Corresponsione somme – Consiglio di Stato Sentenza n. 6328/2012
sul ricorso numero di registro generale 1828 del 2002, proposto da:
A.S.L. N. 3 Centro Molise, rappresentata e difesa dall’avv. Saverio Costanzo, domiciliata per legge presso la Segreteria del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro n. 13;
contro
XX;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. MOLISE – CAMPOBASSO n. 00610/2000, resa tra le parti, concernente corresponsione somme
Consiglio di Stato, Sezione Terza, Sentenza n. 6328/2012 del 11.12.2012
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 novembre 2012 il Cons. Angelica Dell’Utri; nessuno presente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con deliberazione 10 novembre 1988 n. 2990 il Comitato di gestione dell’USL n. 5 di Campobasso riconosceva al personale del PMIP (Presidio Multizonale di Igiene e Prevenzione) il diritto al trattamento di missione per attività di servizio svolte in località distanti più di 10 chilometri dalla sede di servizio. Tuttavia, in base a parere negativo espresso dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica, tale provvedimento era revocato con deliberazioni nn. 1683 e 1934 del 1993 dell’Amministratore straordinario della stessa USL, che con deliberazione 29 settembre 1994 n. 1441 disponeva, altresì, il recupero di quanto liquidato a titolo di indennità di missione per il periodo dal 1989 al 1992 a carico della signora Maria Silvano, dipendente con qualifica di assistente tecnico (ispettore di igiene), ruolo tecnico del PMIP. Avverso tale atto e per la declaratoria del proprio diritto a percepire l’indennità di missione la signora Silvana adiva il TAR per il Molise, che con sentenza 29 dicembre 2000 n. 610 accoglieva il ricorso annullando quel provvedimento e dichiarando il diritto dell’istante alla corresponsione della rivendicata indennità.
2. Di qui l’appello in epigrafe dell’Azienda USL n. 3 di Campobasso (subentrata all’USL n. 5), con il quale, eccepita l’inammissibilità del ricorso di primo grado per omessa impugnazione del cennato parere del Dipartimento della funzione pubblica e di una precedente nota della Ragioneria generale dello Stato, ha sostenuto la non spettanza dell’indennità di missione per l’espletamento di attività istituzionale del PMIP nell’ambito della circoscrizione territoriale di competenza, contestando l’assunto del TAR secondo cui la limitazione di cui all’art. 3, co. 3, lett. e), della legge n. 836 del 1973 varrebbe esclusivamente nei confronti del personale demandato alla vigilanza e custodia di beni demaniali.
La signora Silvano, pur ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.
3. L’appello è fondato nel merito. Pertanto, si può prescindere dall’esame dell’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado per l’omessa impugnazione di atti presupposti.
3.1. Preliminarmente va ricordato che l’art. 3 della legge 18 dicembre 1973 n. 836, contenente norme per il trattamento di missione e di trasferimento dei dipendenti statali, come sostituito dall’art. 5 della legge 26 luglio 1978 n. 417, al terzo comma stabilisce che l’indennità di trasferta di cui all’art. 43 del d.P.R. n. 761 del 1979 non è dovuta per le missioni compiute:
« a) nelle ore diurne, quando siano inferiori alle quattro ore. Agli effetti del computo si sommano i periodi di effettiva durata interessanti la stessa giornata;
b) nella località di abituale dimora, anche se distante più di 10 chilometri dall’ordinaria sede di servizio;
c) nell’ambito della circoscrizione o zona quando la missione sia svolta come normale servizio d’istituto dal personale di vigilanza o di custodia, quali, in particolare, ufficiali e guardiani idraulici, ufficiali e guardiani di bonifica, cantonieri stradali;
d) nelle località distanti meno di 10 chilometri dalla residenza comunale, ovvero dall’ufficio o impianto dove il dipendente presta servizio se questi ultimi sono ubicati in località isolate».
3.2. In applicazione della citata disposizione si deve ritenere che, per la qualifica rivestita e per le funzioni ad essa riconducibili, all’appellata non competeva l’indennità di missione.
Infatti il citato art. 3, co. 3, lett. c), della legge n. 836 del 1973 prevede espressamente, con una elencazione di attività meramente esemplificativa, che l’indennità non dev’essere corrisposta ad alcune categorie di personale, stanti la peculiare natura delle funzioni espletate ed i compiti ad esse riconducibili.
Fra i soggetti che devono ritenersi compresi nella disposizione vi è il personale chiamato a svolgere in via ordinaria compiti ispettivi e di vigilanza (dell’igiene e della sicurezza di luoghi produttivi e di lavoro) sul territorio, anche in località distanti oltre 10 chilometri dalla sede dell’ufficio di appartenenza, ma comunque nell’ambito della sede di servizio non necessariamente coincidente con la circoscrizione di una singola unità sanitaria locale.
In particolare, vanno esclusi sia il carattere di temporaneità ed eccezionalità della missione in luogo diverso da quello di servizio, che ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. n. 761 del 1979 costituiva il presupposto per l’erogazione del trattamento indennitario, sia la sussistenza di un aggravio rispetto agli ordinari compiti della qualifica che, come detto, per definizione richiedevano l’esercizio di funzioni ispettive di vigilanza nell’intero ambito territoriale del presidio multizonale.
D’altra parte, com’è stato affermato nell’accennato parere ministeriale, si evince in ispecie dalla ripetuta lettera c) dell’art. 3, co. 3, della legge n. 836 del 1973 che la finalità della normativa in esame è quella di non riconoscere il trattamento di missione se «gli spostamenti compiuti dal dipendente, per l’espletamento dei compiti cui è preposto, rientrano nel quadro organizzativo e funzionale dei servizi e, pertanto, diventano contenuto normale della prestazione».
3.4. In materia, il Consiglio di Stato ha già affermato che il personale delle uu.sss.ll. chiamato ad esplicare compiti ispettivi oltre il raggio di dieci chilometri dalla ordinaria sede di servizio non ha diritto a percepire l’indennità di missione (Sez. V, n. 6740/2008 e n. 1156/1997).
La Sezione si è di recente conformata a tale indirizzo (Sez. III, n. 5532, 5533, 5537 e 5541/2012); indirizzo che, per quanto suesposto, intende qui ribadire.
Anche lo stesso TAR per il Molise, mutando l’orientamento espresso nella sentenza appellata, in analoga fattispecie con la più recente sentenza 8 maggio 2009 n. 191 ha ritenuto non dovuto il trattamento di missione ai dipendenti delle uu.ss.ll. addetti ad attività di controllo e vigilanza per il cui espletamento dovevano necessariamente, con carattere di continuità, allontanarsi dall’ufficio, presidio o distretto sanitario dove risultavano organicamente assegnati.
4. In conclusione, va negato che all’appellata spettassero le indennità in questione, rientrando l’attività da lei svolta nel quadro organizzativo e funzionale dei servizi ai quali era stata assegnata e risultando tale attività dovuta per il compimento di doveri inerenti all’ordinaria attività lavorativa.
Ne deriva l’accoglimento dell’appello e, conseguentemente, l’integrale riforma dell’appellata sentenza del TAR per il Molise nel senso della reiezione del ricorso di primo grado.
5. Tenuto conto della natura della controversia e del tempo trascorso, si ravvisano gli estremi affinché possa essere disposta la compensazione tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, accoglie il medesimo appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata respinge il ricorso di primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Pier Giorgio Lignani, Presidente
Bruno Rosario Polito, Consigliere
Angelica Dell’Utri, Consigliere, Estensore
Roberto Capuzzi, Consigliere
Hadrian Simonetti, Consigliere
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/12/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)