Obbligo di astensione del Pubblico Ministero per interesse di un prossimo congiunto – Cassazione Civile Sezioni Unite Sentenza 21853/2012
Nel naturale sviluppo di quanto di recente affermato con riguardo al magistrato che esercita le funzioni civili, le Sezioni Unite hanno stabilito che l’obbligo di astensione del pubblico ministero, rilevante in sede disciplinare, sussiste, per effetto dell’art. 323 cod. pen. e nonostante la diversa lettera dell’art. 52 cod. proc. pen., in tutte le ipotesi che configurano oggettivamente un conflitto di interessi, così come è previsto per i giudice dall’art. 36 cod. proc. pen., dal momento che l’equiparazione, a questi fini, tra obblighi del giudice e del p.m. affonda le radici nello statuto costituzionale di quest’ultimo, indispensabilmente partecipe dell’indipendenza del giudice e sottratto all’influenza dell’esecutivo.
Cassazione Civile Sezioni Unite, Sentenza n. 21853 del 05/12/2012
(Presidente R. Preden, Relatore P. D’Ascola)