Rilevanza penale della vendita di piante idonee a produrre sostanze stupefacenti – Cassazione Penale, Sezioni Unite, Sentenza 47604/2012
Chiamate a decidere “se integra il reato di istigazione all’uso di sostanze stupefacenti la pubblicizzazione e la messa in vendita di semi di piante idonee a produrre dette sostanze, con l’indicazione delle modalità di coltivazione e della resa”, le Sezioni Unite penali hanno affermato che “l’offerta in vendita di semi di piante dalle quali è ricavabile una sostanza drogante, correlata da precise indicazioni botaniche sulla coltivazione delle stesse, non integra il reato dell’art. 82 T.U. stup., salva la possibilità di sussistenza dei presupposti per configurare il delitto previsto dall’art. 414 cod. pen. con riferimento alla condotta di istigazione alla coltivazione di sostanze stupefacenti”, ritenendo conseguentemente necessaria, ai fini della decisione, anche la risoluzione di questioni di fatto esulanti dai limiti cognitivi del giudizio di legittimità: di qui, l’annullamento con rinvio della decisione impugnata, che aveva assolto gli imputati perché il fatto (di cui agli artt. 82 T.U. stup. e/o 414 c.p.) non sussiste.
Cassazione Penale, Sezioni Unite, Sentenza n. 47604 del 07/12/2012
(Presidente E. Lupo, Relatore C. Squassoni)