Espropriazione mobiliare presso terzi – esec. giud. tar – ris. danni – Consiglio di Stato Sentenza 00140/2013
sul ricorso numero di registro generale 5169 del 2010, proposto da:
XX, rappresentato e difeso dall’avv. Iolanda De Francesco, con domicilio eletto presso Segreteria Sezionale Cds in Roma, piazza Capo di Ferro, n. 13;
contro
Asl Le – Azienda Sanitaria Locale di Lecce;
per l’ottemperanza
della sentenza del T.A.R. PUGLIA – SEZ. STACCATA DI LECCE: SEZIONE II n. 01000/2010, resa tra le parti, concernente espropriazione mobiliare presso terzi – esec. giud. tar – ris. danni
Consiglio di Stato, Sezione Terza, Sentenza n. 00140/2013 del 14.012.2013
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visto l ‘art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2012 il Cons. Alessandro Palanza e udita per la parte ricorrente l’avvocato De Francesco;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Il signor XX ha impugnato la sentenza n. 1000/2010, con la quale il Tar di Lecce ha respinto il suo ricorso per l’ottemperanza al provvedimento del Tribunale di Lecce – Sezione distaccata di Maglie – Giudice dell’Esecuzione mobiliare presso terzi del 3/9/2007, depositato in cancelleria il 5/9/2007, reso nel procedimento di espropriazione mobiliare presso terzi n. 126/02 Es. ad istanza diXX contro XX, spedito in forma esecutiva il 16/10/2007 ed in tale forma notificato il 19/11/2007, non opposto e con il quale il Tribunale di Lecce – Sezione distaccata di Maglie ha assegnato in pagamento e salvo esazione sul conto di Russo Francesco presso la AUSL Le/2 Maglie un quinto di quanto pignorato sino alla concorrenza di € 14.016,02 a totale soddisfo del credito vantato dal signor XX.
2. – La sentenza del Tar ha respinto il ricorso, rilevando che il dipendente cessava dal servizio il 16/6/2008, e ritenendo evidente che, a partire da quel momento, l’ASL era impossibilitata a trattenere alcuna somma spettante al sig. XX, non dovendo più corrispondergli lo stipendio, come tempestivamente comunicato dalla ASL al legale del ricorrente. La ASL comunicava inoltre con altra raccomandata di aver accantonato la somma complessiva di € 3.841,00 trattenuta al sig. XX da corrispondere al signor XX. Secondo la sentenza risulta chiaramente che alcun comportamento elusivo è stato affatto mantenuto dalla ASL, che ha anzi adempiuto all’obbligo discendente dall’ordinanza di assegnazione delle somme, provvedendo ad accantonare le somme sino a quando permaneva un suo debito nei confronti del debitore del ricorrente.
3. – L’appellante contesta la sentenza osservando che, a norma dell’art. 546, comma 1, c.p.c.: “dal giorno della notifica dell’atto di pignoramento presso terzi il terzo è soggetto, relativamente alle somme da lui dovute e nei limiti dell’importo precettato aumentato della metà, agli obblighi che la legge impone al custode”. La notifica dell’atto di pignoramento è avvenuta il 16 maggio 2002 e da quella data la ASL aveva l’obbligo di accantonare sullo stipendio la somma mensile di 210 euro pari ad un 1/5 dello stipendio dichiarato dalla stessa ASL all’udienza del 5 luglio 2002 dinanzi al Tribunale di Lecce, Sezione distaccata di Maglie. Chiede pertanto che la sentenza del Tar sia riformata e si provveda ad assicurare l’ottemperanza dell’ordinanza di esecuzione del Tribunale di Lecce – Sezione distaccata di Maglie, anche attraverso la nomina di un commissario ad acta per verificare l’adempimento dell’obbligo di accantonamento incombente alla ASL LE a decorrere dal 16 maggio 2002 sino alla data di cessazione del rapporto di lavoro ovvero ad accertare l’inadempimento di tale obbligo e, in ogni caso, adottare ogni provvedimento opportuno per assicurare il rispetto dell’obbligo incombente sulla ASL di versare le somme che ha o avrebbe dovuto accantonare per l’intero importo di 14.016,02 oltre agli interessi legali, condannando la ASL al pagamento delle spese di primo e secondo grado nonché di tutte quelle necessarie per la esecuzione del giudicato nonché al risarcimento di ogni danno conseguente.
4. – L’Amministrazione appellata non si è costituita in appello come già avvenuto nel giudizio di primo grado.
5. – La causa è andata in decisione alla camera di consiglio del 30 novembre 2012.
6. – Il ricorso per ottemperanza è fondato nei limiti di cui alla seguente motivazione.
6.1. – Sulla base degli atti e in assenza di contestazioni della controparte, non vi può essere dubbio sull’obbligo della ASL di versare al creditore le somme accantonate o che avrebbe dovuto accantonare sulla base dell’atto di pignoramento operato presso la ASL LE2 Maglie in data 16 maggio 2002 e della successiva ordinanza esecutiva del giudice civile di cui si chiede l’ ottemperanza. Non risulta agli atti alcun versamento da parte della ASL; neppure per la somma che ha dichiarato di avere accantonato. Né la ASL ha dato conto della corrispondenza di tale somma agli effettivi obblighi di accantonamento in relazione a decorrenza e durata.
6.2. – E’ invece incerto il quantum in relazione alla decorrenza e alla continuità di durata dell’obbligo di accantonamento da parte della USL. Agli atti è provato l’atto di pignoramento in data 16 (o 17) maggio 2002 e la successiva dichiarazione di terzo da parte della USL sugli emolumenti mensili spettanti al signor XX nella udienza del 5 luglio 2002. Agli atti risulta anche il verbale della successiva udienza del 28/2 (o 3)/2003 che “sospende l’esecuzione, promossa con atto di pignoramento presso terzi, alla USL LE/2”. Non è quindi dimostrata agli atti la continuità dell’obbligo di accantonamento dall’atto di pignoramento fino alla data dell’ordinanza esecutiva. Pertanto non è provato, come sostiene l’appellante, che la ASL avrebbe potuto agevolmente accantonare l’intera somma se avesse tempestivamente e coerentemente adempiuto all’obbligo di accantonare le somme pignorate.
6.3. – Per determinare la somma dovuta occorre dunque accertare la decorrenza, la continuità e la durata dell’obbligo di pignoramento con il numero delle mensilità che comprende e aggiungere il quinto relativo alla indennità di fine rapporto, data l’avvenuta cessazione del rapporto di impiego. Vanno inoltre computati gli interessi decorrenti dalla dichiarazione di messa in mora fino al soddisfo e le spese sostenute per ottenere la esecuzione del giudicato. Non deve essere invece considerata la rivalutazione monetaria sulla somma dovuta – pur richiesta dall’istante – trattandosi di debito di valuta e non di valore. Né può essere accolta la richiesta di risarcimento del danno, non avendo la parte ricorrente dimostrato un danno ulteriore rispetto a quello a cui rispondono il pagamento degli interessi e la condanna della Amministrazione appellata al pagamento delle spese giudiziarie.
6.4. – Di conseguenza la ASL dovrà in ottemperanza dell’ordinanza del giudice ordinario provvedere al riconoscimento del debito con la dimostrazione del corretto adempimento degli obblighi su di essa gravanti e al pagamento di quanto dovuto – inclusi gli interessi dalla data della dichiarazione di mora fino al pagamento – entro il termine di 60 giorni dalla notifica della presente sentenza. Ai fini del pagamento delle eventuali somme ulteriori rispetto a quelle accantonate (che non sono mai transitate nella disponibilità della ASL) la ASL dovrà dar conto della eventuale incidenza delle disposizioni dell’art. 1, comma 51, della legge n. 220/2010, nel testo da ultimo modificato dall’art. 6 bis, comma 2, n.158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012; disposizioni che: al primo periodo, sospendono le azioni esecutive – anche ai sensi dell’art.112 c.p.a. – a carico delle ASL nelle regioni sottoposte al piano di rientro; e, all’ultimo periodo, prevedono la estinzione dei pignoramenti e delle prenotazioni a sulle rimesse finanziarie trasferite dalle medesime regioni alle ASL ancorchè effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto n. 78/2010, già citato.
6.5. – In caso di inadempimento entro la data indicata dell’obbligo di fornire una compiuta e dimostrata forma di riconoscimento del debito e delle ulteriori circostanze sopraindicate, il Collegio si riserva di provvedere, su istanza di parte, alla nomina di un Commissario ad acta e alla definizione delle indicazioni per procedere all’immediato svolgimento delle attività di verifica della decorrenza dell’obbligo di accantonare le somme e il suo effettivo adempimento, di quantificazione delle somme dovute e di sollecita liquidazione delle somme effettivamente accantonate, nonché successivamente, alla verifica delle eventuali ulteriori somme dovute – compreso il pagamento alla controparte delle spese del presente giudizio – e le modalità per procedere al loro pagamento, valutando se incidano su un debito di questa origine le disposizioni sopra richiamate, dell’art. 1, comma 51, della legge n. 220/2010, nel testo da ultimo modificato dall’art. 6 bis, comma 2, n.158/2012, convertito dalla legge 189/2012.
7. – L’appello è di conseguenza accolto nei limiti di cui in motivazione.
8. – Le spese per entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza nei termini quantificati nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e ordina alla ASL negli stessi termini l’ottemperanza dell’ordinanza esecutiva indicata in epigrafe nel termine massimo di 60 giorni a decorrere dalla notifica della presente sentenza, riservandosi la nomina, su istanza di parte, di un Commissario ad acta, in caso di inadempimento entro la data fissata.
Condanna la parte intimata al pagamento delle spese per entrambi i gradi del giudizio liquidate in euro 5000 cui si aggiungono gli oneri accessori, il rimborso del contributo unificato e le ulteriori spese necessarie alla esecuzione del giudicato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente
Salvatore Cacace, Consigliere
Dante D’Alessio, Consigliere
Alessandro Palanza, Consigliere, Estensore
Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/01/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)