Esecuzione forzata e potere di valutazione dell’Ufficiale Giudiziario del titolo di appartenenza dei beni – Cassazione Civile Sentenza 23625/2012
In tema di espropriazione mobiliare presso il debitore, l’art. 513 cod. proc. civ. pone una presunzione di appartenenza al debitore dei beni che si trovano nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti. Pertanto, poiché l’attività svolta dall’ufficiale giudiziario in sede di pignoramento mobiliare è meramente esecutiva, deve ritenersi preclusa al medesimo qualsiasi valutazione giuridica dei titoli di appartenenza dei beni da sottoporre al pignoramento, rimanendo a disposizione degli eventuali terzi proprietari lo strumento processuale dell’opposizione di terzo all’esecuzione.
Cassazione Civile Sezione Terza Sentenza n. 23625 del 20/12/2012
(Presidente F. Trifone, Relatore F. M. Cirillo)