Esclusione dal concorso per esami per il conferimento di 80 posti di commissario nel ruolo dei commissari della Polizia di Stato – Consiglio di Stato Sentenza 00016/2013
sul ricorso numero di registro generale 1294 del 2012, proposto da:
XX, rappresentata e difesa dall’avv. Angelo Lanzilao, presso il cui studio ha eletto il domicilio in Roma, via Cola di Rienzo, 149;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. LAZIO – ROMA: sezione I TER n. 5401/2011, resa tra le parti, concernente l’esclusione dal concorso per esami per il conferimento di 80 posti di commissario nel ruolo dei commissari della Polizia di Stato
Consiglio di Stato, Sezione Terza, Sentenza 00016/2013 del 07.01.2013
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Vista l’ordinanza n. 1352/2012;
Vista la sentenza parziale n. 3342/2012;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 novembre 2012 il Cons. Hadrian Simonetti, uditi per le parti gli l’avvocato Lanzilao e l’avvocato dello Stato Dettori;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierna appellante ha partecipato al concorso per esami a 80 posti di Commissario di P.S. indetto con D.M. 19.3.2010 e ne è stata esclusa a motivo di un deficit di statura accertato dalla Commissione all’uopo nominata, sul presupposto che la sua altezza sarebbe inferiore a quella di cm 161 prescritta dal D.M. n. 198 del 2003 richiamato dal bando di concorso.
2. Proposto ricorso avverso l’esclusione, sostenendo di essere alta cm 161 come certificato dalla cartella clinica rilasciata dall’ASL RM C il 13.9.2010, il Tar ha disposto istruttoria all’esito della quale la statura della ricorrente è risultata effettivamente pari a cm 161.
Proposti motivi aggiunti avverso la graduatoria finale e ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei candidati utilmente collocati all’interno della stessa, il Tar ha dichiarato l’impugnazione improcedibile, ai sensi degli artt. 35 e 49 c.p.a., motivando in ragione del fatto che la parte non ha rispettato il termine di 15 giorni prescrittole per il deposito degli atti relativi alla notifica per pubblici proclami cui era stata autorizzata.
3. Impugnata in appello la sentenza, deducendone l’erroneità sul presupposto che il secondo termine di 15 giorni decorresse non già dalla effettuazione della notifica ma dalla scadenza del primo termine di 45 giorni assegnato dal Tar per provvedere alla notifica, questa Sezione lo ha accolto, con sentenza parziale n. 3342/2012, annullando la pronuncia di primo grado e disponendo la rinnovazione dell’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, autorizzando la notifica per pubblici proclami.
3.1. Con nota di deposito del 17.7.2012 l’appellante ha dimostrato di avere proceduto a tale notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 7.7.2012 (p. 34-36), individuando ed indicando distintamente i controinteressati, mediante nome e cognome e data di nascita, e riassumendo a loro beneficio i motivi del presente appello.
3.2. Una volta integrato correttamente il contraddittorio, nel merito della vicenda, che ha ad oggetto il contestato possesso da parte dell’odierna appellante dell’altezza minima di 161 cm. per essere idonea al servizio di Polizia, il Collegio osserva come, all’esito dell’istruttoria disposta in primo grado, è risultato che XX è alta cm. centossessantuno (161). Dato incontestato in questa sede e che contraddice vistosamente il giudizio di non idoneità formulato in ambito concorsuale dalla Commissione nominata dal Capo della Polizia.
3.3. Il che dimostra l’erroneità del giudizio espresso da tale Commissione e l’illegittimità dell’atto adottato nei suoi confronti e che, intervenuto dopo la prova preselettiva, è valso ad impedirle di prendere parte alle successive prove di concorso.
3.4. Ne consegue, quale effetto finale della presente pronuncia, che, previa riconvocazione della commissione, l’appellante dovrà essere ammessa a sostenere le prove di concorso che all’epoca le furono illegittimamente precluse e che, a seconda del loro esito, dovrà essere modificata o meno la graduatoria di merito.
4. Le spese di giudizio sono poste a carico dell’Amministrazione e sono liquidate con il dispositivo, in un importo comprensivo anche delle spese verosimilmente sostenute per l’integrazione del contraddittorio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza),
richiamata la sentenza parziale del 6 giugno 2012, n. 3342 con la quale è stata annullata la sentenza di primo grado, definitivamente pronunciando sull’appello lo accoglie e, per effetto, annulla l’atto impugnato con il ricorso introduttivo di primo grado, ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese processuali liquidate in misura pari ad euro 4.000 (quattromila/00), oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Pier Giorgio Lignani, Presidente
Bruno Rosario Polito, Consigliere
Angelica Dell’Utri, Consigliere
Roberto Capuzzi, Consigliere
Hadrian Simonetti, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/01/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)