Amministrativa

Deliberazione di trasferimento da un’altra azienda ospedaliera per la copertura di un posto vacante- Consiglio di Stato Sentenza 00015/2013

sul ricorso numero di registro generale 6500 del 2002, proposto da:
XX, rappresentato e difeso dall’avv. Mario Salerni, con domicilio eletto presso Arturo Salerni in Roma, viale Carso, 23;
contro
Azienda Ospedaliera San Camillo – Forlanini, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. ti Giuseppe Fratto e Luigi Trapazzo, con domicilio eletto presso la sede del proprio Ufficio Legale in Roma, via Portuense 332;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA: sezione III BIS n. 3043/2002, resa tra le parti, concernente l’ottemperanza alla sentenza del T.A.R. LAZIO: sezione III BIS n. 3564/2001 avente ad oggetto la deliberazione di trasferimento da un’altra azienda ospedaliera per la copertura di un posto vacante
Consiglio di Stato, Sezione Terza, Sentenza 00015/2013 del 07.01.2013
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 novembre 2012 il Cons. Hadrian Simonetti, presente per l’appellante l’Avvocato Sasso su delega di Salerni;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1. L’odierno appellante, collocatosi al quinto posto nella graduatoria del concorso pubblico per dirigente sanitario, approvata il 25.5.1999, impugnò la scelta dell’ente ospedaliero di utilizzare la graduatoria solamente sino al quarto posto e di coprire l’ulteriore vacanza mediante trasferimento, da una diversa struttura, del dott. Corsi, nella stessa graduatoria si era collocato al sesto posto.
Il Tar, con sentenza n. 3564/2001, accolse il ricorso, sotto il profilo del difetto di motivazione, annullando l’atto impugnato.
2. Proposto un secondo ricorso per ottenere l’esecuzione della sentenza, chiedendo lo scorrimento della graduatoria, il Tar accogliendo l’eccezione dell’ospedale lo dichiarò inammissibile per mancata notificazione al controinteressato, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite.
3. Con il presente appello il dott. Giudiceandrea ha censurato quest’ultima sentenza deducendo come, all’udienza di trattazione dinanzi al Tar, avesse fatto mettere a verbale la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, il che equivaleva alla rinuncia del medesimo; e come, in ogni caso, il ricorso non dovesse essere notificato anche al dott. Corsi, a pena di decadenza.
Si è costituita l’Azienda ospedaliera chiedendo la reiezione dell’appello, sul rilievo che l’originario ricorso in primo grado fosse ammissibile, oltre che per la mancata notifica al controinteressato, anche per la mancata previa diffida, a mezzo ufficiale giudiziario, nei confronti dell’Amministrazione.
All’udienza pubblica del 23.11.2012, in vista della quale la difesa appellante non ha depositato nuove memorie, la causa è passata in decisione.
4. Osserva il Collegio come l’appello sia stato proposto e portato avanti unicamente per ottenere la riforma della statuizione sulle spese del giudizio di primo grado.
4.1. L’appellante, infatti, si duole essenzialmente del fatto che il Tar avrebbe dovuto prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse e, di conseguenza, dichiarare il ricorso improcedibile; ciò sul presupposto che tale pronuncia di rito imponesse, comunque, la compensazione delle spese processuali.
4.2. Si tratta, all’evidenza, di un presupposto erroneo, nel senso che il Tar ben avrebbe potuto dichiarare il ricorso improcedibile e comunque condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Né l’appellante chiarisce in questa sede le ragioni per le quali la compensazione delle spese sarebbe stata una statuizione obbligata, al punto che, sotto tale profilo, l’appello sarebbe inammissibile per genericità.
4.3. Prescindendo da tale profilo, l’appello è comunque infondato poiché correttamente il Tar aveva rilevato l’inammissibilità del ricorso originario in primo grado per omessa notifica al controinteressato (v., per confutare la tesi della difesa appellante, Cons. St., VI, n. 1202/2010 e V, n. 1069/2000); e perché lo stesso ricorso risultava inammissibile anche per un’altra ragione, a suo tempo eccepita dall’Amministrazione, ovvero per non essere stato preceduto dall’atto di messa in mora notificato a mezzo di ufficiale giudiziario come, all’epoca, era richiesto dall’art. 90, co. 2, del r.d. del 1907, non essendo sufficiente una semplice raccomandata (v. Cons. St., IV, n. 758/1990).
4.4. In conclusione, per queste ragioni, l’appello è infondato e va respinto.
5. Le spese seguono la regola generale della soccombenza e sono liquidate con il dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento delle spese processuali in favore della parte appellata, liquidate in misura pari ad euro 2000 (duemila/00) oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Pier Giorgio Lignani, Presidente
Bruno Rosario Polito, Consigliere
Angelica Dell’Utri, Consigliere
Roberto Capuzzi, Consigliere
Hadrian Simonetti, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/01/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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