Amministrativa

Gara per pubblico incanto per appalto di forniture – Consiglio di Stato Sentenza 6227/2012

sul ricorso numero di registro generale 6895 del 2004, proposto da:
Sartoria Filippo Panzera S.a.s., rappresentato e difeso dall’avv. Pierluigi Arigliani, con domicilio eletto presso l’avv. Michele Satriano in Roma, via largo Bacone, 13;
contro
Comune di Catanzaro, rappresentato e difeso dall’avv. Valerio Zimatore, con domicilio eletto presso il medesimo in Roma, via Angelo Secchi, 9;
Salvatore Cimino SCN Spa;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CALABRIA – CATANZARO :SEZIONE II n. 01043/2004, resa tra le parti, concernente gara per pubblico incanto per appalto di forniture.
Consiglio di Stato, Sezione Quinta, Sentenza n. 6227/2012 del 05.12.2012
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 luglio 2012 il Cons. Paolo Giovanni Nicolo’ Lotti e uditi per le parti gli avvocati Zimatore;

FATTO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Catanzaro, Sez. II, con la sentenza n. 1043 del 6 maggio 2004, ha dichiarato l’inammissibilità della domanda di annullamento del bando di gara, l’inammissibilità della domanda di annullamento del provvedimento di aggiudicazione, nella parte in cui è diretta a contestare il punteggio attribuito all’offerta tecnica della ditta aggiudicataria e ha respinto, per il resto, il ricorso proposto dall’odierna parte appellante per l’annullamento della gara per pubblico incanto per l’appalto della fornitura di massa vestiaria alla Polizia Municipale del Comune di Catanzaro, gara indetta dall’Amministrazione comunale di Catanzaro con bando del 30 settembre 2002, svoltasi in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Con l’appello in esame si sostiene l’illegittimità degli esiti della procedura di aggiudicazione dell’appalto in favore di altra ditta, rilevandosi, in particolare, i seguenti vizi:
– illegittimità della procedura, in quanto la commissione esaminatrice non ha sottoposto i capi della campionatura ad accertamenti tecnici adeguati, ammettendo alla gara la ditta controinteressata malgrado che il campione esibito dalla stessa avesse evidenziato una lavorazione industriale;
– errore di calcolo nella valutazione dell’offerta economica, con conseguente illegittima attribuzione dei punteggi e violazione dei criteri predefiniti dal bando di gara;
– mancato esame, nella sentenza di primo grado, delle censure relative alle varie difformità dei campioni offerti dalla controinteressata, rispetto a quanto stabilito dal bando di concorso.
Si costituiva il Comune chiedendo il rigetto dell’appello.
La Sezione ha ritenuto che, al fine del decidere, fosse necessario disporre consulenza tecnica merceologica al fine di valutare i capi di campionatura proposti dalla ditta vincitrice e dalla ricorrente sotto il profilo della lavorazione e della qualità dei tessuti, con riferimento ai criteri stabiliti dal bando di concorso.
Veniva, quindi, disposta la predetta consulenza tecnica, la cui relazione è stata depositata agli atti del giudizio.
All’udienza pubblica del 10 luglio 2012 la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
Ritiene il Collegio che l’appello sia fondato.
Preliminarmente, deve ritenersi che la censura del ricorso di primo grado, nella parte in cui si deduce che l’offerta tecnica presentata dalla ditta aggiudicataria confligge con le previsioni del capitolato d’oneri, secondo cui la presentazione di campionatura non rispondente alle caratteristiche tecniche descritte nelle schede tecniche avrebbe comportato l’automatica esclusione della ditta offerente ed in nessun caso sarebbero state collaudate ed accettate le giacche, i pantaloni e le gonne confezionate in serie ed adattate alle misure degli aventi diritto sia sufficientemente specifica da consentire di apprezzare le carenze evidenziate sotto il profilo tecnico che hanno, infatti,indotto la Sezione a disporre in questo grado di giudizio idonea consulenza tecnica d’ufficio.
Infatti, le schede tecniche richiamate nel ricorso in primo grado devono intendersi integrative della censura proposta, con la conseguenza che, trattandosi di schede contenenti le caratteristiche tecniche delle uniformi oggetto della fornitura, che devono essere ovviamente coerenti con quanto richiesto dall’Amministrazione, i vizi specifici potevano essere precisati anche in corso di giudizio; in tal senso, soltanto una valutazione tecnica, di pertinenza di un tecnico qualificato, poteva rendere apprezzabile ed intelligibile, nello specifico, il contenuto del vizio comunque dedotto in ricorso.
In altre parole, il ricorso ha dedotto la difformità del campione rispetto alle caratteristiche tecniche richieste ed illustrate nelle relative schede, pure richiamate dal ricorrente in primo grado, e tali difformità sono state semplicemente chiarite attraverso una idonea valutazione tecnica.
Le preliminari eccezioni spiegate dal Comune sul punto (peraltro costituenti la ratio della decisione del TAR impugnata) devono, pertanto, essere respinte.
Nel merito dei vizi riscontrati, il Collegio rileva che i risultati della C.T.U. disposta da questa Sezione convergono sulla conclusione secondo cui la commissione di gara avrebbe dovuto escludere l’offerta della ditta Cimmino, aggiudicataria e odierna appellata, dalla procedura di valutazione, come sostenuto dall’appellante, in quanto non rispondente ai requisiti richiesti dal capitolato tecnico posto a base di gara.
Dall’esame della documentazione in atti e della relazione redatta dal perito, dott.ssa Massafra, è possibile ricavare, infatti, che il primo dei profili di violazione del capitolato imputabile all’offerta della ditta Cimmino consiste nella qualità industriale del campione di divisa da uomo fornito; tale qualità industriale è dimostrata, per il perito, in primo luogo, dalla presenza, all’intero del campione, di una targhetta riportante la misura della taglia, caratteristica tipica della lavorazione industriale e non di quella sartoriale.
Inoltre, il perito ha rilevato che lungo i bordi interni dei due davanti e lungo il giro manica interno della giacca da uomo è applicata una fettuccia termoadesiva, come lo strato termoplastico dell’interfodera applicata all’interno della tasca.
Solo l’applicazione dell’interfodera della giacca da donna è effettuata con punti di cucitura.
Il perito ha anche rilevato che il panno della giacca invernale non è trapuntato e che il campione ha massa superiore a 280/g/mtl.
Pertanto, è evidente, a parere del Collegio, che la campionatura della ditta Cimmino, almeno in quattro punti (confezione industriale, presenza di termoadesiva, sottocollo di panno non trapuntato e massa superiore a 280/g/mtl), non rispetta per nulla le richieste del capitolato tecnico d’appalto.
Le differenze riscontrate non possono nemmeno essere giudicate migliorative, poiché il capitolato era preciso nel richiedere determinate caratteristiche da ritenersi imprescindibili sotto il profilo della qualità delle uniformi oggetto della fornitura.
Il mancato rispetto delle norme del capitolato tecnico doveva, dunque, comportare l’esclusione dell’offerta della ditta aggiudicatrice, odierna parte appellata, in quanto essa ha presentato un’offerta non conforme alle caratteristiche richieste dall’Amministrazione.
Anche dovendosi concordare con l’eccezione difensiva del Comune secondo cui la presenza dell’etichetta riportante la taglia sull’uniforme campione non dimostra la natura industriale di detto campione, in quanto mirata solo a far percepire immediatamente alla commissione di gara quale fosse la taglia del campione stesso, restano indubitabili le ulteriori rilevazioni effettuate dal perito (come detto: presenza di termoadesiva, sottocollo di panno non trapuntato e massa superiore a 280/g/mtl) che denotano un palese discostarsi dalle caratteristiche del capitolato tecnico, con la conseguenza che l’offerta dell’appellata Cimmino doveva essere esclusa.
Dall’esame peritale, dunque, è emersa inequivocabilmente l’illegittimità della procedura, in quanto la commissione esaminatrice non ha sottoposto i capi della campionatura ad accertamenti tecnici adeguati, ammettendo alla gara la ditta poi aggiudicataria malgrado che il campione esibito dalla stessa avesse evidenziato una lavorazione industriale.
La sentenza del TAR qui impugnata non ha, dunque, esaminato compiutamente le censure relative alle varie difformità dei campioni offerti dalla controinteressata, rispetto a quanto stabilito dal bando di concorso, difformità che, in seguito alla perizia sopra richiamata, sono da intendersi ormai definitivamente acclarate.
Pertanto, alla luce delle predette argomentazioni, l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere accolto il ricorso di primo grado con annullamento del provvedimento di aggiudicazione impugnato.
Le spese di lite del presente grado di giudizio possono essere compensate, sussistendo giusti motivi, connessi alla complessità e controvertibilità delle valutazioni di fatto compiute dall’Amministrazione.
Le spese della C.T.U., liquidate in dispositivo, seguono, invece, la soccombenza, atteso che la stessa, come illustrato, acclara l’esistenza delle difformità seocondo quanto prospettato dall’appellante.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta),
definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata accoglie il ricorso di primo grado, annullando il provvedimento di aggiudicazione impugnato.
Compensa le spese del presente grado di giudizio.
Condanna il Comune appellato alla rifusione delle spese di CTU, che liquida in euro 1708,32.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2012 con l’intervento dei magistrati:
Luciano Barra Caracciolo, Presidente
Francesco Caringella, Consigliere
Manfredo Atzeni, Consigliere
Paolo Giovanni Nicolo’ Lotti, Consigliere, Estensore
Antonio Amicuzzi, Consigliere

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/12/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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