Inquadramento – Consiglio di Stato Sentenza 00111/2013
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 540 del 2000, proposto da:
XX, rappresentato e difeso dall’avv. Salvatore Tangari, con domicilio eletto presso Salvatore Tangari in Roma, via Dardanelli, n.13;
contro
REGIONE CALABRIA – CO.RE.CO. CALABRIA, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CALABRIA – CATANZARO n. 1094 dell’11 ottobre 1999, resa tra le parti, concernente inquadramento;
Consiglio di Stato, Sezione Quinta, Sentenza n.00111/2013 del 11.01.2013
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Calabria – CO.RE.CO Calabria;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2012 il Cons. Carlo Saltelli e uditi per le parti l’avvocato S. Tangari e l’avvocato dello Stato Paolo Marchini;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
1. Con delibera n. 2907 del 6 maggio 1991 (avente ad oggetto: “L.R. n. 9/75 – Inquadramento nel ruolo regionale del sig. nella fascia funzionale di Agente Tecnico, a decorrere dal 31/12/1972 – Annullamento delib. N. 206 dell’11/12/1985, integrata con delib. n. 309 del 10.2.1986”) la Giunta regionale della Calabria, accogliendo l’istanza in data 19 gennaio 1987 del sig. Umberto Pontieri, dipendente regionale con la qualifica di commesso, previo revoca delle precedenti deliberazioni n. 206 dell’11 febbraio 1985 e n. 309 del 10 febbraio 1986, inquadrava il predetto nel ruolo regionale con effetto da 31 dicembre 1972, con la qualifica funzionale di agente tecnico e con trattamento economico corrispondente al 5° livello retributivo, par. 175, di cui agli allegati B e C della L.R. 28 marzo 1975, n. 9, in applicazione del relativo articolo 72.
La Commissione di controllo presso il Commissariato di Governo con atto prot. n. 881, reg. n. 6746, del 4 giugno 1991, annullava detta deliberazione, ritenendola illegittima sotto molteplici profili in relazione all’applicazione dell’art. 72 della legge regionale 28 marzo 1975, n. 9.
2. Il Tribunale amministrativo regionale della Calabria, con la sentenza n. 1094 dell’11 ottobre 1999 respingeva il ricorso proposto dall’interessato avverso il predetto atto tutorio, rilevando che la delibera controllata, con cui erano stati annullati i precedenti atti concernenti lo status giuridico ed economico del ricorrente, non solo non era sostenuta da alcun apprezzamento circa l’attualità dell’interesse pubblico, per quanto era addirittura finalizzata al perseguimento dell’interesse meramente privato del dipendente ad un miglior inquadramento, peraltro in virtù di un atto meramente ricognitivo di mansioni superiori svolte, non utile ai sensi e per gli effetti dell’art. 72 della legge regionale 28 marzo 1975, n. 9.
3. Con rituale e tempestivo atto di appello il sig. Umberto Pontieri chiedeva la riforma della predetta sentenza alla stregua di un unico articolato motivo di gravame, rubricato “Violazione e falsa applicazione della legge regionale n. 9 del 28 marzo 1975 – art. 72. Contraddittorietà – Difetto di motivazione – Eccesso di potere per travisamento dei fatti”, sostenendo innanzitutto che i primi giudici avevano erroneamente avallato l’interpretazione proposta dall’organo tutorio dell’art. 72 della legge regionale 28 marzo 1975, n. 9, secondo cui, ai fini del loro riconoscimento, le mansioni superiori dovevano essere previamente affidate con atto formale, senza tener conto che la stessa disposizione faceva riferimento anche alla diversa ipotesi che esse risultassero da “atti amministrativi aventi valore di fede pubbliche”; l’avverbio “previamente”, secondo la tesi dell’appellante, si riferiva solo alla prima ipotesi e non anche alla seconda e pertanto legittimamente l’amministrazione regionale aveva rivisto il precedente inquadramento sulla base del certificato in data 25 giugno 1982 del Capo dell’Ufficio provinciale lavori forestali (della cui autenticità e genuinità non vi era motivo di dubitarsi), attestante l’indiscusso effettivo svolgimento delle mansioni di capo – squadra (non coerenti rispetto alla qualifica di commesso attribuitagli; inoltre, diversamente da quanto rilevato dai primi giudici, la delibera regionale in questione non perseguiva affatto l’interesse privato del dipendente ad un migliore inquadramento, costituendo piuttosto puntuale attuazione dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 della Costituzione, garantendo la parità di trattamento a tutti i propri dipendenti.
La Regione Calabria – CO.RE.CO. Calabria si è costituita in giudizio, depositando fascicolo con documenti, senza tuttavia svolgere alcuna attività difensiva.
Con ordinanza collegiale n. 1611 del 21 marzo 2012 è stato revocato il decreto presidenziale n. 3000 del 7 dicembre 2011 di perenzione del ricorso in esame che conseguentemente è stato reiscritto sul ruolo.
L’appellante ha ritualmente illustrato con apposita memoria le proprie tesi difensive, insistendo per l’accoglimento del gravame.
4. Alla udienza pubblica del 18 dicembre 2012, dopo la rituale discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
5. L’appello è infondato.
5.1. La legge regionale della Calabria 28 marzo 1975, n. 9 (recante “Norme sullo stato giuridico ed economico e sull’inquadramento del personale regionale”), peraltro abrogato dall’art. 2, comma 1, della legge regionale 10 agosto 2011, n. 28, all’art. 72, rubricato “Conferimento di mansioni superiori”, stabiliva che “Salvi i diritti derivanti dalla normativa statale, il conferimento di mansioni superiori al personale che le abbia effettivamente svolte per almeno un anno può avvenire, a richiesta dell’interessato, su proposta della commissione paritetica di cui all’articolo 73 a seguito di accertamento sull’attività svolta e sul servizio reso alla Regione, sempre che le mansioni siano state previatamente affidate con atto formale o risultino da atti amministrativi regionali aventi valore di fede pubblica”.
L’articolo 1 della legge 28 luglio 1978, n. 11, anch’essa abrogata dal già citato articolo 2, comma 1, della legge regionale 10 agosto 2011, n. 28, interpretando autenticamente il ricordato articolo 72 della legge regionale 28 marzo 1975, n. 9, disponeva che “L’espressione «conferimento di mansioni superiori», contenuta nell’art. 72 della L.R. 29 marzo 1975, n. 9, va intesa come: «riconoscimento di mansioni superiori» ai fini dello inquadramento del personale nel ruolo regionale”.
La giurisprudenza, che si è già più volte occupata dell’interpretazione di tale disposizione, ha affermato che presupposto per il conferimento di mansioni superiori all’atto dell’inquadramento nei ruoli regionali è che le mansioni siano state previamente affidate con atto formale o risultante da atti fidefacienti (C.d.S., sez. IV, 17 gennaio 1989, n. 9; 31 gennaio 1989, n. 75; 15 ottobre 1990, n. 768; 12 luglio 1993, n. 704), avendo modo di precisare espressamente che rientrano in tale categoria solo gli atti dei competenti organi regionali (C.d.S., sez. VI, 15 ottobre 1990, n. 768; IV, 5 aprile 2001, n. 2056), con esclusione delle certificazioni illustrative di situazioni di fatto, attestanti l’esercizio di tali mansioni (C.d.S., sez. VI, 7 dicembre 2000, n. 6492).
5.2. Applicando tale consolidato indirizzo giurisprudenziale, dal quale peraltro non vi è ragione di discostarsi, al caso di specie, la sentenza impugnata non merita le critiche che le sono appuntate.
Infatti, anche a non voler dubitare della sua genuinità e attendibilità, il certificato in data 25 giugno 1982 del Capo dell’Ufficio provinciale dei lavori forestali, sul cui contenuto si fonda la pretesa dell’appellane a rivendicare ed ottenere un miglior inquadramento nella qualifica di agente tecnico in luogo di quello di commesso, originariamente attribuitogli, non configura affatto un atto di conferimento delle mansioni svolte dall’interessato, atteggiandosi piuttosto quale ricognizione delle stesse, senza tuttavia indicarne minimante la fonte, vale a dire l’atto formale di conferimento.
Al riguardo non può sottacersi l’estrema laconicità e genericità dell’affermazione, secondo cui il sig. Pontieri avrebbe svolto sin dal 1° aprile 1976 le mansioni di capo – squadra (di 15 – 25 operai), che, in quanto, non supportata neppure indirettamente da elementi indiziari in qualche modo riscontrabili, non può assumere valore certificativo, trattandosi di una mera dichiarazione privata, priva di qualsiasi obiettivo riscontro probatorio, neppure a livello indiziario, come tale inutilizzabile ai fini della rilevanza della mansioni effettivamente svolte dall’interessato, ai sensi dell’art. 72 della legge regionale 28 marzo 1975, n. 9.
La mancata indicazione dell’atto formale di conferimento all’interessato del citato incarico di capo – squadra non consente poi neppure di accertare se detto conferimento sia intervenuto prima dell’esercizio delle funzioni stesse e cioè “previamente”, come prevede espressamente la norma in questione, unica condizione logico – giuridica idonea a fondare un eventuale affidamento del dipendente al loro riconoscimento anche ai fini del trattamento giuridico ed economico: il che rende infondata anche la suggestiva prospettazione dell’appellante secondo cui l’avverbio “previamente” sarebbe letteralmente riferito al solo atto di conferimento e non anche agli atti amministrativi da cui possono risultare le effettive mansioni svolte.
E’ appena il caso di evidenziare al riguardo che, stante la notoria irrilevanza nel rapporto di pubblico impiego delle mansioni effettivamente svolte (superiori o diverse da quelle derivanti dal provvedimento di inquadramento), salva l’esistenza di un’apposita norma di legge, laddove questa esista, essa, quale norma eccezionale e derogatoria, non può essere oggetto di interpretazione analogica o estensiva.
6. In conclusione sulla scorta delle osservazioni svolte l’appello deve essere respinto.
La risalenza della controversia costituisce giusto motivo per disporre la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello proposto dal si. Umberto Pontieri avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, n. 1094 del 7 maggio 1999, lo respinge.
Dichiara interamente compensate le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Pier Giorgio Trovato, Presidente
Carlo Saltelli, Consigliere, Estensore
Manfredo Atzeni, Consigliere
Fabio Franconiero, Consigliere
Raffaele Prosperi, Consigliere
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/01/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)