Decadenza assegnazione alloggio di edilizia residenziale pubblica – Consiglio di Stato Sentenza 00103/2013
sul ricorso numero di registro generale 4078 del 2012, proposto da:
Maurizio Trombetta, rappresentato e difeso dall’avv. Mauro Longo, con domicilio eletto presso Mauro Longo in Roma, via Pompeo Magno, n. 94;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco in carica, rappresentata e difesa dagli avv. Guglielmo Frigenti e Fiammetta Lorenzetti, dell’Avvocatura Comunale, con domicilio in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21; Azienda Territoriale Per L’Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di Roma, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’avv. Carlo Guglielmo Izzo, con domicilio eletto presso Carlo Guglielmo Izzo in Roma, via Bruno Buozzi, n. 47;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE II n. 10156/2011, resa tra le parti, concernente decadenza assegnazione alloggio di edilizia residenziale pubblica.
Consiglio di stato, Sezione Quinta, Sentenza n. 00103/2013 del 11.01.2013
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e dell’Azienda Territoriale Per L’Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di Roma;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 novembre 2012 il Cons. Carlo Schilardi e uditi per le parti gli avvocati M. S. Masini su delega di M. Longo e A. Graziano per dichiarata delega verbale per l’avvocatura capitolina;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Comune di Roma, con determinazione Dirigenziale n. 1040 del 4.8.2011 del Dipartimento Politiche Abitative, U.O. interventi di sostegno abitativo, disponeva la decadenza del sig. Maurizio Trombetta dall’assegnazione dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica, sito in Roma alla via Adalberto n. 7, di cui era assegnatario.
All’esito infatti delle verifiche effettuate, dalle dichiarazioni fiscali rese negli anni risultava che il sig. Trombetta era ancora coniugato con la sig.ra Carla Maria Franzoso, dalla quale aveva dichiarato di essere separato, e dall’essere Ella proprietaria di altri beni immobili derivava la decadenza dall’assegnazione dell’alloggio alla famiglia e, conseguentemente, veniva meno anche la possibilità di un successivo trasferimento in proprietà dello stesso.
Avverso tale provvedimento il sig. Trombetta proponeva ricorso al T.A.R. per il Lazio, lamentando la violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 12 della Legge regionale n. 12 del 1999, l’eccesso di potere per travisamento dei fatti, il difetto di istruttoria, contraddittorietà ed irragionevolezza.
Il T.A.R., con sentenza n. 10156 del 23.12.2011, resa in forma semplificata ai sensi degli artt. 60 e 74 c.p.a., ha rigettato il ricorso sul presupposto che la tesi sostenuta dal sig. Trombetta, secondo cui le dichiarazioni rese annualmente al Fisco dalle quali risultava che era coniugato con la sig.ra Franzoso, erano frutto di mero errore, non era credibile.
Avverso la sentenza del T.A.R. il sig. Maurizio Trombetta ha proposto appello, previa istanza cautelare di sospensione della esecutività, lamentando in rito la violazione dell’art. 74 c.p.a. e dell’art. 111 della Costituzione, ritenendo la sentenza gravata “priva di quel contenuto minimo di motivazione richiesto dall’ordinamento” e non idonea “a soddisfare l’interesse di alcune delle parti in causa”.
Nel merito l’appellante ha riproposto i motivi oggetto del ricorso originario e cioè violazione e falsa applicazione della L.R. n. 12/1999, nonché del Regolamento della Regione Lazio n. 2/2000, contraddittorietà e travisamento dei fatti, irragionevolezza ed ingiustizia manifesta del provvedimento impugnato, permanenza del possesso dei requisiti previsti ex lege per la cessione in assegnazione dell’alloggio.
Si è costituito il Comune di Roma che ha chiesto il rigetto dell’appello con conseguente conferma della sentenza gravata.
Si è costituita, altresì, l’A.T.E.R. – Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Pubblica – che prioritariamente ha chiesto di respingere l’istanza cautelare per difetto dei presupposti giustificativi della stessa e, in via principale, ha chiesto di dichiarare l’inammissibilità dell’appello o di respingerlo nel merito perché infondato.
La stessa l’A.T.E.R. ha proposto a sua volta appello incidentale atteso che il giudice di primo grado non avrebbe considerato il “difetto dei requisiti di legge per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica alla data della domanda di assegnazione, per ragioni indipendenti dalla separazione tra i coniugi e dalla intervenuta successiva riconciliazione”.
Questa Sezione, con ordinanza n. 2792/2012, ha accolto l’istanza cautelare prodotta, con riserva di adeguato approfondimento della vicenda in sede di merito.
L’appello è infondato e va rigettato.
Il sig. Maurizio Trombetta, con contratto di locazione stipulato in data 12.10.1999, succedeva nell’assegnazione di un alloggio di proprietà dell’I.A.C.P. sito in Roma alla via Adalberto n. 7, alla zia, sig.ra Renata Marchesi deceduta il 27.2.1998, con la quale lo stesso conviveva sin dalla nascita.
Il Servizio Alienazione dell’A.T.E.R. – Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Pubblica – del Comune di Roma, con nota n. 42889 del 10.11.2008, chiedeva al sig. Trombetta la disponibilità ad acquistare l’alloggio a lui assegnato.
In riscontro il sig. Trombetta, con nota del 4.12.2008, aderiva alla proposta d’acquisto e nel contempo dichiarava di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente in materia. Successivamente lo stesso versava un primo importo per le spese istruttorie e poi l’intero prezzo di vendita.
Prima di formalizzare il trasferimento della proprietà dell’alloggio, l’A.T.E.R. procedeva ad una ulteriore verifica dell’esistenza dei requisiti in capo all’assegnatario.
Dagli accertamenti risultava che a far data dal 1° aprile 1978 nell’alloggio si era trasferita anche la coniuge del sig. Trombetta, sig.ra Carla Maria Franzoso, dalla quale poi si separava legalmente il 21.7.1998.
Quest’ultima in costanza di matrimonio e di utilizzo dell’alloggio pubblico in data 7.7.1995 acquistava un immobile in Roma, alla via Livia Drusilla n. 53, di sei vani e con una rendita pari a €. 1.036,79.
Entrambi i coniugi (l’appellante e la moglie), come evidenziato dal T.A.R., hanno dichiarato al Fisco, senza soluzione di continuità, di essere “coniugi”, ponendo così in essere un comportamento comunque interruttivo, ai sensi dell’art. 157 c.c., dello stato di separazione omologata il 21.7. – 10.8.1998, che ne ha quindi fatto formalmente cessare gli effetti.
Privo di pregio risulta l’assunto dell’appellante il quale sostiene che la condotta fiscale attribuita a lui e alla moglie sarebbe frutto di un semplice errore compiuto dagli operatori del C.A.F. nel procedimento di compilazione del modello 730, errore poi asseritamente ripetutosi negli anni a causa del carattere routinario di tale adempimento.
Invero, come evidenziato dal T.A.R., un errore di tal genere, dal quale il ricorrente ha ottenuto benefici fiscali, potrebbe giustificarsi se riferito all’anno successivo a quello della intervenuta separazione, ma non già se perpetrato, come è avvenuto nella fattispecie, per anni.
Lo stato di coniuge risulta da un atto pubblico prodotto all’Amministrazione finanziaria e tale dichiarazione, resa dal sig. Maurizio Trombetta, è confermata dall’altro coniuge.
Da ciò consegue il permanere dello stato coniugale o comunque la interruzione degli effetti della separazione.
Sulla base di tali risultanze, il provvedimento dell’Amministrazione costituisce atto obbligato, dovendo essa tenere conto, nell’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.), della consistenza del patrimonio dell’intero nucleo familiare, a termini dell’art. 11, lett. “c”, della Legge Regionale n. 12 del 1999, con i conseguenti effetti.
L’appello incidentale dell’A.T.E.R., una volta respinto l’appello principale, è da ritenersi improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Tra l’altro, con siffatto gravame vengono dedotti motivi avanzati per la prima volta in appello, sede in cui, senza la previa proposizione di un ricorso incidentale in primo grado, non è consentito introdurre nuove censure.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del presente grado di giudizio tra le parti, così come rettamente disposto dal primo giudice.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, rigetta l’appello principale e dichiara improcedibile l’appello incidentale dell’A.T.E.R..
Spese del presente grado di giudizio compensate tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Carmine Volpe, Presidente
Francesco Caringella, Consigliere
Antonio Bianchi, Consigliere
Nicola Gaviano, Consigliere
Carlo Schilardi, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/01/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)