CONCESSIONE EDILIZIA PER COSTRUZIONE EDIFICIO RESIDENZIALE – Consiglio di Stato, Sentenza 6475/2012
sul ricorso numero di registro generale 1266 del 2006, proposto dal Comune di Bolzano, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Cappello, Bianca Maria Giudiceandrea e Giampiero Placidi, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, via Flaminia, 79;
contro
Landesbau s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Manzi e Manfred Schullian, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via Federico Confalonieri, 5;
sul ricorso numero di registro generale 272 del 2007, proposto dal Comune di Bolzano, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Cappello, Bianca Maria Giudiceandrea e Giampiero Placidi, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, via Flaminia, 79;
contro
Landesbau s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Manfred Schullian e Luigi Manzi, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, via Federico Confalonieri, 5;
per la riforma
quanto al ricorso n. 1266 del 2006:
della sentenza del Tribunale regionale di giustizia amministrativa – Sezione autonoma della Provincia di Bolzano, n. 372/2005, resa tra le parti, concernente CONCESSIONE EDILIZIA PER COSTRUZIONE EDIFICIO RESIDENZIALE;
quanto al ricorso n. 272 del 2007:
della sentenza del Tribunale regionale di giustizia amministrativa – Sezione autonoma della Provincia di Bolzano, n. 420/2006, resa tra le parti, concernente CONCESSIONE EDILIZIA PER COSTRUZIONE EDIFICIO RESIDENZIALE;
Consiglio di Stato, Sezione Sesta, sentenza n.6475/2012 del 18.12.2012
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 ottobre 2012 il Cons. Bernhard Lageder e uditi per le parti gli avvocati Placidi, Manzi e Schullian;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I due appelli in epigrafe, sebbene proposti avverso due distinte sentenze, devono essere riuniti e trattati congiuntamente, inerendo gli stessi ad una stessa vicenda urbanistico-edilizia, ad identità di parti processuali.
2. Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa, Sezione autonoma di Bolzano, con la sentenza n. 372/2005 respingeva il ricorso n. 68 del 2005 proposto dalla Landesbau s.p.a. avverso il provvedimento dell’assessore delegato all’urbanistica del Comune di Bolzano del 13 gennaio 2005 (e dei presupposti pareri della commissione edilizia), con il quale era stata rigettata l’istanza di rilascio di concessione edilizia per la realizzazione di un nuovo edificio residenziale sulla p.ed. 3880 in C.C. Gries, ubicata in Bolzano, via Palermo, in zona residenziale B2 di completamento, per la quale il piano urbanistico comunale vigente al momento del rilascio della concessione prevedeva un indice di fabbricabilità del lotto edificabile di 4 mc/mq. L’istanza di concessione era stata respinta con la seguente duplice motivazione:
(i) il progetto, che saturava la volumetria assentibile alla p.ed. 3880 in applicazione del vigente indice di fabbricabilità alla superficie particellare, non aveva tenuto conto, nel computo della volumetria massima assentibile, degli usi pregressi (in particolare, della costruzione realizzata sulla base di una licenza edilizia risalente all’anno 1955) del diritto di edificazione sull’originaria p.f. 2052/2, la quale in seguito era stata divisa in due distinte particelle edilizie, la p.ed. 2687 su cui insiste l’edificio realizzato nel 1955, e la p.ed. 3880 destinata ad essere edificata sulla base della concessione in contestazione;
(ii) non era rispettata la distanza minima dal confine del lotto.
Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa affermava la legittimità del provvedimento di diniego, in quanto basato sulla motivazione della violazione delle distanze, da solo sufficiente a suffragare il provvedimento negativo, pervenendo dunque alla reiezione del ricorso e della connessa domanda risarcitoria. Il Tribunale, tuttavia, al contempo affermava che nel caso di specie non si sarebbe dovuto tener conto della volumetria realizzata sulla p.ed. 2687, in quanto all’epoca della relativa costruzione (anno 1955) non vigeva alcun indice di fabbricabilità, introdotto solo successi vivamente, nell’anno 1964, dal primo p.u.c. del Comune di Bolzano, né all’epoca vigeva il d.m. 2 aprile 1968 relativo agli standard urbanistici (anche di densità edilizia), con conseguente inconfigurabilità dell’asservimento dell’area residua non edificata, corrispondete alla superficie della p.ed. 3380 eretta in prosieguo in conseguenza della menzionata divisione dell’originaria p.f. 2052/2 in due separate particelle edilizie.
3. Con la seconda sentenza qui appellata (n. 420/2006), il Tribunale regionale di giustizia amministrativa accoglieva il ricorso n. 170 del 2006 proposto dalla Landesbau s.p.a. avverso i provvedimenti della Giunta comunale di Bolzano del 27 e 28 aprile 2006, con cui era stata disposta la sospensione del procedimento di rilascio della concessione edilizia (in relazione alla domanda di concessione edilizia n. 200/2006) in attesa della definizione del giudizio d’appello instaurato avverso la sentenza n. 372/2005. Il Tribunale rilevava che, a fronte della mancata sospensione della provvisoria esecutorietà di quest’ultima sentenza, non ricorreva alcuna fattispecie legale di sospensione e/o interruzione procedimentale, annullando dunque i gravati provvedimenti ed accertando l’intervenuta formazione del silenzio-assenso sulla domanda di concessione in oggetto, facendo “comunque salva la facoltà dell’amministrazione resistente di annullamento della concessione edilizia acquisita per silenzio assenso per motivi estranei alla presente vertenza, rispettivamente per violazione di normativa non considerata nella presente decisione” (v., così, testualmente, l’appellata sentenza). L’adito Tribunale respingeva, inoltre, la domanda risarcitoria, rilevando che la ricorrente avesse comunque conseguito il bene della vita anelato, e ritenendo la carenza di prova in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo della colpa in capo all’Amministrazione.
4. Avverso entrambe le sentenze interponeva separati ricorsi d’appello (iscritti ai numeri 1266 del 2006 e 272 del 2007) l’Amministrazione comunale, deducendo col primo ricorso l’erronea affermazione d’illegittimità del primo motivo posto a base del 13 gennaio 2005 di rigetto dell’istanza di rilascio della concessione edilizia afferente all’esaurita potenzialità edificatoria del lotto interessato dal progetto, e lamentando col secondo ricorso l’erronea interpretazione dell’impugnato provvedimento, costituente non già un mero atto di arresto procedimentale, bensì un vero e proprio provvedimento di rigetto dell’istanza di concessione, nonché, comunque, l’erronea interpretazione dell’art. 69 l. 7 agosto 1997, n. 13 (l. urb. prov.), in punto di formazione del silenzio-assenso nei procedimenti di rilascio dei titoli edilizi.
L’Amministrazione appellante chiedeva dunque, previa sospensione della provvisoria esecutorietà delle impugnate sentenze e in loro riforma, l’integrale rigetto degli avversari ricorsi di primo grado.
5. Disattese con ordinanze n. 950/2006 del 21 febbraio 2006 e n. 1080/2007 del 27 febbraio 2007 le istanze di sospensiva, le due cause all’odierna pubblica udienza venivano trattenute in decisione.
6. Entrambi gli appelli, come sopra riuniti, sono infondati e vanno disattesi.
6.1. Deve, in primo luogo, affermarsi la sussistenza, in capo al Comune di Bolzano, dell’interesse ad appellare la sentenza n. 372/2005.
Sebbene dal tenore della parte dispositiva della sentenza, di rigetto del ricorso proposto dalla Landesbau s.p.a. avverso il diniego di concessione edilizia del 13 gennaio 2005, appaia emergere un situazione di soccombenza totale dell’originaria ricorrente, osserva il Collegio che la parte motiva della sentenza, nell’affrontare il primo motivo di diniego di concessione, di cui sopra sub 2.(i), relativo ai limiti di volumetria assentibile – dopo aver respinto il secondo motivo sub 2.(ii) relativo alla violazione delle distanze dal confine, autonomamente suffragante il diniego di concessione –, ha ritenuto illegittimi i limiti opposti dal Comune con riguardo alle preesistenze realizzate sulla p.ed. 2687.
In tal modo, la parte motiva della sentenza contiene una sostanziale affermazione d’illegittimità del primo motivo che sorregge il diniego di concessione, la quale è, bensì, causalmente inidonea ad incidere sul tenore di rigetto della parte dispositiva (in applicazione del principio, secondo cui in caso di ricorso proposto avverso un provvedimento basato su una pluralità di motivazioni, di cui ciascuna autonomamente idonea a sorreggerlo, è sufficiente la legittimità di una delle ragioni enunciate per determinare la reiezione del ricorso), ma, lungi dal risolversi in un mero obiter, sotto un profilo oggettivo diviene parte integrante del giudicato (che si forma sul decisum, ricavabile da una combinata lettura della parte dispositiva con la parte motiva della sentenza), in quanto assume valenza conformativa in sede di riesercizio del potere in caso di presentazione di una nuova istanza con progetto d’identica consistenza volumetrica.
Infatti, in un’ottica di garanzia dell’effettività della tutela giurisdizionale, nel giudizio impugnatorio il sindacato giudiziale non può fermarsi, con la tecnica dell’assorbimento c.d. improprio, al vaglio di alcuni soltanto dei motivi a potenziale valenza invalidante, ma deve essere teso a definire tutti i dedotti profili d’illegittimità, i quali possano venire in rilievo in sede di riedizione del potere, onde risolvere, in via per quanto possibile definitiva, tutti gli aspetti controversi dedotti in giudizio, specie in presenza di un potere di natura tendenzialmente vincolata quale quello sotteso al rilascio dei titoli edilizi (implicante, di regola, l’esercizio di attività di mero accertamento attorno alla conformità, o meno, del progetto alla disciplina urbanistica ed edilizia, salve le ipotesi degli interventi in deroga o relativi a territori non pianificati).
L’appellata affermazione d’illegittimità del primo motivo di diniego di concessione è aderente al richiamato principio, discendendone di conseguenza la sopra rilevata idoneità del relativo capo di sentenza ad assurgere a forza di giudicato a contenuto conformativo, rispetto al quale l’Amministrazione deve ritenersi soccombente, con conseguente radicazione dell’interesse all’impugnazione in capo alla predetta.
6.2. Nella memorie difensiva del 25 luglio 2012, la difesa della parte appellata ha dedotto la sopravvenuta improcedibilità dell’appello per intervenuta acquiescenza sia in seguito alla nota dell’assessore all’urbanistica del 27 gennaio 2006 (di asserita adesione alla tesi della Landesbau s.p.a., accolta dalla sentenza n. 272/2005) e al mancato annullamento in sede di autotutela del silenzio-assenso formatosi ai sensi della sentenza n. 420/2006, sia in seguito al rilascio della concessione edilizia in variante del 3 luglio 2008 per una cubatura di mc 3.238,473 (= mc 2.956,00 + 10% a titolo di maggiorazione per la realizzazione di una “casa clima A”) che prescinde dalle preesistenze (mentre il Comune nel qui impugnato diniego di concessione ha ritenuto assentibile una volumetria-base minore di mc 1.828,145), con la precisazione che in linea di fatto è incontroverso che il fabbricato, nelle more, sia stato interamente realizzato sulla base della menzionata concessione in variante.
Infatti, a fronte della mancata sospensione della provvisoria esecutorietà delle appellate sentenze, gli atti invocati a suffragio dell’eccezione in esame – peraltro, in parte posti in essere solo dopo la proposizione degli appelli, sicché in ogni caso occorreva un correlativo espresso atto di rinuncia all’impugnazione – si risolvono nella conformazione dell’azione amministrativa al dictum giudiziale munito di provvisoria esecutorietà, imposta dall’ordinamento processuale e sostanziale, e dunque non possono qualificarsi alla stregua di atti di accettazione espressa o implicita della sentenza, attesa la rilevata componente di doverosità connotante l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali provvisoriamente esecutivi. Si aggiunga che la tempestiva conformazione dell’agere amministrativo alle due sentenze era, altresì, imposta dall’esigenza di prevenire eventuali azioni risarcitorie per danni da ritardo, sicché anche sotto tale profilo ai relativi atti non può attribuirsi valenza di accettazione delle sentenza medesime.
6.3. Posta con ciò l’ammissibilità e procedibilità dei ricorsi in appello interposti dal Comune di Bolzano avverso le due sentenze, si osserva nel merito, quanto all’appello che investe la sentenza n. 272/2005, che lo stesso è destituito di fondamento.
In linea di fatto, si rileva che dalla documentazione acquisita al giudizio si evince che in sede di rilascio della licenza edilizia n. 126 del 15 dicembre 1955 era stata considerata, quale lotto fisico unitario sotto il profilo edilizio, la sola area della p.f. 2052/2 corrispondente alla superficie della p.ed. 2687. Ciò emerge, in particolare, dall’esame del progetto autorizzato, ove le distanze dell’edificio dal confine risultano individuate in relazione alle linee di confine che avrebbero delimitato la p.ed. 2687, la quale è stata eretta tavolarmente nell’anno 1963 sulla parte della p.f. 2052/2 interessata dalla costruzione (palazzina a cinque piani a destinazione residenziale) realizzata sulla base di tale licenza. L’area in ipotesi asservita dalla costruzione realizzata sulla base del titolo edilizio del 1955 non era dunque costituita dall’intera p.f. 2052/2, bensì dalla sola area corrispondente alla superficie della p.ed. 2687 (di 652 mq) eretta nel 1963, considerata nel progetto autorizzato quale lotto edificabile a sé stante.
Da un esame complessivo della documentazione progettuale, tavolare e catastale in atti emerge, poi, che l’area della p.f. 2052/2, residuata alla creazione (nell’anno 1963) della p.ed. 2687, e trasformata in prosieguo (nell’anno 1998) nella p.ed. 3880 (quest’ultima, della superficie di 725 mq), sin dall’origine non ha mai assolto a funzioni pertinenziali rispetto alla p.ed. 2687 – in ragione della obiettiva destinazione e configurazione delle aree, effettuata da chi ne aveva titolo e disponibilità –, tant’è che nel foglio di notifica n. 652 del 15 maggio 1963 (ossia, nell’atto dell’ufficio del catasto, che segnala all’ufficio tavolare le variazioni nelle realità che possano interessare la consistenza dei beni iscritti nelle singole partite tavolari), posto a base della creazione della nuova p.ed. 2678, la destinazione dell’area residua della p.f. 2052/2 risulta indicata di natura agricola (vigna); inoltre, in epoca successiva, nel libro fondiario risulta annotato, sub G.N. 2475/1975, contratto di locazione del 14 luglio 1969 per la durata di anni diciotto, stipulato con la Shell Italia s.p.a. in qualità di conduttrice, per la gestione di un distributore di benzina sull’area in questione (v. estratto tavolare, in atti). Già sulla base di tali elementi deve escludersi che, nel periodo anteriore all’entrata in vigore del primo piano regolatore del Comune di Bolzano, nell’anno 1964 (approvato con l. prov. 3 gennaio 1964, n. 1), si fosse creato un vincolo di c.d. asservimento pertinenziale.
Si precisa al riguardo in linea di diritto che, in relazione al periodo anteriore all’adozione del (primo) piano regolatore generale nell’anno 1964, col quale per la prima volta nel territorio comunale sono stati introdotti indici di densità edilizia (territoriale e fondiaria), in assenza di limiti di volumetria non è configurabile un’ipotesi di asservimento in senso tecnico, ma appare astrattamente configurabile esclusivamente un vincolo di c.d. asservimento pertinenziale, connotata dalla destinazione dell’area non edificata del lotto a servizio dell’edificio realizzato (v. al riguardo, in fattispecie analoga, C.d.S., Ad. Plen., 23 aprile 2009, n. 3). E non v’è dubbio che, in difetto di altri elementi probatori, ai fini della ricognizione di un eventuale asservimento di siffatta natura possano assumere rilievo anche atti negoziali provenienti dagli stessi privati, nella specie evincibili dall’estratto tavolare acquisito al giudizio.
Ad ulteriormente suffragio dell’inferenza che conduce ad escludere l’esistenza di un vincolo di c.d. asservimento pertinenziale viene, altresì, in rilievo la dimensione delle superfici delle due aree, superando quella corrispondente alla p.ed. 3880 (asseritamente asservita, secondo la tesi del Comune) la superficie dell’area corrispondente alla p.ed. 2687, sicché – tenendo conto anche degli altri dati di fatto sopra rilevati, in particolare della radicale diversità di destinazione d’uso delle rispettive aree (agricola e rispettivamente commerciale la prima, residenziale la seconda), protrattasi per decenni – non si vede come la p.ed. 2687 possa essere qualificata come fondo principale ai fini del c.d. asserivmento pertinenziale.
Si aggiunga la sopra rilevata circostanza – enucleabile da un esame globale e onnicomprensivo della documentazione afferente al rilascio del titolo edilizio del 1955 – che l’area corrispondente alla p.ed. 2687 vi era stata considerata quale lotto edificabile separato e a sé stante. Il titolo edilizio all’epoca rilasciato ha, cioè, interessato non già l’intera p.f. 2052/2, bensì la sola area corrispondente alla menzionata p.ed. 2687, talché l’area residua, corrispondente alla superficie delll’attuale p.ed. 3880, non costituisce “superficie pertinenziale” dell’edificio preesistente per gli effetti di cui all’art. 36, comma 4-bis l. urb. prov., peraltro ratione temporis non direttamente applicabile alla fattispecie sub iudice, essendo il citato comma stato aggiunto dall’art. 8, comma 2, l. prov. 2 luglio 2007, n. 3, e dunque in epoca successiva al qui impugnato provvedimento di diniego (il citato comma 4-bis testualmente recita: “Gli edifici esistenti vincolano le superfici pertinenziali, da dimostrare in base alla densità edilizia vigente all’atto della presentazione della domanda edilizia, a prescindere dalla data della loro realizzazione, dal successivo frazionamento del compendio immobiliare o dall’alienazione di parti dello stesso”).
La rilevata situazione di fatto e di diritto induce dunque a considerare l’attuale p.ed. 3880 quale lotto edificabile autonomo e a sé stante, ai fini dell’applicazione degli indici di fabbricabilità, senza che si possa tener conto del fabbricato eretto nel 1955 sulla area corrispondente all’attuale p.ed. 2678, in quanto ab origine insistente su diverso lotto edificabile.
La sopra esposta ricostruzione delle vicende relative all’immobile di cui è causa smentisce l’assunto dell’Amministrazione comunale, espresso nel parere della commissione edilizia del 12 gennaio 2005 recepito nell’impugnato provvedimento di diniego, secondo cui, a fronte del frazionamento dell’originaria p.f. 2052/2 avvenuto in epoca connotata dall’assenza di uno strumento urbanistico che fissasse la densità edilizia (nel duplice aspetto di densità territoriale e di densità fondiaria), “ (…) il fondo conservato attraverso frazionamento come area pertinenziale dell’edificio già concessionato non corrispondeva ad alcun criterio relazionale tra cubatura realizzata e superficie di pertinenza (…)”. Infatti, tale assunto presuppone un vincolo pertinenziale (della parte residua della p.f. 2052/2, a servizio della neoformata p.ed. 2687), per le esposte ragioni in realtà insussistente.
L’Amministrazione appellante, laddove (nella memoria del 27 agosto 2012) sostiene che “ (…) il presupposto per l’individuazione di una zona di completamento è che la densità edilizia attribuita risulti sfruttata al 70% (…) laddove nel computo si inserisce tutto l’esistente (anche quello realizzato in epoca remota (…)”, sembra confondere la densità territoriale (riferita, cioè, a ciascuna zona omogenea, la quale definisce il complessivo carico di edificazione che può gravare sulla zona intera) con la densità fondiaria (riferita, invece, alla singola area edificabile, la quale definisce il volume massimo assentibile su di essa, espressa dal c.d. indice di fabbricabilità), venendo nel caso di specie in rilievo solo quest’ultimo concetto, tenuto conto del tenore del primo motivo di diniego opposto all’istanza di concessione, incentrato sul superamento della volumetria assentibile in applicazione del vigente indice di fabbricabilità di 4 mc/mq per le zone di completamento.
Dalle superiori considerazioni deriva, altresì, l’inconferenza, con riguardo alla fattispecie concreta dedotta in giudizio, dei precedenti di questo Consiglio di Stato (Cons. Stato, III, parere 28 aprile 2009, n. 965/2009; Cons. Stato, IV, 29 gennaio 2008, n. 255; V, 12 luglio 2004, n. 5039), affermativi del principio che un’area edificatoria già utilizzata a fini edilizi è suscettibile di ulteriore edificazione solo quando la costruzione su di essa realizzata non esaurisca la volumetria consentita dalla normativa vigente al momento del rilascio dell’ulteriore permesso di costruire, dovendosi considerare non solo la superficie libera ed il volume ad essa corrispondente, ma anche la cubatura del fabbricato preesistente al fine di verificare se, in relazione all’intera superficie dell’area (superficie scoperta più superficie impegnata dalla costruzione preesistente), residui l’ulteriore volumetria di cui si chiede la realizzazione, a nulla rilevando che questa possa insistere su una parte del lotto catastalmente divisa e dovendosi considerare irrilevanti i frazionamenti delle proprietà private medio tempore intervenuti. Infatti, i citati precedenti presuppongono l’unitarietà fisica del lotto al momento dell’originaria costruzione e il riferimento dell’originario permesso di costruire all’intero lotto, mentre nel caso di specie sin dal rilascio della licenza edilizia del 1955 era stato preso in considerazione, quale lotto edificabile, la sola parte fisica della p.f. 2052/2 corrispondente alla neoformata p.ed. 2687 – peraltro, in modo senz’altro legittimo, avuto riguardo all’assenza, all’epoca del rilascio del titolo edilizio, di limiti di densità edilizia, e considerato l’accertamento di conformità del progetto “ (…) alle vigenti disposizioni edilizie, salvo i diritti dei terzi (…)”, contenuto nella licenza edilizia n. 126/1955 –, con conseguente inconfigurabilità di ogni asservimento dell’area residua alla pregressa utilizzazione edificatoria.
Per le esposte ragioni, l’affermazione dell’illegittimità del primo motivo di diniego, contenuta nell’appellata sentenza n. 372/2005, merita conferma (seppure con le integrazioni e precisazioni motivazionali sopra svolte).
6.4. Privo di pregio è, altresì, l’appello interposto avverso la sentenza n. 420/2006, in quanto dal tenore testuale degli impugnati provvedimenti del 27 e 28 aprile 2006 – con i quali “ (…) si comunica formalmente che Codesta Amministrazione ha deciso di sospendere il rilascio del provvedimento concessorio in oggetto (…)” – risulta in modo chiaro e univoco che si tratta di provvedimenti di sospensione procedimentale, e non già di provvedimenti definitivi di diniego come sostenuto dall’appellante Comune di Bolzano.
Il così disposto arresto procedimentale risulta sorretto da una motivazione illegittima, incentrata sul richiamo della pendenza del giudizio d’appello instaurato ad impugnazione della sentenza pregressa n. 372/2005, provvisoriamente esecutiva. L’Amministrazione, facendo impropria applicazione di un istituto (la sospensione ex art. 295 cod. proc. civ.) di pretta natura processuale (e non già procedimentale), teso a prevenire eventuali conflitti di giudicati, ha con ciò determinato un illegittimo arresto procedimentale, sostanzialmente costituente atto elusivo del vincolo conformativo scaturente dalla sentenza n. 372/2005, provvisoriamente esecutiva.
A fronte dell’accertata illegittima sospensione procedimentale, l’appellata sentenza ha, pertanto, correttamente ritenuto l’intervenuta formazione del silenzio-assenso per decorso del termine di sessanta giorni dall’inizio del procedimento, ex art. 69 l. urb. prov..
6.5. Per le esposte ragioni, s’impone la reiezione degli appelli in esame, con assorbimento di ogni altra questione devoluta al Collegio, ormai irrilevante ai fini decisori.
7. Tenuto conto della peculiarità della vicenda urbanistico-ediliza dedotta in giudizio, si ravvisano i presupposti di legge per dichiarare le spese del presente grado di giudizio interamente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sugli appelli, tra di loro riuniti, come in epigrafe proposti (ricorsi n. 1266 del 2006 e n. 272 del 2007), li respinge e, per l’effetto, conferma le appellate sentenze; dichiara le spese del presente grado di giudizio interamente compensate fra tutte le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Severini, Presidente
Roberto Giovagnoli, Consigliere
Gabriella De Michele, Consigliere
Bernhard Lageder, Consigliere, Estensore
Andrea Pannone, Consigliere
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/12/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)