Amministrativa

DELIBERA COMMISSARIO AD ACTA SSR ABRUZZO 5 LUGLIO 2010 N.37 DI RIACCREDITAMENTO PREDEFINITIVO DELLA CURATELA FALLIMENTARE SAN. STEF. A. R. CON ASSEGNAZIONE DEL TETTO DI SPESA PER IL 2010 – Consiglio di Stato Sentenza 00006/2013

Sui seguenti ricorsi riuniti:
sul ricorso numero di registro generale 1737 del 2012, proposto da:
Fallimento Sanstefar Srl, rappresentato e difeso dall’avv. Aristide Police, con domicilio eletto presso Aristide Police in Roma, via di Villa Sacchetti N. 11;
contro
Welness Srl, rappresentata e difesa dall’avv. Tommaso Marchese, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2;
nei confronti di
Regione Abruzzo, Commissario Ad Acta Attuazione Piano Rientro Disavanzi Settore Sanità Regione Abruzzo, Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
e con l’intervento di
ad adiuvandum:
Casa di Cura Abano Terme Polispecialistica e Termale Spa, rappresentata e difesa dall’avv. Marco Mariani, con domicilio eletto presso Marco Mariani in Roma, via Savoia, 78;
sul ricorso numero di registro generale 3447 del 2012, proposto da:
Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del Settore Sanità della Regione Abruzzo, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Wellness Srl, rappresentata e difesa dall’avv. Tommaso Marchese, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2;
nei confronti di
Fallimento Soc. SAN. STEF. A. R. S.r.l., rappresentato e difeso dall’avv. Aristide Police, con domicilio eletto presso Aristide Police in Roma, via di Villa Sacchetti N. 11;
per la riforma
quanto al ricorso n. 1737 del 2012:
della sentenza del TAR Abruzzo – L’Aquila, Sezione I n. 00075/2012, resa tra le parti, concernente DELIBERA COMMISSARIO AD ACTA SSR ABRUZZO 5 LUGLIO 2010 N.37 DI RIACCREDITAMENTO PREDEFINITIVO DELLA CURATELA FALLIMENTARE SAN. STEF. A. R. CON ASSEGNAZIONE DEL TETTO DI SPESA PER IL 2010.
quanto al ricorso n. 3447 del 2012:
della sentenza del TAR Abruzzo – L’Aquila, Sezione I n. 00075/2012, resa tra le parti, concernente DELIBERA DEL COMMISSARIO AD ACTA PER SSR ABRUZZO 5 LUGLIO 2010 , MEGLIO SOPRA INDICATA .

Consiglio di Stato, Sezione Terza, Sentenza n. 00006/2013 del 04.01.2013

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Welness Srl, nonché di Regione Abruzzo, di Commissario Ad Acta Attuazione Piano Rientro Disavanzi Settore Sanità Regione Abruzzo e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Fallimento Soc. Sanstefar S.r.l.;
Visto l’intervento ad adiuvandum di Casa di Cura Abano Terme spa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 luglio 2012 il Cons. Lydia Ada Orsola Spiezia e uditi per le parti gli avvocati Police, Marchese, Mariani e l’Avvocato dello Stato Tito Varrone .
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1.Con delibera del gennaio 2010 il Commissario ad acta, nominato per il piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Abruzzo, preso atto che la società SAN. STEF. A.R. srl, con sede a Chieti, titolare di strutture di riabilitazione organizzate in 18 centri e 2 presidi, provvisoriamente accreditati nell’area chietina, non era in regole con gli obblighi contributivi e retributivi nei confronti dei dipendenti, ne sospendeva l’accreditamento predefinitivo ai sensi dell’art. 7bis legge Reg. Abruzzo n . 32/2007.
Poco dopo, con sentenza 24 maggio 2010, il Tribunale di Chieti dichiarava il fallimento della SAN. STEF. A. R. srl, ammettendola, peraltro, all’esercizio provvisorio .
Con delibera 5 luglio 2010 n. 37 il Commissario ad acta, nominato per l’attuazione del piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Abruzzo ( sciogliendo la riserva formulata nella delibera n. 15/2010 ) accoglieva la richiesta formulata dal curatore fallimentare e, considerata la terzietà del curatore rispetto agli atti di gestione dell’azienda compiuti prima del fallimento, nonché la natura di strumento conservativo del patrimonio rivestita dall’esercizio provvisorio, disponeva il riaccreditamento predefinitivo a favore della suddetta struttura riabilitativa, assegnando alla medesima, altresì, il tetto di spesa per il 2010 .
1.1. Avverso la delibera di riaccreditamento la Wellness srl, con sede nell’area di Teramo , ha proposto ricorso al TAR Abruzzo, che con sentenza n .75/2012, respinte le eccezioni di difetto di legittimazione e di carenza di interesse, nel merito lo ha accolto e, per l’effetto, ha annullato la delibera di riaccreditamento ; in sostanza il giudice di primo grado ha ritenuto che in capo al ramo di azienda ammesso all’esercizio provvisorio persisteva, in sostanza, l’inosservanza degli obblighi retributivi e contributivi ostativi al ripristino dell’accreditamento ( in osservanza della specifica normativa regionale, art 7 bis citato) .
1.2. Con appello (rubricato al n. R G 1737), ritualmente notificato, il fallimento SAN. STEF. A. R. srl ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, della sentenza TAR Abruzzo : preliminarmente ha riproposto le eccezioni preliminari disattese in primo grado ( primo motivo), rappresentando, tra l’altro, che la Casa di cura Abano Terme (nelle more del giudizio) aveva assunto la veste di controinteressata, in quanto in data 20 luglio 2011 (a conclusione di apposita procedura competitiva) aveva stipulato con la Curatela un contratto di cessione del ramo di azienda in questione e, poi, con successiva delibera del Commissario SSR Abruzzo aveva ottenuto la voltura dell’accreditamento già disposto a favore della curatela di SAN. STEF. A.R. srl ; nel merito l’appellante curatela fallimentare ha censurato la sentenza sotto più profili (con due articolati motivi) in quanto, qualificando come vincolato il potere sanzionatorio previsto dall’art 7 bis della legge Reg. Abruzzo n. 32/2007, da un lato, ha ritenuto che la ratio della suddetta norma sia identificabile nella tutela della par condicio tra le strutture sanitarie erogatrici di prestazioni per il SSR e, dall’altro, ha considerato transitata in capo alla curatela fallimentare la situazione ( ostativa al ripristino dell’accreditamento) di inadempienza degli obblighi già maturata nei confronti dell’azienda fallita; infine, ad avviso dell’appellante, la pronuncia TAR non sarebbe condivisibile neanche nella parte in cui ha contestato la legittimità dell’attività del Commissario che, attraverso il richiamo alla valenza economica dello strumento dell’esercizio provvisorio autorizzato nel caso di specie, avrebbe perseguito di fatto la tutela di interessi generali diversi da quello sotteso all’accreditamento, cioè la garanzia della qualità delle prestazioni sanitarie a carico del SSR, consentendo la permanenza nell’organizzazione del SSR di imprese prive dei requisiti, in quanto fallite .
1.3. Si è costituita in giudizio nella veste di appellata la Wellness srl ( con sede in area teramana), che ha riproposto i motivi già dedotti innanzi al TAR Abruzzo, assorbiti o non esaminati nella sentenza di primo grado, concludendo per il rigetto dell’appello e la conferma integrale della sentenza impugnata; poi con successiva memoria, dopo aver chiesto che l’appello fosse dichiarato inammissibile per le censure che esulano dalle motivazioni poste dal Commissario a base degli atti impugnati, ha ulteriormente illustrato le censure formulate in primo grado avverso le delibere commissariali, le quali – a suo dire-avrebbero attribuito all’azienda in esercizio provvisorio un vero e proprio nuovo accreditamento in violazione de quadro normativo vigente in Abruzzo per l’attuazione del Piano di Rientro dal disavanzo del SSR .
Si sono costituiti in giudizio anche il Commissario ad acta per il Piano di rientro del SSR Abruzzo, la Regione Abruzzo e la Presidenza Consiglio Ministri, difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, i quali, con atto di pura forma, hanno chiesto l’accoglimento dell’appello e la conseguente riforma della sentenza TAR.
È intervenuta in adesione all’appello la Casa di Cura Abano Terme spa, con sede ad Abano (PD), rappresentando di avere interesse a partecipare al presente giudizio in quanto, nelle more del giudizio innanzi al TAR, a conclusione di apposita procedura competitiva, in data 20 luglio 2011, ha stipulato con la curatela fallimentare un contratto di cessione ( per euro 8.000.000,00) del complesso aziendale , che svolge attività di riabilitazione in 18 centri ambulatoriali ed in 2 presidi nelle Regioni Abruzzo e Molise; in tal guisa la Abano Terme spa ha, quindi, assunto la veste di successore a titolo particolare nella pretesa in controversia.
Con ulteriori memorie difensive ciascuna delle parti ha meglio illustrato le proprie argomentazioni ed ha replicato alle avverse controdeduzioni.
1.4. Con autonomo appello (rubricato al n. R G 3454), ritualmente notificato, il Commissario ad acta per il piano di rientro del SSR Abruzzo e la Regione Abruzzo, previa richiesta di necessaria riunione con l’appello R G n. 1737/2012 già pendente avverso la stessa sentenza TAR n. 75/2010, hanno chiesto anch’essi la riforma della sentenza medesima, censurandola sia per il mancato accoglimento delle eccezioni di inammissibilità per difetto di legittimazione e di interesse della ricorrente sia, nel merito, per falsa applicazione dell’art. 7 bis legge Reg. Abruzzo n. 32/2007, per contraddittorietà e per violazione art 7 cpa, con argomentazioni analoghe a quelle illustrate nelle difese formulate dall’appellante curatela fallimentare SAN. STEF. A. R. nel connesso giudizio come meglio sopra indicato.
Si è costituita in giudizio la curatela SAN. STEF. A R., che ha chiesto l’accoglimento dell’appello del Commissario ad acta e la riforma della sentenza TAR.
Si è costituita in giudizio la Wellness srl che, dapprima, ha riproposto le domande e le censure assorbite o non esaminate nella sentenza di primo grado e poi, con successiva memoria, nel merito ha chiesto il rigetto dell’appello del Commissario con argomentazioni analoghe a quelle già esposte nel giudizio instaurato dalla curatela fallimentare con il primo dei due appelli in epigrafe.
Con ulteriori memorie parte appellante ha ampiamente controdedotto e replicato .
Alla pubblica udienza del 13 luglio 2012, uditi i difensori presenti per le parti, entrambe le cause sono passate in decisione .
2 . In diritto i due appelli in epigrafe vanno riuniti al fine di deciderli congiuntamente, ai sensi dell’art 96, comma 1, c p a, essendo stati proposti entrambi avverso la sentenza TAR Abruzzo n. 75/2010.
Nel merito la controversia concerne la contestata legittimità della delibera 5 luglio 2010 n. 37, con cui il Commissario ad acta per il Piano di rientro del SSR dell’Abruzzo ha ripristinato, a favore della curatela, con esercizio provvisorio, SAN. STEF. A.R. s r l l’accreditamento predefinitivo delle 18 strutture riabilitative gestite dalla suddetta società, già sospeso (prima del fallimento, ai sensi della legge Reg . Abruzzo n. 32/2007 , art 7bis) a causa del mancato assolvimento degli obblighi retributivi e contributivi nei confronti dei dipendenti .
Infatti, considerato che l’esercizio provvisorio ha natura di strumento conservativo del patrimonio dell’impresa fallita e che la curatela ha posizione di terzietà nei confronti dell’attività svolta dall’impresa prima dell’apertura del fallimento, il Commissario del SSR ha ritenuto di poter sciogliere positivamente la riserva formulata nella delibera n.15/ 2010 nell’assegnare alle altre strutture private erogatrici di prestazioni riabilitative i tetti di spesa per il 2010 .
Con la sentenza in epigrafe il TAR Abruzzo ha annullato la delibera commissariale di riaccreditamento sopraindicata, ritenendo che, poiché persisteva in capo alla curatela l’inosservanza dei pregressi obblighi retributivi e contributivi nei confronti dei dipendenti, né il carattere di terzietà del curatore fallimentare, né l’autorizzazione all’esercizio provvisorio dell’impresa fallita consentivano il superamento delle condizioni ostative al riaccreditamento predefinitivo (previste dal citato art 7 bis della legge Reg. n.32/2007) .
2.1. Delineato come sopra il quadro della vicenda controversa, preliminarmente il collegio ritiene di poter prescindere dai mezzi di impugnazione dei capi della sentenza TAR che hanno rigettato le eccezioni di inammissibilità ( tardività, incompletezza del contraddittorio e carenza di interesse a ricorrere) sollevate in primo grado, nonché dai profili di inammissibilità di alcuni motivi di appello, poiché entrambi gli appelli sono fondati nel merito con riferimento alle censure di erronea applicazione dell’art 7 bis della legge Reg. Abruzzo n. 32/2007 e di illogicità , illustrate, quanto all’appello della curatela fallimentare, nell’ambito del secondo motivo, al punto 7, nonché nel terzo (ed ultimo ) motivo e, quanto all’appello del Commissario ad acta (sicuramente fornito di legittimazione ed interesse ad agire, a tutela di un proprio provvedimento impugnato, a differenza di quanto eccepito dalla appellata), nell’ambito dell’unico articolato motivo, mentre non appaiono condivisibili le censure dell’originario ricorrente che, dichiarate assorbite o non esaminate in primo grado, sono state riproposte in questo giudizio di appello .
2.2 Invero, in primo luogo, va precisato che nel caso di specie il Commissario non ha disposto un riaccreditamento a favore della curatela in assenza dei requisiti di correntezza e regolarità retributiva e contributiva prescritt, ma, in realtà, ha ritenuto che al curatore fallimentare non dovessero essere imputate le preclusioni perfezionatesi in capo all’impresa andata in fallimento: in tal senso va intesa la terzietà cui si riferisce la delibera del Commissario, che ha attribuito il budget di competenza alle strutture riabilitative della curatela fallimentare di SAN. STEF. A.R. srl .
Infatti il curatore fallimentare, pur se subentra in tutti i rapporti attivi e passivi già facenti capo all’impresa fallita, non configura un sostituto del fallito, ma è un organo del fallimento che, in veste di pubblico ufficiale, ha l’amministrazione del patrimonio fallimentare nell’interesse dei creditori .
Pertanto, posto che la dichiarazione di fallimento costituisce una evidente cesura tra la gestione dell’impresa prima del fallimento e l’attività della curatela fallimentare, correttamente il Commissario ad acta (nel verificare il ripristino dei requisiti necessari per l’accreditamento) ha ritenuto di dover scindere la pregressa situazione di omessi versamenti imputabile all’impresa fallita da quella attuale del curatore che, ottenuto l’esercizio provvisorio dal Giudice fallimentare, ha provveduto a regolarizzare i pagamenti venuti a scadenza nel corso dell’esercizio provvisorio, mentre, ovviamente, la soddisfazione dei debiti pregressi, congelati nello stato passivo del fallimento, è fuori della disponibilità dello stesso curatore e non può non seguire i tempi e le modalità della liquidazione dell’attivo del fallimento .
Tra l’altro, come ha osservato l’Avvocatura Generale dello Stato (nell’atto di appello del Commissario) , il Ministero del Lavoro ( vedi circolare Min . Lav. 14 giugno 2010 n. 10849) ha fatto presente che il D U R C può essere rilasciato anche ad un’ impresa coinvolta in procedura fallimentare in applicazione dell’art.5, comma 2, del D .MIN . Lavoro 24 ottobre 2007, che considera regolare la posizione contributiva nel caso di “sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative”.
Al riguardo il Collegio reputa irrilevante la precisazione ( fatta in memoria di replica dalla società appellata) che tale posizione del Min. Lavoro concerne la diversa situazione delle imprese soggette alle disposizioni dettate dal d. lgs . n.270/1999 per le grandi imprese in crisi, in quanto appare evidente che la ratio degli interventi a tutela delle grandi imprese in crisi è, in sostanza, analoga a quella sottesa alla ammissione di un impresa insolvente al beneficio dell’esercizio provvisorio all’espresso fine di valorizzarne la persistente oggettiva capacità produttiva con la prospettiva di una migliore soddisfazione degli stessi creditori e di una successiva collocazione sul mercato con un nuovo assetto proprietario .
Né, in una moderna visione della procedura fallimentare nell’attuale quadro economico e produttivo, la sentenza TAR appare condivisibile quando osserva che la curatela ha interesse alla utilizzazione del patrimonio dell’impresa fallita, e non alla conservazione del complesso aziendale: infatti, è agevole replicare che, in realtà, se la realizzazione della maggior massa attiva possibile costituisce l’obiettivo naturale minimo della procedura fallimentare , quello del recupero del complesso aziendale per il suo reinserimento nell’ attività economica rappresenta il più proficuo, anche se difficile, obiettivo della curatela, e non un interesse di natura incompatibile con la mera liquidazione dell’attivo.
2.3. Inoltre la motivazione della sentenza appellata non appare condivisibile neanche quando configura come un mero “effetto legale”del fallimento ( e non una giustificazione) l’impossibilità di soddisfare i crediti contributivi della cessata struttura sanitaria fuori della fase della liquidazione dell’attivo del fallimento : infatti tale effetto legale, mentre è ostativo per la soddisfazione immediata dei singoli creditori, invece, nei confronti del Commissario ad acta SSR Abruzzo, acquista la funzione di spartiacque tra la gestione dell’impresa fallita e le iniziative imputabili al curatore, titolare dell’esercizio provvisorio d’impresa, e, quindi, può assumere anche il diverso valore di giustificazione del persistente inadempimento degli obblighi di natura retributiva e contributiva maturati a carico della impresa ante fallimento .
2.4. Né (a differenza di quanto espone la appellata Wellness s r l, riproponendo analoga censura già formulata in primo grado ) le delibere del Commissario sono censurabili per aver assegnato “un vero e proprio accreditamento surrettizio, originalmente creato …..ad uso del curatore” in palese contrasto con il divieto di riconoscere nuovi accreditamenti fino alla conclusione delle verifiche previste nel Piano di Rientro dal disavanzo: in realtà il riaccreditamento predefinitivo in controversia non configura un’ipotesi di nuovo, non consentito, accreditamento.
Infatti il curatore, avendo l’amministrazione del patrimonio fallimentare , è subentrato nei rapporti attivi instaurati in capo all’impresa fallita e, quindi, anche nella titolarità dell’accreditamento che, a causa della pregressa sospensione, si trovava solo in uno stato di temporanea inefficacia; su tale situazione di quiescenza è intervenuto il Commissario ad acta, quando , valutata la estraneità della curatela ai pregressi inadempimenti e l’inserimento del relativo debito nello stato passivo, con la delibera in controversia ha ripristinato in capo alla curatela il pregresso accreditamento di SAN. STEF. A. R. srl .
Né in tal guisa il Commissario avrebbe attribuito al fallimento un “effetto premiante” oppure valenza di “sanatoria” della irregolarità contributiva in cui versava la medesima, ove si consideri che l’obbligo di eliminare le irregolarità , mediante l’inserimento nello stato passivo, risulta soltanto differito fino alla conclusione della liquidazione della massa attiva con la conseguente temporanea rimozione, a seguito di una ponderata valutazione delle oggettive potenzialità del complesso aziendale in esercizio provvisorio, degli effetti ostativi connessi alla persistenza dell’inadempimento .
Pertanto non si tratta di un accreditamento illegittimamente riconfermato a favore della struttura inadempiente, ma, in pratica, di un diverso regime dell’onere contributivo a favore della curatela, conseguenza necessitata delle finalità del beneficio dell’esercizio provvisorio, che è volto a valorizzare le potenzialità produttive di alcuni complessi aziendali allo scopo di realizzare il miglior soddisfacimento dei creditori .
2.5. Infine la sentenza appellata afferma che il Commissario illegittimamente ha motivato il disposto riaccreditamento con riferimento all’esercizio provvisorio, quale strumento conservativo del patrimonio dell’impresa: in tal guisa, ad avviso del TAR, il Commissario avrebbe illegittimamente tutelato ” pretesi interessi generali a mantenere sul mercato delle prestazioni sanitarie le imprese fallite”, occupandosi di un interesse di competenza della curatela, e non della attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del SSR, nel rispetto della propria competenza.
Il ragionamento non è condivisibile .
Invero, in primo luogo, la stessa sentenza del Tribunale di Chieti , nel dichiarare il fallimento dell’impresa in questione in data 24 maggio 2010, ne disponeva l’esercizio provvisorio all’espresso fine di tutelare, non solo l’interesse dei creditori e dei dipendenti della struttura sanitaria, ma anche “l’interesse generale alla conservazione dei servizi sanitari attualmente erogati dalla società”.
Inoltre, ad avviso del Collegio, appare evidente che la valutazione dell’interesse alla conservazione dell’offerta sanitaria, non solo rientra nella competenza del Commissario ad acta ma, nel caso di specie, risulta chiaramente speculare alla considerazione che l’esercizio provvisorio, avendo natura di strumento conservativo del patrimonio dell’impresa, consente di non interrompere l’attività assistenziale già erogata dalla struttura in questione .
In tal guisa, infatti, il Commissario ha perseguito il duplice obiettivo, da un lato, di non disperdere improvvidamente, nell’attuale situazione di crisi economica ed occupazionale, il complesso di beni aziendali, al cui recupero aveva rapidamente mostrato fattivo interesse la Casa di cura Abano Terme ( che già prima della conclusione del giudizio innanzi al TAR aveva stipulato con la curatela fallimentare, nel luglio 2011, il contratto di cessione del complesso aziendale articolato in 18 centri ambulatoriali e 2 presidi), e, dall’altro, di mantenere in esercizio una rete di centri di riabilitazione, che risultava ancora idonea a soddisfare l’interesse generale alla erogazione di prestazioni sanitarie efficienti ed appropriate nell’ambito del SSR , visto che la pregressa sospensione dell’accreditamento predefinitivo era stata disposta dallo stesso Commissario non per la carenza dei requisiti tecnici ed organizzativi, ma espressamente a causa della inadempienza della Casa di cura agli obblighi retributivi e contributivi nei confronti dei propri dipendenti .
Infine (come ha rappresentato la difesa della curatela fallimentare nella memoria di replica) la scelta dell’obiettivo di valorizzare il patrimonio aziendale, al fine di un possibile recupero della iniziale insolvenza di un’impresa in regime di curatela fallimentare, è stata codificata recentemente con la introduzione nella legge fallimentare del 1942 dell’art. 186 bis, che consente all’impresa ammessa al concordato preventivo la continuazione dei contratti con la P. A. e la partecipazione a gare ad evidenza pubblica .
3. Per le esposte considerazioni, quindi, il Collegio, illustrata l’infondatezza delle censure che, dedotte ed assorbite in primo grado, sono state riproposte dall’appellato innanzi a questo Consiglio, ritiene meritevoli di accoglimento l’appello della Curatela fallimentare, quanto al secondo (in parte qua) ed al terzo motivo, nonché l’appello del Commissario ad acta nei sensi esposti.
3.1. In conclusione, previa riunione dei due appelli in epigrafe, va respinta l’eccezione di inammissibilità dell’appello proposto dal Commissario ad acta, nel merito gli appelli in epigrafe vanno accolti nei sensi illustrati e, per l’effetto, in riforma della sentenza TAR Abruzzo impugnata, va respinto il ricorso proposto in primo grado per l’annullamento della deliberazione 5 luglio 2010 n .37, adottata dal Commissario ad acta per il Piano di rientro del SSR Abruzzo per il riaccreditamento a favore della Curatela fallimentare di SAN. STEF. A.R. srl, ammessa all’esercizio provvisorio per le prestazioni riabilitative.
Sussistono, comunque, per entrambe le cause giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite, per l’intero giudizio, in considerazione della peculiarità della controversia .
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), previa riunione degli appelli in epigrafe, nel merito li accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso proposto innanzi al TAR da Wellness srl avverso la deliberazione del Commissario ad acta per il Piano di Rientro del SSR della Regione Abruzzo 5 luglio 2010 n.37 .
Spese di lite compensate tra le parti per entrambi i gradi di ciascuna delle cause in epigrafe..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2012 con l’intervento dei magistrati:
Alessandro Botto, Presidente FF
Vittorio Stelo, Consigliere
Roberto Capuzzi, Consigliere
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere, Estensore
Alessandro Palanza, Consigliere

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/01/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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