Corte Ue, nei lavori di costruzione ci sono anche le cessioni di beni – Corte di Giustizia Ue Sentenza 13/12/2012
La domanda di pronuncia pregiudiziale è relativa a una causa pendente tra l’Amministrazione fiscale tedesca e una società che svolge attività di acquisto, dotazione di infrastrutture di base ed edificazione di terreni. Fulcro della controversia l’interpretazione dell’articolo 2, punto 1, della decisione 2004/290/CE del 30 marzo 2004, che autorizza lo Stato nazionale ad applicare una misura di deroga all’articolo 21 della sesta direttiva Iva, n. 77/388/Cee.
La normativa coinvolta
In base all’articolo 21 della sesta direttiva, l’Iva è dovuta dal soggetto passivo che effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi imponibile. L’articolo 2, punto 1 della decisione n. 2004/290 prevede invece che il destinatario della prestazione di beni e di servizi può essere considerato soggetto passivo Iva, tra l’altro, qualora i lavori di costruzione siano forniti a un soggetto passivo.
La fattispecie
La società coinvolta nella controversia svolge attività di acquisto, dotazione di infrastrutture di base ed edificazione di terreni ed è soggetto passivo ai sensi dell’articolo 4 della sesta direttiva Iva.
La società ha incaricato una seconda società di realizzare un edificio ad uso abitativo composto da diversi appartamenti. A fronte di tale prestazione, tale ultima società ha emesso fattura senza indicare l’Iva e menzionando la prima società quale debitrice dell’imposta in quanto destinataria della prestazione. La società tenuta al pagamento dell’imposta riteneva tuttavia che non sussistessero le condizioni relative al sorgere dell’obbligazione tributaria. Di diverso avviso l’Amministrazione tributaria tedesca.
La questione è approdata dinanzi all’autorità giurisdizionale tedesca, che ha sollevato la seguente questione pregiudiziale: se la nozione di lavori di costruzione nell’accezione di cui all’articolo 2, punto 1, della decisione 2004/290, comprenda, oltre ai servizi, anche le cessioni.
Le valutazioni della Corte
Il giudice a quo chiede di conoscere se l’articolo 2 della decisione 2004/290 debba essere interpretato nel senso che la nozione di lavori di costruzione comprenda, oltre alle operazioni considerate come prestazioni di servizi, definite dall’articolo 6 della sesta direttiva, anche quelle che costituiscono cessioni di beni, ai sensi dell’articolo 5 della stessa direttiva.
Al riguardo la decisione 2004/290 non contiene una apposita definizione della nozione di lavori di costruzione. In mancanza di una specifica definizione, per stabilire il significato e la portata della nozione di lavori di costruzione, occorre tener conto del contesto generale in cui tale nozione viene adoperata. Quanto al senso abituale della nozione di “lavori di costruzione” si ritiene che la costruzione di un edificio sia ascrivibile a tale nozione.
La Corte ritiene non rilevante stabilire se l’impresa che effettua tale costruzione sia proprietaria della superficie costruita oppure dei materiali utilizzati, e se l’operazione in questione debba essere qualificata come cessione di beni o come prestazione di servizi.
La qualificazione di una prestazione come cessione di beni ovvero prestazione di servizi costituisce valutazione complessa da effettuare caso per caso. Tuttavia, rileva la Corte, dal contesto generale non risulta che il legislatore comunitario abbia voluto limitare l’applicazione della disposizione recata dall’articolo 2 della decisione 2004/290 alle ipotesi di prestazioni di servizi.
La nozione di lavori di costruzione di cui al citato articolo 2 della decisione n. 2004/290 include non soltanto la prestazioni di servizi, ma anche le cessioni di beni.
A diverse conclusioni non si può pervenire ritenendo che detta disposizione, in quanto derogatoria della regola generale di cui all’articolo 21 della sesta direttiva, debba essere interpretata restrittivamente.
Inoltre, l’esclusione delle cessioni dall’ambito applicativo del richiamato articolo 2 della decisione n. 2004/290 avrebbe come conseguenza che la costruzione di un edificio potrebbe essere esclusa dall’applicazione della misura derogatoria prevista dalla decisione.
Le conclusioni della Corte
La Corte perviene pertanto alla conclusione che l’articolo 2 della decisione n. 2004/290/Ce che autorizza la Germania ad applicare una misura di deroga all’articolo 21 della sesta direttiva, deve essere interpretato nel senso che la nozione di lavori di costruzione che compare in tale disposizione comprende, oltre alle prestazioni considerate prestazioni di servizi, anche quelle che costituiscono cessioni di beni.
Fonte: sentenza 13 dicembre 2012, causa C-395/11
Marcello Maiorino – nuovofiscooggi.it