Con l’appello in esame, il Comune di Magione ribadiva l’eccezione pregiudiziale di carente giurisdizione amministrativa, ponendo in luce come l’impresa Tinarelli avesse ammesso le proprie responsabilità, chiedendo approvarsi una variante progettuale in varie proposte documentate, con pieno rispetto delle sue esigenze partecipative, mentre la sanzione inflitta, e commisurata al minimo comminato dalla legge n. 689/1981 (c.d. depenalizzazione), sarebbe stata correttamente quantificata nel doppio del minimo edittale, mentre la mancata contestazione della commessa infrazione nel termine perentorio di 90 giorni decorrenti dall’accertamento, non coincidente con il momento della consumazione della violazione né con quello della percezione di quanto avvenuto, avrebbe dovuto considerarsi comunque tempestiva alla luce del tempo necessario per valutare tutti i dati (ivi compresa la documentazione collaborativamente trasmessa dalla società attuale appellata non costituita) e ricostruire attendibilmente la fattispecie (cfr. Cass. civ., sez. II, sent. n. 9311/2007).
II) Si costituiva in giudizio la Provincia di Perugia, che depositava una memoria illustrativa ponendo in rilievo come i terreni e la cava in questione fossero rientrati nella piena disponibilità della Tinarelli Edilizia s.p.a., per essere poi acquistati ad asta pubblica dal Consorzio Valle del Piano di Mugnano.
Nel corso del giudizio, le parti hanno depositato il verbale redatto il 3 novembre 2009, con cui il Consorzio, subentrato in ogni rapporto attivo e passivo riconducibile alla coltivazione della cava, ha riconosciuto la validità dell’originario provvedimento sanzionatorio, ed ha altresì disposto – con l’accordo delle parti – la rateizzazione dell’importo dovuto in tre rate, con conseguente rinuncia al contenzioso pendente.
Osserva il Collegio che – a seguito del deposito del verbale del 3 novembre 2009 – va dicharata l’improcedibilità del ricorso di primo grado n. 94 del 2007 per sopravvenuta carenza d’interesse, con conseguente annullamento senza rinvio della impugnata sentenza del T.a.r. Umbria.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti gli oneri processuali del doppio grado di giudizio tra le parti costituitevi.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione VI, pronunciando sull’appello (r.g.n. 8892/2008), dichiara improcedibile il ricorso di primo grado n. 94 del 2007 annulla l’impugnata sentenza e compensa integralmente gli oneri processuali del doppio grado fra le parti costituite in giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2012, con l’intervento dei giudici:
Luigi Maruotti, Presidente
Aldo Scola, Consigliere, Estensore
Maurizio Meschino, Consigliere
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere
Roberta Vigotti, Consigliere

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/01/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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