Amministrativa

Esclusione dalla gara per l’elaborazione e redazione del piano stralcio per la tutela della costa, con richiesta di risarcimento dei danni – Consiglio di Stato Sentenza n.6279/2012

sul ricorso numero di registro generale 1384 del 2009, proposto da:
V.A.M.S. Ingegneria s.r.l., in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria dell’Associazione temporanea di imprese (A.T.I.) con Centro Studi Progetti Ambiente Napoli s.r.l. e Progettazioni Integrate s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Lucio de Luca di Melpignano, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. L. Napolitano, in Roma, via Sicilia, n. 50;
contro
Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, non costituita in giudizio;
Autorità di Bacino Regionale in Destra Sele, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
Technital s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Giovanni Pellegrino e Gianluigi Pellegrino, con domicilio eletto presso il loro studio, in Roma, corso del Rinascimento, n. 11;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. Campania – Napoli, Sezione II, n. 15788/2008, resa tra le parti, concernente esclusione dalla gara per l’elaborazione e redazione del piano stralcio per la tutela della costa, con richiesta di risarcimento dei danni;

Consiglio di Stato, Sezione Quinta, Sentenza n.6279/2012 del 10.12.2012

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Technital s.p.a.;
Vista la memoria depositata in giudizio l’1.10.2012, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c), 38 e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2012 il Cons. Antonio Amicuzzi e uditi per le parti gli avvocati S. Como, su delega dell’avv. De Luca, e V. Pellegrino, su delega degli avv. Giovanni e Gianluigi Pellegrino;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in appello in esame la V.A.M.S. Ingegneria s.r.l., in proprio e nella detta qualità, ha chiesto l’annullamento in parte qua della sentenza del T.A.R. in epigrafe indicata con la quale era stato accolto il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti proposti dalla Technital s.p.a., era stato respinto il ricorso incidentale proposto dalla attuale appellante ed era stata accolta, nei limiti, la domanda impugnatoria proposta dalla ricorrente incidentale con i motivi aggiunti, nonché erano state dichiarate inammissibili le domande di risarcimento dei danni proposte.
A sostegno del gravame sono state dedotte le censure di “error in iudicando”, violazione dell’art. 90, comma 7, del d. lgs. n. 163/2006, degli artt. 4 e 8 del bando di gara e degli artt. 7 e 10 del capitolato speciale d’appalto.
Con memoria depositata il 6.7.2011 si è costituita in giudizio la Technital s.p.a., che ha eccepito la inammissibilità dell’appello, nonché ne ha dedotto la infondatezza.
Con memoria depositata l’1.10.2012 l’appellante A.T.I. V.A.M.S ha evidenziato che, successivamente alla proposizione dell’appello, aveva sottoscritto, in data 9.4.2009, un certificato di regolare esecuzione dei servizi di progettazione resi, dichiarando di accettare senza riserve l’importo determinato dall’Ufficio Direzione delle Attività e di rinunciare ad ogni ulteriore pretesa giurisdizionale in merito alle attività realizzate, anche con riferimento al contenzioso in corso; pertanto, poiché a seguito di detto accordo transattivo non ha più interesse all’appello, ha chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere “per sopravvenuta carenza di interesse”.
Alla pubblica udienza del 26.10.2012 il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da verbale di causa agli atti del giudizio.
Rileva la Sezione che, in virtù del principio fondamentale della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso ed il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, senza che il Giudice adito abbia alcuna possibilità di deciderlo nel merito, ove la parte attrice, prima dell’introito del ricorso per la delibazione nel merito, abbia dichiarato di rinunciarvi o di non avere più alcun interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati.
Poiché con detta memoria depositata l’1.10.2012 la parte appellante ha dedotto di non avere più interesse al gravame, tenuto conto delle considerazioni sopra esposte, il Collegio deve dichiarare la improcedibilità dell’appello in esame per sopravvenuto difetto di interesse.
Nella circostanza dell’intervenuto accordo transattivo tra le parti il Collegio ravvisa eccezionali ragioni per compensare, ai sensi degli artt. 26, co. 1, c.p.a. e 92, co. 2, c.p.c., le spese del presente grado di giudizio. Nulla spese, invece, nei confronti degli appellati non costituiti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente decidendo, dichiara improcedibile l’appello in esame.
Spese compensate e nulla verso gli appellati non costituiti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Carmine Volpe, Presidente
Francesco Caringella, Consigliere
Antonio Amicuzzi, Consigliere, Estensore
Nicola Gaviano, Consigliere
Carlo Schilardi, Consigliere

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/12/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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