Proscioglimento dalla ferma prefissata quadriennale per esito positivo degli accertamenti diagnostici relativi all’utilizzo di sostanze stupefacenti con conseguente collocamento in congedo illimitato – Consiglio di Stato sentenza n.6334/2012
sul ricorso numero di registro generale 7896 del 2012, proposto da:
XX, rappresentato e difeso dall’avv. Raffaello Capunzo, con domicilio eletto presso Giuseppe Placidi in Roma, via Cosseria, 2;
contro
Ministero della Difesa -Comando Aeronautica Militare di Viterbo, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura gen. dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE I BIS n. 06497/2012, resa tra le parti, concernente proscioglimento dalla ferma prefissata quadriennale per esito positivo degli accertamenti diagnostici relativi all’utilizzo di sostanze stupefacenti con conseguente collocamento in congedo illimitato
Consiglio di Stato, Sezione Quarta, Sentenza n. 6334/2012 del 11.12.2012
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa -Comando Aeronautica Militare di Viterbo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2012 il Cons. Oberdan Forlenza e uditi per le parti gli avvocati Giovanni Sellitto in sostituzione di Raffaello Capunzo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con l’appello in esame, il sig. XX impugna la sentenza 17 luglio 2012 n. 6497, con la quale il TAR per il Lazio, sez. I – bis, ha rigettato il suo ricorso, proposto avverso l’atto di proscioglimento dalla ferma prefissata quadriennale per esito positivo degli accertamenti diagnostici di cui all’art. 957, co. 1, lett. c) d. lgs. n. 66/2010, con conseguente collocamento in congedo illimitato a decorrere dal 11 luglio 2011.
La sentenza appellata afferma:
– il “proscioglimento dalla ferma e il conseguente collocamento in congedo costituiscono una vincolata conseguenza dell’accertamento della positività del militare agli accertamenti diagnostici”;
– il provvedimento impugnato (proscioglimento) ha “natura vincolata, in quanto, tra i requisiti per il reclutamento per i volontari in ferma era (ed è) richiesto l’esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool, per l’uso anche saltuario od occasionale di sostanze stupefacenti, o comunque per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico”;
– non può ritenersi che l’uso singolo di sostanze stupefacenti sia cosa diversa dall’uso sporadico o occasionale, poiché “l’uso di sostanze stupefacenti – anche singolo – è in grado di alterare l’equilibrio psichico . . . e comunque di certo attenua l’esemplarità della condotta, si pone in contrasto con i doveri attinenti allo stato di militare ed influisce negativamente sulla formazione e sul rendimento del militare”;
– infatti, “un uso seppure unico o isolato di sostanze stupefacenti, per l’incidenza indiziaria che esso può assumere sul carattere e le condizioni specifiche dell’assuntore, rappresenta comunque un fatto riprovevole che, seppure non indica una dedizione all’uso di sostanze stupefacenti, si sostanzia pur sempre in un elemento non positivamente descrittivo di quella capacità professionale e quelle doti di carattere che devono essere necessariamente possedute da chi si appresta a tutelare gli interessi fondamentali della collettività connessi ai compiti militari”.
Avverso tale decisione vengono proposti i seguenti motivi di impugnazione:
error in iudicando; violazione e falsa applicazione artt. 956 e 957 d. lgs. n. 66/2010; violazione art. 97 cost.; eccesso di potere per incoerenza, illogicità, incongruità, ingiustizia manifesta; travisamento ed erronea valutazione della situazione di fatto; errore sul presupposto; difetto di istruttoria; violazione artt. 2 e 3 l. n. 241/1990; ciò in quanto:
a) il provvedimento di proscioglimento dalla ferma prefissata quadriennale si fonda su accertamenti medici che attestano che l’appellante “ha fatto un singolo uso di cocaina, uso che non ha prodotto alcuna alterazione delle sue facoltà fisiche e psichiche”;
b) l’”uso singolo” è cosa diversa dall’ “uso saltuario od occasionale”, “implicando il primo che il soggetto abbia fruito di sostanze stupefacenti per un’unica volta senza cadere nella dipendenza, il secondo che l’utilizzo delle droghe sia avvenuto con una certa, ancorchè non frequente, continuità, con la necessaria conseguenza che lo stato di colui che faccia uso sporadico od occasionale di stupefacenti sfocia nella tossicodipendenza”;
c) ne consegue che “l’interpretazione che il giudice di prime cure ha dato alla norma è contraria alla lettera e allo spirito della legge”, poiché “è la stessa norma a specificare che l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti è causa di proscioglimento della ferma”;
d) l’uso singolo di sostanza stupefacente non rientra, quindi, nelle previsioni normative e non può sorreggere un provvedimento di proscioglimento;
e) peraltro, tale provvedimento “manca del tutto di adeguata motivazione dalla quale emergano i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che ne hanno determinato la decisione”.
Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa – Comando aeronautica militare di Viterbo.
All’odierna udienza in camera di consiglio, il Collegio, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all’art. 60 Cpa, ha trattenuto la causa in decisione per il merito.
DIRITTO
L’appello è infondato e deve essere, pertanto, respinto.
L’art. 14, d. lgs. 8 maggio 2001 n. 215, prevede, per quel che interessa nella presente sede:
“1. Il provvedimento di proscioglimento dalla ferma è adottato dalla Direzione generale per il personale militare e determina la cessazione del rapporto di servizio.
2. Il proscioglimento dalla ferma è disposto nei seguenti casi:
a) domanda presentata dall’interessato per i motivi di cui al comma 3;
a-bis) assunzione in servizio nella stessa Forza armata con grado diverso o in altra Forza armata, nell’Arma dei carabinieri, nel Corpo della guardia di finanza, nelle Forze di polizia a ordinamento civile, nel Corpo militare della Croce Rossa Italiana, nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
b) perdita permanente dell’idoneità fisio-psico-attitudinale richiesta per il reclutamento, salvo quanto previsto dall’articolo 13;
c) esito positivo degli accertamenti diagnostici di cui all’articolo 4, comma 1, lettera g), della legge 23 agosto 2004, n. 226 . . .”.
Attualmente, dopo l’abrogazione del predetto art. 14 (ad opera dell’art. 2268 d. lgs. n. 66/2010), l’art. 957 d. lgs. 15 marzo 2010 n. 66, prevede, quanto ai “casi di proscioglimento dalla ferma o dalla rafferma”:
“1. Il proscioglimento dalla ferma è disposto, oltre che per le cause previste per il personale in servizio permanente di cui all’articolo 923, comma 1, lettere i), l) ed m), nei seguenti casi:
a) domanda presentata dall’interessato;
b) assunzione in servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
c) esito positivo degli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool, per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
d) superamento del limite massimo di licenza straordinaria di convalescenza;
e) motivi disciplinari, ai sensi dell’articolo 1357, comma 1, lettera c);
f) perdita permanente dell’idoneità fisio-psico-attitudinale, richiesta per il reclutamento, salvo quanto previsto dall’articolo 955;
g) scarso rendimento di cui all’articolo 960. (199)
2. Il proscioglimento per esito positivo degli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool, per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico, è disposto sulla base della documentazione attestante gli accertamenti diagnostici effettuati.
3. Il provvedimento di proscioglimento dalla ferma è adottato dalla Direzione generale per il personale militare e determina la cessazione del rapporto di servizio”.
La giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (sez. IV, 22 marzo 2011 n. 1756), con considerazioni dalle quali non vi è motivo di discostarsi nella presente sede, ha già avuto modo di precisare che:
“il proscioglimento dalla ferma è un’automatica conseguenza dell’accertamento della positività del militare agli accertamenti diagnostici di cui all’art. 14, 2° co. lett. c) del D.lgs. 8 maggio 2001 n. 215 (peraltro oggi abrogato e sostituito con analoga disposizione dal D.lgs. n.66/2010).
La norma all’epoca in vigore disponeva che non potesse essere ritenuta sussistente l’idoneità dei militare, tra gli altri casi, nell’ipotesi di “c) esito positivo degli accertamenti diagnostici di cui all’articolo 4, comma 1, lettera g), della legge 23 agosto 2004, n. 226”.
Da ciò consegue che “il provvedimento aveva natura vincolata in quanto, tra i requisiti di reclutamento per i volontari in ferma, era (ed è) richiesto l’esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool, per l’uso anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, o comunque per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico.
La presenza nell’ordinamento di una disposizione che dà rilievo, ai fini del reclutamento nel corpo militare, all’assenza di evidenze circa l’assunzione di alcool o droghe costituisce quindi un ineludibile canone di riferimento per l’amministrazione”.
Questa stessa Sezione (sez. IV, 11 ottobre 2007 n. 5358), ha inoltre già condivisibilmente precisato che:
“tenuto conto che le valutazioni medico-legali contenute nelle direttive tecnico-sanitarie in base alle quali l’Amministrazione dispone il proscioglimento dalla ferma militare volontaria di un soggetto fisicamente inidoneo non sono sindacabili in sede di legittimità dal giudice amministrativo, salvo il caso di manifesta abnormità (ord.ze Cons. Stato, IV Sez., n. 1783/03; n. 1003/00), la presenza nell’ordinamento di una disposizione che dà rilievo, ai fini del reclutamento nel corpo militare, all’assenza di evidenze circa l’assunzione di alcool o droghe costituisce indubbiamente canone di riferimento per la valutazione discrezionale dell’amministrazione.”
Inoltre, “l’uso di sostanze stupefacenti altera l’equilibrio psichico, attenua l’esemplarità della condotta e si pone in contrasto con i doveri attinenti allo stato di militare e al grado rivestito e influisce negativamente sulla formazione militare.”.
Alla luce di quanto esposto, appare evidente la correttezza della sentenza di primo grado oggetto di impugnazione e, ancor prima, la legittimità del provvedimento adottato dall’amministrazione, il quale – poiché fondato sull’accertato uso di sostanze stupefacenti – appare, in virtù di tale richiamo al presupposto, sufficientemente motivato.
Questo Collegio, oltre a quanto già esposto, ritiene, infatti, che anche la assunzione “singola” di sostanze stupefacenti costituisce presupposto legittimamente fondante l’adozione di un provvedimento di proscioglimento della ferma.
Ed infatti:
– per un verso, la norma (sia la previgente, sia l’attuale) non richiede che l’assunzione di stupefacenti abbia effetti (da constatarsi in base ad idonei accertamenti sanitari) sull’efficienza fisica e psichica del militare, posto che essa richiama, quale circostanza che funge da presupposto per il proscioglimento, solo il mero “esito positivo degli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool, per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico”;
– per altro verso, è ben evidente che la “occasionalità” dell’uso – indicata dal legislatore – richiama anche un uso singolo, proprio perché quest’ultimo è, senza dubbio, “occasionale”;
– per altro verso ancora, la previsione normativa appare del tutto ragionevole, posto che ben può il legislatore prevedere la necessità di più severi requisiti per coloro che devono svolgere delicati compiti e/o funzioni connessi alle funzioni attinenti alla sovranità dello Stato (ex art. 98 Cost.). Come condivisibilmente afferma la sentenza appellata, l’uso anche singolo di sostanze stupefacenti “rappresenta comunque un fatto riprovevole che, seppure non indica una dedizione all’uso di sostanze stupefacenti, si sostanzia pur sempre in un elemento non positivamente descrittivo di quella capacità professionale e quelle doti di carattere che devono essere necessariamente possedute da chi si appresta a tutelare gli interessi fondamentali della collettività connessi ai compiti militari”.
Per tutte le ragioni esposte, l’appello deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Sussistono, in considerazione delle questioni trattate, giusti motivi per compensare tra le parti spese, diritti ed onorari di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sull’0apperllo proposto da Moscatiello Mario (n. 7896/2012 r.g.), lo rigetta e, per l’effetto, conferma la sentenza appellata.
Compensa tra le parti spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Gaetano Trotta, Presidente
Raffaele Greco, Consigliere
Fabio Taormina, Consigliere
Umberto Realfonzo, Consigliere
Oberdan Forlenza, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/12/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)